Sentenza n. 88/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4261/2023 del Tribunale di Santa Maria C.V.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle somme liquidate in favore del difensore antistatario dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4261/2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese e competenze legali liquidate in euro 3.000, oltre euro 200 per spese, spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Comune ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o la sospensione del ricorso, richiamando la deliberazione consiliare dell'8 agosto 2019 con cui aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e sostenendo che, ai sensi degli artt. 243-bis, comma 4, e 243-quater, commi 1 e 3, TUEL, tutte le procedure esecutive pendenti nei confronti dell'ente dovessero essere sospese fino alla decisione della Corte dei conti sul piano di riequilibrio. Il ricorrente ha contestato tale impostazione prospettando una disparità di trattamento rispetto a un diverso debito fuori bilancio, riconosciuto e pagato dal Comune ai sensi dell'art. 194 TUEL. Il TAR ha quindi chiesto chiarimenti sulle ragioni della diversa condotta amministrativa. Il Comune ha spiegato che il pagamento dell'altro debito era stato eseguito coattivamente dal tesoriere in forza di un ordine del giudice dell'esecuzione e che il riconoscimento contabile era stato effettuato soltanto per regolarizzare ex post un pagamento già avvenuto, nonostante i tentativi giudiziari di revocarlo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non dimostrata la disparità di trattamento dedotta dal ricorrente, poiché il diverso debito era stato riconosciuto e contabilizzato per necessità di regolarizzazione postuma di un pagamento già eseguito dal tesoriere in sede esecutiva, in una situazione non sovrapponibile a quella del credito azionato nel giudizio di ottemperanza. Esclusa la disparità di trattamento, il Collegio ha applicato la disciplina prevista dagli artt. 243-bis, comma 4, e 243-quater, commi 1 e 3, TUEL per le procedure esecutive nei confronti dei comuni sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Poiché tale procedura era stata deliberata nel 2019, anteriormente alla proposizione del ricorso del 2024, il Comune non avrebbe potuto dare seguito all'azione esecutiva e doveva sospendere le procedure pendenti. Il ricorso è stato pertanto ritenuto inammissibile. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale comporta, secondo il giudice, la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla decisione della Corte dei conti sul piano di riequilibrio.
art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000
È richiamato insieme all'art. 243-bis, comma 4, quale disciplina applicabile alle procedure esecutive pendenti nei comuni sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
art. 194 d.lgs. 267/2000
Disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; il riconoscimento del diverso debito è stato ritenuto una regolarizzazione contabile postuma di un pagamento già eseguito coattivamente, non comparabile con il credito del ricorrente.
art. 239, comma 1, lett. b), n. 9, d.lgs. 267/2000
È richiamato con riguardo al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria sul riconoscimento del debito fuori bilancio.
Massime di principio
- Nei confronti di un comune che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, le procedure esecutive pendenti devono essere sospese nei limiti e per il periodo previsti dagli artt. 243-bis, comma 4, e 243-quater TUEL; un'azione di ottemperanza proposta durante tale periodo non può trovare seguito esecutivo.
- La diversa gestione contabile di un altro debito non integra disparità di trattamento quando il debito comparato sia stato riconosciuto soltanto per regolarizzare ex post un pagamento già eseguito coattivamente dal tesoriere in forza di un ordine giudiziale.
- L'azione di ottemperanza non può essere utilmente proposta per ottenere l'esecuzione di un credito nei confronti di un comune soggetto alla sospensione delle procedure esecutive prevista dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora la procedura sia stata deliberata anteriormente alla proposizione del ricorso.
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