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Ordinanza

Ordinanza n. 460/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del decreto del Questore di Roma del 09 settembre 2025 recante rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiesto dal Sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202515223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo adottato dal Questore di Roma il 9 settembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Roma ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10 febbraio 2025, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2025, e la sentenza del GUP del Tribunale di -OMISSIS- del 12 giugno 2024, emesse a carico del ricorrente, per verificare i passaggi dai quali dovrebbe emergere, come sintetizzato nel provvedimento impugnato, l'elevata capacità criminale dell'interessato e il suo stabile inserimento nel contesto criminale di riferimento, dal quale egli avrebbe dimostrato di non voler recidere i rapporti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente, ordinandole di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, le due sentenze penali indicate, segnalando i passaggi rilevanti per la valutazione della capacità criminale e dello stabile inserimento del ricorrente nel contesto criminale. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 3 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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