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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20116/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'agente della riscossione, con contestazione dei vizi propri dell'atto, della mancata notificazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento) e della prescrizione dei crediti sottesi. In primo grado il giudice tributario aveva rigettato la domanda quanto all'avviso di accertamento e l'aveva accolta per il resto; l'agente della riscossione aveva poi proposto appello, dichiarato però inammissibile per tardiva costituzione in giudizio. Contro tale pronuncia l'agente aveva esperito revocazione deducendo un errore di fatto, assumendo che il giudice d'appello avesse confuso la data di costituzione dell'appellante con quella dell'appellata e avesse così erroneamente ritenuto tardiva la costituzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile la revocazione, qualificando la censura come errore di diritto sull'interpretazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione l'agente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la decisione sulla revocazione fosse affetta da motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, perché avrebbe erroneamente trasformato un errore di fatto in un errore di diritto. Il ricorso mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la qualificazione dell'errore revocatorio già negata dal giudice della revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, non è consentito denunciare in cassazione l'errore revocatorio di cui all'art. 395 c.p.c., nemmeno se la censura sia formalmente veicolata come vizio di motivazione o nullità della sentenza. Nel caso concreto, la doglianza dell'agente della riscossione si risolveva nella reiterazione dell'assunto di un errore di fatto nella valutazione della data di costituzione in giudizio, già prospettato in revocazione, e quindi in una censura estranea al perimetro del giudizio di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta comprensibile e non apparente, poiché spiegava perché la questione fosse stata qualificata come interpretativa dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e non come svista materiale. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato altresì escluso il doppio contributo unificato per l'agente della riscossione ai sensi della disciplina richiamata in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta solo nei limiti propri del vizio processuale denunciato; non può essere utilizzata per far valere, in cassazione, un errore revocatorio.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti; tale vizio non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    La questione del termine per la costituzione in giudizio dell'appellante attiene, nel caso esaminato, all'interpretazione della norma processuale e non a un errore percettivo sui fatti di causa.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo come norma asseritamente violata, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a fondamento della censura motivazionale, ma la motivazione è stata giudicata non apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione, ritenuto però soddisfatto dalla sentenza impugnata.

  • art. 403 c.p.c.

    È richiamato per affermare il divieto di aggirare i limiti del mezzo di impugnazione mediante la riproposizione in cassazione di un errore di fatto già dedotto in revocazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non applicato al caso dell'agente della riscossione in forza della disciplina speciale richiamata nella decisione.

  • D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 22, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56

    Ha escluso, per l'agente della riscossione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è deducibile l'errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., neppure se la censura sia formalmente prospettata come violazione di legge, nullità o vizio motivazionale.
  • La parte non può trasformare, in sede di legittimità, una doglianza sull'asserita svista materiale del giudice in una critica alla motivazione, quando in realtà mira a ottenere una nuova valutazione dell'errore di fatto già esaminato in revocazione.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso logico-argomentativo o sia incomprensibile; non lo è quando il giudice espone, in modo intellegibile, perché la questione dedotta sia stata qualificata come errore di diritto anziché come errore di fatto.
  • La verifica della tempestività della costituzione in giudizio, se dipende dall'interpretazione della norma processuale, non integra di per sé un errore revocatorio, anche se la parte sostiene che il giudice abbia confuso dati processuali contenuti negli atti.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per aggirare i limiti di impugnabilità della sentenza resa in revocazione e per ottenere una rivalutazione del contenuto degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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