Sentenza n. 586/2026 - Catania, Sezione 5
per ordinare al Comune di Siracusa - l’ottemperanza delle sentenze n. 1094/2023 (del Tribunale di Siracusa), per complessivi € 368,97; n. 487/2024 (del Giudice di Pace di Siracusa), per complessivi € 209,24; n. 890/2024 (del Giudice di Pace di Siracusa), per complessivi € 240,34; n. 954/2024 (del Giudice di Pace di Siracusa), per complessivi € 282,20; n. 1001/2024 (del Giudice di Pace di Siracusa), per complessivi € 240,34; n. 1182/2024 (del Giudice di Pace di Siracusa), per complessivi € 258,28; n. 545/2025 (del Giudice di Pace di Siracusa), per complessivi € 240,34; n. 906/2025 (del Giudice di Pace di Siracusa), per complessivi € 342,00, per un totale complessivo di € 2.181,71 da pagare in favore dell’avv. Valentina Micale, prescrivendo tutte le relative modalità per darvi esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta che provveda all’adempimento in luogo della Pubblica Amministrazione inerte; - per emettere ogni altro provvedimento consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Siracusa nell'esecuzione di otto sentenze civili passate in giudicato, relative al pagamento complessivo di € 2.181,71
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di otto sentenze del Tribunale di Siracusa e del Giudice di Pace di Siracusa, tutte passate in giudicato, deducendo il mancato pagamento da parte del Comune di Siracusa nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli. Ha chiesto l'adozione delle modalità necessarie per l'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha dichiarato di avere raggiunto con il Comune un accordo transattivo relativo alle causali oggetto del giudizio e di non avere più interesse a coltivare la controversia, rinunciando al ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, c.p.a. La rinuncia è intervenuta dopo il raggiungimento di un accordo transattivo con il Comune, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione dei giudicati e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante estinzione nei casi previsti dal codice, applicabili alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e i suoi effetti processuali.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Prevede gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio amministrativo, conducendo alla dichiarazione di estinzione quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando interviene in presenza dei relativi presupposti processuali e determina il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il raggiungimento di un accordo transattivo tra il creditore e la pubblica amministrazione intimata può determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della causa e giustificare la rinuncia al ricorso.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata comporta che, in caso di estinzione del giudizio, non debba essere adottata alcuna pronuncia sulle spese di lite.
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