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Sentenza

Sentenza n. 558/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Sassari n. 504 del 24 luglio 2025, dichiarato definitivamente esecutivo il 13 ottobre 2025 e n. 512 del 29 luglio 2025, dichiarato definitivamente esecutivo il 14 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di due decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi del Tribunale di Sassari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due decreti ingiuntivi del Tribunale di Sassari, divenuti definitivamente esecutivi ai sensi dell'art. 654 c.p.c., con i quali l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari era stata condannata al pagamento, rispettivamente, di euro 12.430,46 ed euro 17.459,85, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali. L'amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all'integrale pagamento. Nel corso del giudizio, il 4 marzo 2026, aveva effettuato soltanto un pagamento parziale di euro 2.624,97. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che i decreti ingiuntivi erano definitivi ed esecutivi e che l'Azienda non aveva provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute. Ha ordinato all'Azienda di corrispondere al ricorrente il saldo degli importi indicati nei due decreti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha ritenuto di poter prescindere, allo stato, sia dalla nomina del commissario ad acta sia dalla fissazione della penalità di mora, avvertendo che, in caso di ulteriore mancata esecuzione, potranno essere adottate le misure conseguenti, con addebito dei relativi costi all'amministrazione. L'Azienda è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la fissazione di una penalità di mora per il caso di violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto di poter non applicare tale misura allo stato.

  • art. 654 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della dichiarazione di definitiva esecutività dei decreti ingiuntivi per mancata opposizione.

  • d.lgs. n. 231/2002

    È richiamato come base per gli interessi dovuti sulle somme oggetto dei decreti ingiuntivi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo non sia stato integralmente adempiuto dall'amministrazione obbligata.
  • Il pagamento solo parziale dell'importo dovuto non esclude la persistenza dell'inadempimento e consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento del saldo entro un termine fissato nella sentenza.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora non costituiscono misure necessariamente contestuali all'ordine di esecuzione: il giudice può prescinderne allo stato, riservandone l'adozione in caso di ulteriore mancata esecuzione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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