Cassazione Penale, Sentenza n. 45955/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito della modifica normativa operata dal d.lgs. n.150/2022, l'art. 660 c.p. è procedibile a querela della persona offesa; essendo stata depositata la remissione di querela sottoscritta dagli eredi, il reato è estinto e la pronuncia di merito è annullata per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 14/07/2023 che aveva riformato in parte la decisione di primo grado ritenendo sussistente il reato di molestia/violenza privata (art. 660 c.p.) per fatti del 2/10/2018. Dopo il decesso della persona offesa (Venturini Stefano, deceduto il 14/06/2024) gli eredi (Caroli Maria Teresa e Venturini Federico) hanno sottoscritto, in data 18/09/2024, verbale congiunto di remissione di querela nei confronti dei due imputati, con accettazione da parte degli imputati; il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
Il reato di molestie/disturbo alle persone è stato ritenuto procedibile a querela della persona offesa, in base alla novellazione normativa; pertanto la remissione di querela estingue il reato quando validamente presentata.
d.lgs. n.150 del 2022, art.3 comma 1 lett. b)
Ha modificato la procedibilità dell'art. 660 c.p., rendendolo procedibile su querela della persona offesa, salvo l'ipotesi (non ricorrente nel caso) di fatto commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità.
Massime di principio
- Se, dopo l'evento e durante il processo, la persona offesa muore, gli eredi possono esercitare l'azione civile e, se legittimati, possono rilasciare remissione di querela che può estinguere i reati procedibili a querela.
- Per i reati la cui procedibilità è stata trasformata in procedibilità a querela dalla normativa (es. d.lgs. n.150/2022), la remissione di querela valida comporta l'estinzione del reato anche se la vicenda è in fase d'impugnazione, con conseguente annullamento della sentenza per estinzione.
- La remissione di querela deve essere effettiva e depositata agli atti: la Corte verifica la tempestività e la validità formale (chi la sottoscrive, capacità degli eredi, accettazione degli imputati) prima di dichiarare l'estinzione.
- Non sono estinguibili per remissione i reati procedibili d'ufficio o quelli commessi contro incapaci per età o infermità (salvo diversa disposizione), per i quali la remissione della querela non impedisce l'azione pubblica.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la normativa vigente al momento del fatto e al momento della remissione, la qualità soggettiva di chi remette la querela (persona offesa o suoi eredi) e l'eventuale accettazione formale da parte degli imputati per evitare contestazioni sulla validità della remissione.
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