Cassazione Penale, Sentenza n. 34628/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna della Corte d'appello di Napoli n. 7702/97, sostenendo l'esistenza di "prove nuove" (contratto di fornitura elettrica del 21/09/1992 e dichiarazioni di terzi attestanti la presenza nell'immobile già dal 1992) che dimostrerebbero la cessazione delle opere edili al massimo il 4/10/1992, anteriore alla data indicata nella sentenza (13/11/1993). Se valutate, tali prove potrebbero determinare l'estinzione dei reati per prescrizione. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione; la ricorrente ha impugnato tale ordinanza in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.p. La Cassazione ha chiarito che le prove indicate dalla ricorrente sono effettivamente "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 (anche se si riferiscono all'anteriorità dei fatti e quindi alla prescrizione) in quanto non erano mai entrate nel processo di merito e non erano state valutate; pertanto devono essere valutate nel giudizio di revisione. La Corte ha altresì distinto tra i casi in cui si chiede la revisione sulla base di prove già presenti nel fascicolo (inammissibile se si tratta solo del mancato rilevamento della prescrizione) e i casi in cui si propongono prove nuove non valutate, che possono legittimare l'ammissione del procedimento di revisione anche se l'effetto sarebbe l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 630 c.p.p.
Le "prove nuove" rilevanti per la revisione non si limitano a quelle sopravvenute dopo la sentenza, ma comprendono anche le prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non dichiarate inammissibili o superflue; rilevano anche se la mancata acquisizione è imputabile alla condotta dell'imputato
art. 631 c.p.p.
Norme procedurali connesse all'istruzione della revisione; richiamata nell'ambito delle regole di ammissibilità e istruttoria delle prove nuove
art. 634 c.p.p.
Consente alla Cassazione, in caso di annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la revisione, il rinvio per un nuovo esame alla corte competente (qui rinvio alla Corte d'appello di Perugia)
art. 529, 530, 531 c.p.p.
Articoli che disciplinano cause di proscioglimento e ipotesi nelle quali il reato si estingue; la Corte ha osservato che le prove nuove possono essere tali anche se il loro effetto è l'estinzione del reato per prescrizione o altra causa di proscioglimento
Giurisprudenza citata (es. Sez. U. n. 6019/1993; Cass. n. 12763/2020; n. 8250/2018)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare che la nozione di "prova nuova" comprende atti non introdotti o non valutati nel processo di merito e che la revisione non è esclusa quando le prove nuove portino alla prescrizione
Massime di principio
- La richiesta di revisione può essere ammessa anche quando le "prove nuove" non mirano all'assoluzione nel merito ma dimostrano l'anteriorità dei fatti e quindi l'estinzione del reato per prescrizione, purché tali prove non siano già presenti e valutate nel processo di merito
- Non è ammissibile la revisione volta a far valere la prescrizione maturata durante il giudizio sulla base di prove già presenti nel fascicolo e non eccepite: la differenza chiave è se la prova è effettivamente nuova (non acquisita/valutata) o solo non utilizzata
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile l'istanza di revisione senza valutare se le prove siano effettivamente "nuove", la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame (art. 634 c.p.p.)
- Nel valutare ammissibilità della revisione si deve distinguere tra: (a) prove già disponibili nel processo non sfruttate (limiti alla revisione) e (b) prove effettivamente successive o non acquisite (ammissibili), indipendentemente dal comportamento dell'imputato che abbia impedito la loro acquisizione
- In situazioni similari è opportuno documentare con elementi oggettivi e datati (utenze, contratti, dichiarazioni di terzi, documenti amministrativi) la cessazione dell'attività contestata, e precisare che tali elementi non furono valutati nel giudizio di merito, per configurare correttamente la sussistenza di "prove nuove"
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