Sentenza del 16/07/2019 n. 18985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sostenendo che, in caso di mancato pagamento integrale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, la sanzione del 30% prevista per l'omesso o insufficiente versamento dovesse essere calcolata sull'importo complessivo non versato, comprensivo anche delle sanzioni già applicate nell'ambito della definizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la decisione della CTR. La sanzione del 30% deve essere calcolata esclusivamente sull'ammontare del tributo oggetto di definizione e non su una base già comprensiva delle sanzioni, poiché altrimenti si determinerebbe una duplicazione o un ingiustificato aggravio sanzionatorio. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società resistente non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze [...] i versamenti [...] è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
La sanzione per omesso o insufficiente versamento si applica all'imposta o al tributo non versato. Nel caso esaminato, la base di calcolo non comprende le sanzioni già determinate nell'ambito dell'accertamento con adesione.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis
In caso di mancato pagamento delle somme dovute [...] il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.
La norma consente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in caso di mancato pagamento dell'accertamento definito, ma non stabilisce che la successiva sanzione del 30% debba essere calcolata anche sulle sanzioni già incluse nell'importo definito.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
La sentenza richiama tale disposizione nel ragionamento, ma il testo riportato disciplina principalmente la sanzione per il ritardato o omesso pagamento. Il principio applicato è che la sanzione non può essere calcolata su una base che includa sanzioni pregresse, evitando una duplicazione sanzionatoria.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie; la censura è stata ritenuta infondata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando il contribuente non paga integralmente le somme risultanti da un accertamento con adesione, la sanzione per omesso o insufficiente versamento deve essere calcolata sul tributo non versato, non sull'importo complessivo comprensivo di sanzioni già applicate.
- Le norme sanzionatorie devono essere interpretate evitando duplicazioni o aggravamenti non espressamente previsti dalla legge.
- L'iscrizione a ruolo delle somme derivanti da una definizione non autorizza automaticamente l'amministrazione a calcolare una nuova sanzione anche sulle sanzioni già comprese nella definizione.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra imposta dovuta, sanzioni originariamente applicate nell'ambito della definizione e sanzione successiva per omesso versamento: quest'ultima, secondo il principio affermato, si applica soltanto alla componente tributaria non pagata.
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