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Circolare

Circolare numero 03 del 25-01-2010 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento dei valori contributivi per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti in conseguenza della variazione ISTAT dello 0,7% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Vengono richiamate le regole sul minimale di retribuzione giornaliera imponibile e sul criterio generale di commisurazione della retribuzione contributiva, con rinvio ai riferimenti normativi che ne disciplinano la rivalutazione annuale e i limiti minimi di imponibile.

Determinazione dei valori contributivi per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

Determinazione dei valori contributivi per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

La circolare dà conto dell’aggiornamento dei valori contributivi applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti, in relazione alla variazione dello 0,7% rilevata dall’ISTAT per l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L’intervento si inserisce nel meccanismo di rivalutazione annuale dei minimi retributivi e delle basi imponibili contributive.

Quadro normativo di riferimento

L’aggiornamento richiama innanzitutto l’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Tale disposizione stabilisce che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, siano rivalutati annualmente nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni previste dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La circolare evidenzia inoltre che la rivalutazione deve essere effettuata sulla base dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT, assumendo quindi tale parametro come riferimento per l’adeguamento dei minimi contributivi.

Minimo contributivo e retribuzione imponibile

Viene richiamato anche il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all’art. 1, comma 1, prevede che la retribuzione da utilizzare come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni competenti.

In sostanza, la circolare ribadisce il principio per cui la base imponibile contributiva deve rispettare i minimi previsti dall’ordinamento e dalla contrattazione collettiva applicabile, con aggiornamento annuale secondo il dato ISTAT richiamato. Non emergono dal testo fornito ulteriori importi, tabelle o scadenze operative; il contenuto si concentra sul presupposto normativo dell’adeguamento dei valori contributivi.

Punti principali

Aggiornamento dei valori contributivi

La circolare riguarda la determinazione dei valori contributivi per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, effettuata a seguito della variazione pari allo 0,7% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Rivalutazione del minimale di retribuzione giornaliera imponibile

L’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, prevede che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, siano rivalutati ogni anno nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni ai sensi dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tali limiti devono quindi essere aggiornati in base all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Regola generale sulla base imponibile contributiva

Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, stabilisce all’art. 1, comma 1, che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni competenti.

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