Circolare numero 04 del 01-02-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la Convenzione del 22 dicembre 2009 tra Enpals e Inpgi, finalizzata a disciplinare il trasferimento dei contributi pensionistici versati all’ente sbagliato per giornalisti e lavoratori collegati ad attività di spettacolo. Vengono richiamati i principi dell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000 sulla buona fede e sull’effetto liberatorio del versamento errato, e sono indicate le modalità operative: istanza congiunta a entrambi gli enti tramite apposito modello, cancellazione e costituzione delle posizioni assicurative e possibili conguagli, rimborsi o sanzioni civili in caso di assenza di buona fede.
Convenzione Enpals-Inpgi per il trasferimento dei contributi pensionistici versati erroneamente
Convenzione Enpals-Inpgi sul trasferimento dei contributi versati erroneamente
La circolare dà notizia della Convenzione sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra Enpals e Inpgi, con l’obiettivo di disciplinare il trasferimento della contribuzione pensionistica versata all’ente non competente. Il documento si inserisce nel quadro dei principi fissati dalla legge n. 388/2000 e mira a rendere più agevole la regolarizzazione delle posizioni contributive dei giornalisti e dei soggetti che svolgono attività riconducibili allo spettacolo.
Ambito applicativo della disciplina
Le casistiche considerate sono sostanzialmente due:
- contributi versati all’Enpals ma dovuti all’Inpgi, perché riferiti a rapporti di lavoro giornalistico;
- contributi versati all’Inpgi ma dovuti all’Enpals, quando il giornalista svolge attività di spettacolo presso imprese di spettacoli pubblici, radiofoniche o televisive.
La circolare richiama il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2001, secondo cui l’obbligo di iscrizione all’Enpals opera solo per i giornalisti legati a tali imprese da un rapporto che si estrinseca nello svolgimento di attività di spettacolo, e non di mera attività giornalistica.
Fondamento normativo
Il meccanismo si ricollega all’art. 116, comma 20, della legge n. 388 del 29 dicembre 2000, che prevede l’effetto liberatorio del versamento effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso da quello titolare e impone all’ente ricevente di trasferire le somme, senza aggravio di interessi, all’ente competente. La circolare precisa che tale principio viene reso applicabile anche nei rapporti con l’Inpgi, ente previdenziale privatizzato.
Adempimenti richiesti ai datori di lavoro e ai committenti
Sul piano operativo, i datori di lavoro e i committenti che intendono regolarizzare le posizioni devono:
- presentare un’istanza contestualmente a entrambi gli enti;
- utilizzare il modello disponibile sul sito www.enpals.it, nella sezione "Modulistica".
La richiesta congiunta costituisce il presupposto per l’attivazione della procedura di trasferimento.
Attività degli enti e contenuto del trasferimento
Ricevuta l’istanza, Enpals e Inpgi provvedono, ciascuno per la parte di competenza, alle cancellazioni e alle costituzioni delle posizioni assicurative individuali. La circolare precisa che il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente la contribuzione pensionistica effettivamente versata, e non ulteriori partite contributive.
Effetti economici e possibili conguagli
A seguito del trasferimento, l’ente titolare della contribuzione può comunicare all’istante eventuali differenze da versare oppure disporre rimborsi. Tali scostamenti possono derivare, ad esempio, da:
- applicazione di aliquote diverse;
- basi imponibili retributive differenti;
- errato inquadramento del rapporto.
La circolare evidenzia inoltre che l’ente titolare può richiedere l’aggravio delle sanzioni civili quando emerga l’assenza della buona fede richiesta dalla legge.
Rilievo della buona fede
Il presupposto della buona fede è centrale, perché condiziona l’effetto liberatorio del versamento errato e la conseguente disciplina di trasferimento. Se la buona fede non sussiste, l’ente titolare può recuperare anche le sanzioni civili previste, oltre alle eventuali differenze contributive. Il testo rinvia comunque alla Convenzione allegata per i dettagli applicativi e procedurali.
Punti principali
Finalità della Convenzione
La Convenzione del 22 dicembre 2009 tra Enpals e Inpgi definisce i criteri e le modalità per trasferire la contribuzione pensionistica versata erroneamente a uno dei due enti, così da semplificare la regolarizzazione delle posizioni e il riversamento delle somme all’ente effettivamente titolare.
Ambito delle fattispecie considerate
Le ipotesi disciplinate riguardano sia i contributi versati all’Enpals ma dovuti all’Inpgi, sia i contributi versati all’Inpgi ma riferiti ad attività di spettacolo svolte da giornalisti e quindi dovuti all’Enpals. Il Ministero del Lavoro aveva chiarito che l’iscrizione all’Enpals riguarda solo i giornalisti legati a imprese di spettacolo, radiofoniche o televisive e impegnati in attività di spettacolo, non nell’attività giornalistica in senso stretto.
Fondamento normativo e principio della buona fede
La disciplina si collega all’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso dal titolare libera il contribuente e obbliga l’ente ricevente a trasferire le somme, senza interessi, all’ente competente. La circolare estende in concreto tale principio anche ai rapporti con l’Inpgi, che è ente privatizzato.
Modalità operative per il trasferimento
I datori di lavoro o committenti che intendono regolarizzare le posizioni contributive devono presentare un’apposita istanza contestualmente a entrambi gli enti, utilizzando il modello disponibile sul sito Enpals nella sezione "Modulistica". Enpals e Inpgi procedono ciascuno per la parte di competenza alle cancellazioni e alle costituzioni delle posizioni assicurative individuali.
Oggetto del trasferimento e effetti successivi
Il trasferimento riguarda esclusivamente la contribuzione pensionistica effettivamente versata. Dopo il trasferimento, l’ente titolare può richiedere eventuali differenze o disporre rimborsi, per esempio per aliquote diverse, basi imponibili differenti o errato inquadramento. Inoltre, può essere richiesto il pagamento delle sanzioni civili se viene accertata l’assenza della buona fede.
Condizione della buona fede e conseguenze
La circolare richiama che la buona fede è presupposto essenziale perché il versamento errato produca effetto liberatorio. In mancanza di tale condizione, l’ente titolare della contribuzione può aggravare la posizione del richiedente mediante le sanzioni civili previste.
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