Circolare numero 10 del 28-01-2010
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alla CSE mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione, il 29 ottobre 2009, della convenzione tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la trattenuta e riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicati il costo del servizio, le regole di validità delle deleghe, la periodicità dei versamenti, le responsabilità delle parti e i nuovi conti del piano dei conti da utilizzare per la rilevazione contabile. Sono inoltre richiamate la sede della CSE e la scadenza della convenzione, con disciplina del rinnovo annuale.
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 29 ottobre 2009 tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento disciplina sia i profili operativi della trattenuta sia gli aspetti contabili, economici e di responsabilità connessi al servizio.
Oggetto e ambito di applicazione
L’accordo riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione. Il diritto a versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni, previsto dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, può essere esercitato dai soggetti interessati nei limiti delle prestazioni richiamate dalla convenzione.
Requisiti della delega e modalità di presentazione
La delega deve essere redatta nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione e, per essere valida, deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo, recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega deve essere presentata insieme alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale; solo in tal caso produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta.
La convenzione precisa inoltre che:
- la delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
- le deleghe presentate dopo la domanda di prestazione non sono prese in considerazione dall’INPS;
- in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale.
La circolare richiama poi i modelli Prest-Agr. 21 T.P., sui quali risultano formalizzati i requisiti di sostanza e di forma da verificare a cura delle strutture periferiche. Nelle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla CSE.
Corrispettivo del servizio e oneri economici
Il costo del servizio di riscossione è fissato in 0,54 euro per singola delega. La CSE si impegna ad accettare eventuali successive variazioni del costo, come previsto dall’art. 7 della convenzione. Lo stesso articolo stabilisce che l’Associazione ristorerà l’INPS per le spese sostenute nell’espletamento del servizio di esazione e che, oltre alle spese, resteranno a suo carico tutti gli altri oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.
Versamenti alla CSE e trasmissione dei dati
L’INPS deve versare alla CSE l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese di servizio e delle eventuali trattenute già versate ma non dovute. I versamenti vanno effettuati entro la fine del mese successivo a quello del pagamento.
La convenzione prevede anche l’invio all’Associazione di supporti telematici o elenchi, suddivisi per provincia e comune, contenenti per ciascun soggetto:
- nominativi;
- dati anagrafici;
- importo trattenuto.
Il versamento deve avvenire tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato annualmente dalla CSE. La circolare aggiunge che il conto e il codice IBAN saranno comunicati alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Controlli e responsabilità dell’Istituto
Le strutture periferiche devono verificare che le deleghe rispettino tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti. L’INPS è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate a trattenuta e l’organizzazione sindacale.
La CSE, da parte sua:
- esonera l’INPS da responsabilità in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega;
- si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- deve ristorare l’Istituto per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali controversie;
- deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie inerenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione.
Aspetti contabili e piano dei conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alla CSE sono istituiti due nuovi conti:
- GPA 25/225, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/225, per la rilevazione del debito verso la CSE, da movimentare in contropartita del conto GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso, da trattenere sulle somme da versare alla CSE, devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
L’allegato 2 riporta la variazione al piano dei conti, con la denominazione completa e abbreviata dei conti GPA 11/225 e GPA 25/225. È inoltre stabilito che il saldo del conto GPA 11/225 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Durata, rinnovo e dati della CSE
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La CSE, se intende richiedere il rinnovo annuale, deve inviare apposita richiesta all’Istituto a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
La circolare indica infine che la sede della CSE è in Via Piave n. 61, 00187 Roma.
Punti principali
Sottoscrizione della convenzione e finalità
Il 29 ottobre 2009 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto con la CSE una convenzione per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all’Organizzazione e trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo riproduce sostanzialmente lo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e oneri a carico dell’associazione
Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega. La CSE si impegna ad accettare eventuali future variazioni del costo, secondo quanto previsto dall’art. 7 della convenzione. Restano a carico dell’Associazione, oltre alle spese di esazione, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Requisiti e validità delle deleghe
La circolare richiama l’art. 2 della convenzione e precisa che la validità della delega è subordinata al rispetto dei requisiti formali e sostanziali riportati nel modello Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che le deleghe siano compilate correttamente. Sulle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla CSE.
Procedura di presentazione e effetti della delega
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. Le deleghe pervenute successivamente alla domanda non sono considerate dall’INPS. In caso di revoca o annullamento della prestazione, la CSE deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale.
Versamenti alla CSE e flussi informativi
L’INPS versa alla CSE l’importo delle trattenute operate su base mensile, al netto delle spese di cui all’art. 7 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello del pagamento. L’Istituto trasmette inoltre supporti telematici o elenchi, suddivisi per provincia e comune, con i nominativi dei beneficiari, i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Il versamento avviene mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato annualmente dalla CSE; i dati IBAN saranno comunicati alle strutture con successivo messaggio.
Responsabilità e controversie
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e la CSE. La CSE esonera l’INPS da responsabilità per eventuali contestazioni sulla validità o regolarità della delega e si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata, nonché a ristorare l’Istituto per ogni effetto negativo derivante dalle controversie. La CSE deve inoltre rimborsare, su semplice nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie relative alla convenzione.
Contabilità e nuovi conti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/225, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/225, per il debito verso la CSE, da movimentare in contropartita del conto GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il saldo del conto GPA 11/225 eventualmente esistente a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CSE deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Dati identificativi e sede della CSE
La sede della CSE è indicata in Via Piave n. 61, CAP 00187 Roma. La circolare specifica inoltre che nelle comunicazioni e nelle deleghe l’Organizzazione va identificata con la sigla CSE.
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