Circolare numero 8 del 22-01-2010
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna gli importi delle indennità antitubercolari in base alle variazioni del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come determinate dal D.M. 19 novembre 2009. Vengono indicati i nuovi importi validi dal 1° gennaio 2009 e dal 1° gennaio 2010 per le diverse prestazioni, con adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione. È inoltre precisato che l’aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2010, fermo restando il minimo di euro 12,08 se l’indennità di malattia risultasse inferiore.
Rideterminazione degli importi delle indennità antitubercolari per il 2009 e il 2010
Rideterminazione delle indennità antitubercolari per il 2009 e il 2010
La circolare dispone l’aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari in conseguenza delle variazioni del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’intervento si fonda sul D.M. 19 novembre 2009 e comporta la rideterminazione delle misure spettanti dal 1° gennaio 2009 e dal 1° gennaio 2010.
Base normativa e criterio di aggiornamento
Gli importi delle prestazioni antitubercolari sono collegati legislativamente, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987, all’andamento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In applicazione delle variazioni percentuali stabilite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 280 del 1 dicembre 2009, gli importi vengono adeguati per gli anni 2009 e 2010.
Nuovi importi delle indennità
Per effetto dell’aggiornamento risultano rideterminate le seguenti misure:
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: euro 11,99 dal 1° gennaio 2009 ed euro 12,08 dal 1° gennaio 2010;
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari: euro 6,00 dal 1° gennaio 2009 ed euro 6,04 dal 1° gennaio 2010;
- indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: euro 19,98 dal 1° gennaio 2009 ed euro 20,12 dal 1° gennaio 2010;
- indennità post-sanatoriale giornaliera spettante ai familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari: euro 10,00 dal 1° gennaio 2009 ed euro 10,07 dal 1° gennaio 2010;
- assegno di cura o di sostentamento mensile: euro 80,60 dal 1° gennaio 2009 ed euro 81,16 dal 1° gennaio 2010.
Adeguamento operativo e applicazione alle prestazioni in corso
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata ai nuovi valori, così da consentire l’erogazione secondo gli importi aggiornati. La circolare precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2010, l’aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere già in godimento a quella data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Regola di tutela del minimo
È infine stabilito che, qualora l’indennità di malattia da corrispondere risulti inferiore all’indennità giornaliera fissa di euro 12,08, deve essere erogata quest’ultima. In tal modo viene garantito il livello minimo della prestazione giornaliera aggiornata per il 2010.
Punti principali
Base normativa della rivalutazione
Gli importi delle indennità antitubercolari sono collegati, per effetto dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987, alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In applicazione delle variazioni percentuali fissate dal D.M. 19 novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 280 del 1 dicembre 2009, gli importi vengono rideterminati per il 2009 e per il 2010.
Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari
Dal 1° gennaio 2009 e dal 1° gennaio 2010 sono aggiornati gli importi delle principali indennità: indennità giornaliera per assistiti assicurati da euro 11,99 a euro 12,08; indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari da euro 6,00 a euro 6,04; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati da euro 19,98 a euro 20,12; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari da euro 10,00 a euro 10,07; assegno di cura o di sostentamento mensile da euro 80,60 a euro 81,16.
Adeguamento della procedura di liquidazione
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata per recepire i nuovi importi, così da consentire l’applicazione automatica delle misure rideterminate a decorrere dalle date previste.
Applicazione alle prestazioni in corso e minimo garantito
L’aggiornamento si applica, dal 1° gennaio 2010, anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Se l’indennità di malattia dovesse risultare inferiore a euro 12,08, deve essere comunque erogata l’indennità giornaliera nella misura fissa di euro 12,08.
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