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Circolare

Circolare numero 11 del 28-01-2010

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione aggiorna, per l’anno 2010, le fasce di retribuzione e i relativi contributi orari dovuti per i lavoratori domestici sulla base della variazione ISTAT dello 0,7% tra il periodo gennaio 2008-dicembre 2008 e gennaio 2009-dicembre 2009. L’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico resta invariata rispetto al 2009. Vengono inoltre richiamati gli esoneri vigenti e i riferimenti normativi che regolano la ripartizione dei contributi e le componenti escluse o ridotte.

Nuove fasce contributive 2010 per lavoratori domestici

Nuove fasce contributive 2010 per i lavoratori domestici

La comunicazione aggiorna, per l’anno 2010, la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo pari allo 0,7% tra il periodo gennaio-dicembre 2008 e gennaio-dicembre 2009. Vengono quindi indicate le nuove fasce retributive e i relativi importi orari, con richiamo agli esoneri e ai riferimenti normativi applicabili.

Aggiornamento delle fasce e decorrenza

Le nuove misure si applicano dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. La circolare precisa che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2009; resta quindi invariato il quadro generale delle aliquote, mentre vengono aggiornate le fasce di retribuzione di riferimento in base all’adeguamento ISTAT.

Contributi orari per i lavoratori italiani e stranieri

Per i lavoratori domestici italiani e stranieri, la contribuzione è articolata come segue:

  • fino a € 7,22 di retribuzione oraria: contributo pari a € 1,34;
  • oltre € 7,22 e fino a € 8,81: contributo pari a € 1,51;
  • oltre € 8,81: contributo pari a € 1,85.

Per la prestazione con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, la retribuzione convenzionale è pari a € 4,65 e il contributo orario è pari a € 0,98. La nota in tabella specifica che la cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore.

CUAF ed esoneri

Il contributo CUAF è escluso solo in due ipotesi:

  • rapporto fra coniugi, ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento;
  • rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuti ai sensi di legge.

Restano inoltre in vigore gli esoneri previsti:

  • dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001;
  • dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006.

Coefficienti di ripartizione delle aliquote

La circolare riporta i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Nel caso con CUAF, il totale è pari al 20,9700%; nel caso senza CUAF, il totale è pari al 20,8700%. Le aliquote sono ripartite tra:

  • F.P.L.D.;
  • D.S.;
  • C.U.A.F.;
  • maternità;
  • INAIL;
  • Fondo di garanzia TFR.

I coefficienti indicano la quota di ciascuna gestione all’interno del totale contributivo, con differenze tra i due regimi in funzione della presenza o meno del CUAF.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama un insieme di norme che spiegano la struttura del prelievo contributivo e le principali esclusioni o riduzioni applicabili:

  • l’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006, che dispone dal 1° gennaio 2007 un aumento dello 0,30% dell’aliquota contributiva di finanziamento a carico del lavoratore nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • la legge n. 266/2005, che riconosce ai datori di lavoro domestico tenuti alla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare un esonero dai contributi CUAF, maternità e disoccupazione;
  • l’art. 120 della legge n. 388/2000, che prevede l’esonero CUAF dal 1° febbraio 2001, in misura pari a 0,8 punti percentuali oppure, se il contributo è inferiore, pari a 0,4 punti percentuali da compensare prioritariamente su maternità e disoccupazione;
  • l’art. 49 della legge n. 488/1999 e la conferma operata dalla normativa successiva, che mantengono la riduzione del contributo per l’indennità economica di maternità a carico del datore di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali;
  • l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, che sopprime dal 1° gennaio 2000 il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
  • l’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 448/1998, che sopprime dal 1° gennaio 2000 i contributi Enaoli e Tbc;
  • il D.Lgs. n. 446/1997, per effetto del quale dal 1° gennaio 1998 non sono più riscossi il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%;
  • l’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, che prevede per i datori di lavoro domestico non soggetti a CUAF un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Sintesi operativa

La circolare ha quindi la funzione di aggiornare i valori di contribuzione dovuti per il 2010 nel settore del lavoro domestico, precisando fasce, importi, ripartizione e regole di esonero. Per l’operatore è essenziale distinguere tra rapporto con CUAF e senza CUAF, verificare le condizioni soggettive che consentono l’esenzione e applicare correttamente le nuove soglie di retribuzione oraria e i relativi importi contributivi.

Punti principali

Aggiornamento ISTAT e decorrenza 2010

L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pari allo 0,7% tra gennaio-dicembre 2008 e gennaio-dicembre 2009. In conseguenza di tale dato sono state determinate le nuove fasce di retribuzione e i contributi dovuti per i lavoratori domestici con validità dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Fasce retributive e contributo orario

Per i lavoratori italiani e stranieri, le aliquote contributive orarie 2010 sono determinate in base alla retribuzione oraria effettiva/convenzionale. Fino a 7,22 euro il contributo è 1,34 euro orari; oltre 7,22 e fino a 8,81 euro è 1,51 euro; oltre 8,81 euro è 1,85 euro. Per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, la retribuzione convenzionale è 4,65 euro e il contributo orario è 0,98 euro. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore.

CUAF ed esoneri applicabili

Il contributo CUAF non è dovuto solo nei casi di rapporto fra coniugi, ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e nei rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, se riconosciuti ai sensi di legge. Restano inoltre vigenti gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000 e dagli artt. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005.

Ripartizione delle aliquote contributive

Sono riportati i coefficienti di ripartizione per lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Con CUAF, il totale è 20,9700% e i coefficienti si articolano tra F.P.L.D., D.S., CUAF, maternità, INAIL e Fondo garanzia TFR. Senza CUAF, il totale è 20,8700%, con diversa ripartizione delle aliquote tra le singole gestioni, mantenendo invariati i contributi per maternità e INAIL e ricalcolando il peso relativo delle altre componenti.

Riferimenti normativi e componenti soppresse o ridotte

La circolare richiama la normativa che disciplina le componenti contributive: incremento dello 0,30% a carico del lavoratore dal 1° gennaio 2007 (legge n. 296/2006), esoneri CUAF/maternità/disoccupazione per i datori di lavoro domestico dal 1° gennaio 2006 (legge n. 266/2005), esonero CUAF ex art. 120 legge n. 388/2000 dal 1° febbraio 2001, riduzione del contributo maternità di 0,20 punti percentuali confermata dalla legge finanziaria 2002, soppressione del contributo dello 0,50% per il Fondo di rimpatrio dal 1° gennaio 2000, soppressione dei contributi Enaoli e Tbc dal 1° gennaio 2000 e non riscossione del contributo TBC dell’1,66% e del contributo al S.S.N. del 10,60% dal 1° gennaio 1998 per effetto dell’IRAP. È inoltre richiamato l’incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni per i datori di lavoro domestico non soggetti a CUAF, previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997.

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