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Circolare

Circolare numero 9 del 22-01-2010

Riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, alla luce dell’art. 27 del d.lgs. n. 251/2007, i Comuni possono riconoscere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Viene quindi superato il precedente orientamento restrittivo espresso con la circolare n. 62/2004, che escludeva tale prestazione perché non qualificabile come assicurazione sociale ai sensi della Convenzione sullo status dei rifugiati. Il chiarimento deriva da un’interpretazione estensiva della norma, condivisa previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti.

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori: riconoscimento ai titolari di status di rifugiato e protezione sussidiaria

Assegno per il nucleo familiare ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria

La circolare affronta il tema dell’accesso all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni da parte dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. L’obiettivo è chiarire se la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 251/2007 consenta di superare il precedente orientamento restrittivo dell’Istituto.

Quadro normativo richiamato

La prestazione in esame è disciplinata dagli artt. 65 della legge n. 448/1998 e 16, comma 2, del D.M. n. 452/2000, che individuano espressamente tra i beneficiari i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato. In precedenza, con la circolare n. 62/2004, l’Istituto aveva escluso che i rifugiati politici potessero accedervi, poiché l’assegno non era stato ritenuto una "assicurazione sociale" ai sensi dell’art. 24, lettera b), della Convenzione sullo status dei rifugiati.

Intervento del d.lgs. n. 251/2007

Successivamente è intervenuto l’art. 27 del decreto legislativo n. 251/2007, attuativo della direttiva 2004/83/CE, che riconosce ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il medesimo trattamento del cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. La formulazione della norma, diversa da quella della Convenzione internazionale richiamata in passato, consente una lettura più ampia del diritto spettante a tali soggetti.

Chiarimento interpretativo dell’Istituto

Sulla base della nuova disciplina e previa acquisizione dei pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, l’Istituto afferma che è possibile adottare un’interpretazione estensiva dell’art. 27 del d.lgs. n. 251/2007. Tale interpretazione include anche la prestazione comunale per il nucleo familiare con almeno tre figli minori.

Effetti pratici per i Comuni

Ne consegue che i Comuni possono riconoscere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria. In tal modo viene espressamente superato il precedente orientamento espresso con la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.

Punti principali

Oggetto del quesito

Viene esaminata la possibilità per i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di richiedere l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni ai sensi della normativa vigente.

Orientamento precedente dell’Istituto

Prima del d.lgs. n. 251/2007, l’Istituto, con circolare n. 62/2004, aveva escluso la prestazione per i rifugiati politici, ritenendo che l’assegno non rientrasse tra le "assicurazioni sociali" per le quali la Convenzione sullo status dei rifugiati impone il medesimo trattamento dei cittadini italiani.

Normativa di riferimento sull’assegno

La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori prevedeva espressamente, tra i destinatari, solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, in base agli artt. 65 della legge n. 448/1998 e 16, comma 2, del D.M. n. 452/2000.

Effetto dell’art. 27 del d.lgs. n. 251/2007

L’art. 27 del decreto legislativo n. 251/2007 stabilisce che i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Interpretazione estensiva e pareri acquisiti

Considerata la diversa formulazione della norma rispetto alla Convenzione, l’Istituto, acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, ritiene possibile un’interpretazione estensiva dell’art. 27, idonea a ricomprendere l’assegno in esame.

Conclusione operativa

I Comuni possono riconoscere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria. Sul punto viene considerata superata la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.

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