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Circolare

Circolare numero 02 del 19-01-2010 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2010 con applicazione della perequazione automatica previsionale allo 0,7%, il recupero della differenza relativa al 2009 e l’aggiornamento di importi, limiti reddituali e trattenute fiscali. Vengono inoltre illustrati gli effetti sulle prestazioni collegate al reddito, sulle maggiorazioni sociali, sull’integrazione al minimo, sulle pensioni ai superstiti e sugli assegni di invalidità, oltre alle modalità di calcolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali e alla spedizione dei certificati di pensione e del CUD 2010.

Rinnovo pensioni 2010, perequazione automatica e tassazione IRPEF

Rinnovo pensioni 2010, perequazione automatica e disciplina fiscale

La circolare dà conto dell’avvenuto rinnovo delle pensioni per l’anno 2010 e dell’applicazione della perequazione automatica previsionale allo 0,7 per cento. Oltre agli importi aggiornati dei trattamenti, il documento disciplina il recupero della differenza di perequazione riferita al 2009, i limiti reddituali per alcune prestazioni, le regole sulle prestazioni collegate al reddito e la tassazione IRPEF, comprese addizionali regionali e comunali.

Perequazione automatica e conguaglio 2009

Con effetto dal 1° gennaio 2010 è stato applicato l’aumento a titolo di perequazione automatica nella misura dello 0,7 per cento, in base al decreto 19 novembre 2009. Lo stesso decreto ha determinato in via definitiva nella misura del 3,2 per cento la perequazione per l’anno 2009.

Poiché nel rinnovo precedente era stata considerata in via previsionale la percentuale del 3,3 per cento, nel rinnovo 2010 è stata calcolata la differenza dello 0,1 per cento in meno, recuperata a decorrere dalla rata di gennaio 2010. Il calcolo dell’incremento è stato effettuato sulla base delle norme richiamate dalla circolare, in particolare l’art. 34 della legge 448/1998, l’art. 69 della legge 388/2000 e l’art. 5, comma 6, del D.L. 81/2007 convertito dalla legge 127/2007.

La rivalutazione ha interessato tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010. In applicazione del meccanismo di perequazione:

  • l’aumento è stato riconosciuto per intero fino all’importo pensionistico non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • sulla parte eccedente il quintuplo del minimo l’aumento è stato riconosciuto nella misura ridotta del 75 per cento.

Per il 2010, quindi, l’aumento per variazione del costo della vita è stato applicato per intero dello 0,7 per cento sulla parte di pensione non eccedente il quintuplo del minimo e nella misura dello 0,525 per cento sulla parte eccedente.

Perequazione cumulata e ripartizione tra trattamenti

La circolare ricorda che, anche per il 2010, trova applicazione l’art. 34 della legge 448/1998, che impone il calcolo della perequazione sull’ammontare complessivo dei trattamenti erogati dall’ENPALS e da altri enti risultanti nel Casellario centrale dei pensionati presso l’INPS.

Per tali posizioni è stato calcolato un incremento provvisorio sulla base dei dati contabili già acquisiti. L’importo spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle singole pensioni. I conguagli saranno effettuati non appena saranno comunicati all’Ente i dati definitivi dal Casellario centrale.

Importi dei trattamenti minimi e fasce di perequazione

Nell’allegato A sono riportati:

  • l’importo definitivo del trattamento minimo 2009;
  • l’importo previsionale del trattamento minimo 2010;
  • le fasce di pensione rilevanti per l’applicazione degli aumenti di perequazione.

Per il 2010 il trattamento minimo è indicato in euro 460,97 mensili, pari a euro 5.992,61 annui.

Incremento delle pensioni per soggetti disagiati e maggiorazioni sociali

Per le pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’art. 38, commi da 1 a 5, della legge 448/2001 e all’art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 289/2002, il comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007 prevede l’adeguamento del limite di reddito annuo inizialmente fissato in euro 7.540,00 in misura corrispondente all’aumento del trattamento minimo.

Per l’anno 2010 il limite di reddito è pari a euro 7.766,33. Ai soli fini del reddito da considerare per la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 81/2007, cioè la cosiddetta "quattordicesima", costituisce reddito per un importo pari a euro 156,00.

Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.

Prestazioni collegate al reddito: disciplina applicata dal 2009

A seguito del rinnovo sono state aggiornate le procedure in relazione all’art. 35 della legge 14/2009, che modifica l’incidenza dei redditi sulle prestazioni previdenziali collegate al reddito.

La circolare evidenzia che:

  • dal 1° luglio di ciascun anno le prestazioni collegate al reddito sono erogate in base ai redditi percepiti nell’anno precedente;
  • tali redditi valgono fino al 30 giugno dell’anno successivo;
  • in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno di decorrenza della prestazione, dichiarati in via presuntiva;
  • la disciplina distingue le diverse prestazioni collegate al reddito anche quando siano attribuite sulla stessa pensione, in funzione della decorrenza della singola prestazione;
  • il criterio per la verifica del diritto e quello per l’individuazione dei limiti di reddito possono quindi non coincidere.

Per le prestazioni già in essere alla data di entrata in vigore della norma, la disciplina si applica dal 1° luglio 2009. Il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente, mentre i limiti di reddito sono quelli dell’anno in corso. Per le prestazioni con decorrenza dal 1° aprile 2009, in prima liquidazione si applica il reddito dell’anno in corso con i limiti reddituali vigenti nello stesso anno.

Tassazione IRPEF, detrazioni e familiari a carico

Le ritenute IRPEF sono state determinate secondo la legge finanziaria 2007 e secondo i criteri della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 16 marzo 2007.

Le detrazioni per familiari a carico restano invariate rispetto alla disciplina vigente. La circolare ricorda che dal 2007 le detrazioni dipendono dalla tipologia del familiare e dal reddito complessivo del contribuente, con importi teorici che si riducono progressivamente fino ad annullarsi oltre determinate soglie di reddito. Gli importi e i criteri di calcolo sono riepilogati nell’allegato C.

In base all’art. 23 del DPR 600/1973, come modificato dalla legge finanziaria 2008, la richiesta delle detrazioni deve essere presentata annualmente dal pensionato, con indicazione delle condizioni di spettanza e del codice fiscale dei familiari a carico. Per il 2010 le detrazioni sono state attribuite in via presuntiva ai soggetti che già ne beneficiavano a dicembre 2009. A tutti i pensionati interessati viene inviato un modulo che deve essere compilato, sottoscritto e restituito tempestivamente, quale condizione necessaria per continuare a beneficiare del vantaggio fiscale.

La circolare precisa inoltre che:

  • le detrazioni operano sul soggetto pensionato;
  • la ritenuta IRPEF si calcola sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate allo stesso soggetto, erogate dall’ENPALS o da altri enti;
  • le detrazioni sono ripartite tra le diverse prestazioni secondo un criterio proporzionale.

Famiglie numerose

Per i nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico, la legge finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore detrazione annua di euro 1.200,00, aggiuntiva rispetto alle detrazioni ordinarie. Il beneficio spetta in misura piena e non dipende dal reddito del beneficiario.

La circolare descrive il meccanismo applicativo seguito:

  • l’importo del bonus viene sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia;
  • se il bonus è superiore all’imposta netta, l’imposta viene azzerata e la differenza genera un credito rimborsato;
  • l’importo dell’imposta netta azzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto.

La certificazione fiscale a consuntivo MOD. CUD 2010 riporterà l’ammontare della detrazione erogata.

Titolari di più pensioni e tassazione congiunta

Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, la circolare richiama l’art. 8 del D.Lgs. 314/1997, che prevede l’assoggettamento a IRPEF sulla base del complesso dei trattamenti.

Per il 2010 l’IRPEF relativa ai trattamenti interessati è stata calcolata in via provvisoria applicando l’aliquota vigente nel 2009, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale delle pensioni, necessari per l’aggiornamento della ritenuta mensile e dei relativi conguagli. La tassazione congiunta è stata effettuata in misura proporzionale secondo le modalità della circolare Agenzia delle Entrate n. 57 del 22 dicembre 2003.

Limiti di reddito per integrazione al minimo e assegni di invalidità

Sono stati elevati gli importi di riferimento per l’integrazione al minimo. L’allegato D riporta i limiti di reddito vigenti per il 2010 ai fini dell’integrazione al trattamento minimo ex art. 6 della legge 638/1983.

L’allegato E riporta invece i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’art. 1 della legge 222/1984. Per il 2010 i limiti sono indicati come segue:

  • pensionato solo: oltre euro 10.699,78;
  • pensionato coniugato: oltre euro 16.049,67.

La circolare richiama anche le diverse regole applicabili, a seconda che la pensione sia stata liquidata prima o dopo il 1994, in relazione al reddito personale e al reddito cumulato con quello del coniuge.

Incumulabilità delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità

La circolare richiama l’art. 1, commi 41 e 42, della legge 335/1995, che disciplina:

  • l’incumulabilità di una quota della pensione ai superstiti in presenza di redditi del beneficiario, salvo il caso di nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili;
  • l’incumulabilità di una quota degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario.

Le percentuali di riduzione sono quelle delle tabelle F e G della legge. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole già in godimento, da riassorbire sui futuri miglioramenti, compresi gli aumenti di perequazione automatica.

Negli allegati G e G/1 sono riportate le percentuali di riduzione e i limiti reddituali per le due fattispecie.

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro

La circolare richiama l’art. 19 della legge 133/2008, che ha innovato la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, con particolare riguardo alle pensioni di anzianità e a quelle liquidate con il sistema contributivo. Il tema è stato già illustrato nella circolare n. 1 del 14 gennaio 2009.

Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2010

Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2010 è fissato in euro 42.364,00, valutabile in pensione nella misura dell’80%, corrispondente a euro 2.607,02 mensili in presenza di 40 anni di contribuzione.

La circolare ricorda che tale retribuzione costituisce la soglia per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione con aliquote decrescenti, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge 67/1988 e dell’art. 12 del D.Lgs. 503/1992, per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992.

Addizionale regionale e comunale IRPEF

L’addizionale regionale dovuta per il 2009 è stata calcolata applicando le aliquote percentuali al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, secondo le disposizioni regionali. La trattenuta avviene in undici rate mensili uguali da gennaio 2010.

Per l’addizionale comunale:

  • è stato calcolato il saldo dovuto per il 2009 per i Comuni che hanno deliberato in materia ai sensi del D.Lgs. 360/1998;
  • l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2010 sarà trattenuto in nove rate mensili a decorrere da marzo 2010.

Gli allegati riportano i prospetti di calcolo e le relative disposizioni regionali e comunali.

Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo 2010 sono stati determinati:

  • il debito di perequazione per il 2009, con riferimento alle pensioni aventi decorrenza antecedente il 1° gennaio 2009 e con conguaglio pari a -0,1% per ciascuna mensilità;
  • i conguagli per addizionale regionale e comunale relativi al 2009.

Certificati di pensione e certificazione fiscale

Il certificato di pensione 2010, modello 20/b, è spedito con lettera esplicativa contenente gli elementi contabili dell’importo di pensione erogato, inclusi:

  • dati sulla perequazione automatica previsionale 2010;
  • dati sulla perequazione definitiva 2009;
  • informazioni sulle ritenute per addizionale regionale e comunale.

La certificazione fiscale relativa ai redditi 2009 e alle ritenute operate sarà inviata agli interessati entro il 28 febbraio 2010. Il modello CUD 2010 sarà spedito in duplice copia al domicilio dei pensionati, tramite POSTEL, unitamente alla richiesta dei redditi e al modello per la dichiarazione annuale sul diritto alle detrazioni per familiari a carico.

Contenuto degli allegati

Gli allegati contengono, tra l’altro:

  • Allegato A: importi dei trattamenti pensionistici 2009 e 2010, trattamento minimo e fasce di perequazione, disciplina legislativa sugli aumenti per costo della vita;
  • Allegato B: pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali, con limiti di reddito aggiornati;
  • Allegato C: IRPEF, scaglioni d’imposta, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per coniuge e detrazioni per redditi di pensione;
  • Allegato D: limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo;
  • Allegato E: limiti di reddito che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità;
  • Allegato F: importo dell’assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità;
  • Allegati G e G/1: cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario;
  • Allegato H: addizionale regionale IRPEF con aliquote, soglie e riferimenti normativi regionali.

La circolare invita infine a dare la più ampia diffusione del contenuto, anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico.

Punti principali

Perequazione automatica 2010

Dal 1° gennaio 2010 è applicato l’aumento previsionale dello 0,7% stabilito dal decreto 19 novembre 2009. Nel rinnovo 2010 è stato anche recuperato lo scostamento 2009, pari allo 0,1% in meno rispetto al 3,3% previsto, con conguaglio dalla rata di gennaio 2010. La rivalutazione riguarda le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010 e segue le regole di fascia previste dalla normativa richiamata, con applicazione piena fino al quintuplo del minimo e ridotta al 75% per la parte eccedente.

Pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali

Per le maggiorazioni sociali e gli incrementi in favore dei soggetti disagiati il limite di reddito annuo per il 2010 è fissato in euro 7.766,33. Ai soli fini del calcolo della maggiorazione sociale si considera reddito anche la somma aggiuntiva, cioè la cosiddetta quattordicesima, pari a 156,00 euro. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.

Prestazioni collegate al reddito

In applicazione dell’art. 35 della legge n. 14/2009, le prestazioni previdenziali collegate al reddito dal 1° luglio di ogni anno sono erogate in base ai redditi dell’anno precedente, con validità fino al 30 giugno dell’anno successivo; in prima liquidazione si considerano invece i redditi dell’anno di decorrenza, dichiarati in via presuntiva. La disciplina distingue tra verifica del diritto e della misura della prestazione e individuazione dei limiti reddituali, con criteri differenziati a seconda che si tratti di prestazioni già in essere o di prima liquidazione.

Tassazione IRPEF, detrazioni e famiglie numerose

Le ritenute IRPEF sono calcolate secondo la legge finanziaria 2007 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Le detrazioni per familiari a carico restano invariate, ma devono essere richieste annualmente; per il 2010 sono state attribuite in via presuntiva ai soggetti già beneficiari a dicembre 2009, con obbligo di restituzione del modulo compilato e sottoscritto. Per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico resta ferma l’ulteriore detrazione annua di 1.200,00 euro, piena e non legata al reddito.

Conguagli, addizionali e certificazioni

Con il rinnovo 2010 sono stati calcolati il debito di perequazione 2009 e i conguagli delle addizionali regionale e comunale 2009. L’addizionale regionale 2009 è trattenuta in undici rate da gennaio 2010; l’acconto dell’addizionale comunale 2010 in nove rate da marzo 2010. Il certificato di pensione 2010 è inviato con lettera esplicativa, mentre il CUD 2010 e la certificazione fiscale 2009 sono spediti entro il 28 febbraio 2010.

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