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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12873/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La lite nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata convenzionata per il pagamento di prestazioni ambulatoriali rese nell’anno 2006. L’azienda sanitaria opposta sosteneva di aver già liquidato le somme dovute applicando le riduzioni tariffarie previste dalla disciplina regionale e dalla convenzione, ma deduceva che, a causa dell’incapienza dell’aggregato economico provinciale per il 2006, fosse necessario un ulteriore abbattimento percentuale del 49,4318% sull’extrabudget complessivamente maturato da tutte le strutture convenzionate. Secondo la ricorrente, tale ulteriore decurtazione discendeva da norme regionali e da atti programmatori autoritativi in tema di tetti di spesa sanitaria, che avrebbero reso inesigibile il credito per la parte eccedente il budget. La Corte d’appello aveva invece ritenuto illegittimo il taglio ulteriore perché non previsto nei rapporti contrattuali e aveva confermato la condanna al pagamento della residua somma. In cassazione, l’azienda sanitaria deduceva violazione e falsa applicazione delle norme regionali sul contenimento della spesa sanitaria e sulla fissazione dei tetti di spesa, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la possibilità di ripartire l’incapienza complessiva tra tutte le strutture accreditate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la disciplina regionale richiamata prevede la fissazione dei tetti di spesa e l’applicazione di regressioni tariffarie sulle prestazioni eccedenti il budget, ma che nel caso concreto la stessa sentenza di merito aveva accertato come l’aggregato economico per l’anno 2006 fosse sufficiente a coprire l’extrabudget delle aziende convenzionate applicando le sole decurtazioni espressamente previste dal decreto assessoriale vigente. Ne è conseguita l’inutilizzabilità dell’ulteriore abbattimento del 49,4318%, considerato estraneo ai rapporti contrattuali esistenti tra le parti. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 25 L.R. 16 aprile 2003, n. 4

    è richiamato come base normativa regionale per la determinazione degli aggregati economici e dei tetti di spesa sanitari.

  • art. 1, comma 4, L.R. 5 novembre 2004, n. 15

    è richiamato per affermare il limite del tetto di spesa per l’assistenza ospedaliera convenzionata e specialistica convenzionata esterna.

  • Decreto Interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004

    è citato quale atto che fissa il tetto di spesa per il triennio considerato.

  • D.A. 17 ottobre 2005, n. 6424

    è indicato come decreto di riferimento ratione temporis che disciplina budget e regressioni tariffarie per le prestazioni eccedenti.

  • D.A. 21 novembre 2005, n. 6715

    è menzionato nel motivo di ricorso come atto integrativo del precedente decreto assessoriale.

  • D.A. 20 dicembre 2005, n. 7079

    è richiamato per la quantificazione dell’aggregato economico provinciale 2006.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 5

    è citato come fonte del regime di accreditamento delle strutture sanitarie private.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32

    è richiamato come fondamento del limite massimo di spesa sostenibile e della programmazione sanitaria.

Massime di principio

  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la fissazione dei tetti di spesa costituisce espressione di potestà programmatoria pubblica e vincola la disciplina dei rapporti con le strutture convenzionate.
  • Le prestazioni rese oltre il budget possono essere assoggettate alle riduzioni tariffarie previste dalla normativa e dagli atti programmatori vigenti, ma un ulteriore abbattimento del credito è legittimo solo se trova specifica base nelle regole contrattuali o normative applicabili.
  • Quando il giudice di merito accerta che l’aggregato economico disponibile è sufficiente a coprire l’extrabudget applicando le sole decurtazioni espressamente previste, non è consentito introdurre una ripartizione aggiuntiva dell’incapienza tra le strutture in assenza di una previsione normativa o contrattuale puntuale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull’assenza di base contrattuale per l’ulteriore decurtazione e sulla sufficienza dell’aggregato economico, il motivo è infondato se non scardina tali presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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