Sentenza n. 4220/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 23/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 23 ottobre 2025 volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza con cui aveva chiesto un appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento richiesto, determinando l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto e il soddisfacimento della pretesa azionata. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti di cui agli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in seguito al soddisfacimento della pretesa della ricorrente durante il giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009
Individuato come base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per presentare una domanda amministrativa integra il soddisfacimento della pretesa azionata quando determina l'effettiva attivazione del procedimento cui l'istanza era preordinata.
- Quando, nel corso del giudizio contro il silenzio, l'amministrazione adotta un comportamento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione non è particolarmente significativo e l'amministrazione si è comunque attivata in tempi ragionevoli dopo la proposizione del ricorso; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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