Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/09/2022 n. 3775 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Agenzia delle Entrate Riscossione - Mancata costituzione in 1° grado - Non costituisce contumacia - Partecipazione al giudizio di appello - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritenendo idonea la prova documentale prodotta in appello a dimostrazione della notifica preventiva degli atti prodromici alla cartella. Di conseguenza la decisione della CTP è stata superata in quanto fondata sulla mancata prova delle notifiche. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non provata la previa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento. In appello l'Agenzia ha prodotto documentazione atta a dimostrare le notifiche, avvalendosi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/92 che consente la produzione di documenti in sede di appello; ha inoltre richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale a sostegno della possibilità di produrre documenti nuovi in appello e del diritto della parte non costituitasi in primo grado a partecipare al giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992

    Consente la produzione di documenti in sede di appello; i documenti preesistenti al primo grado possono essere prodotti in appello salvo il divieto di apportare nuove prove che la parte avrebbe potuto fornire nel primo grado senza giustificato motivo.

  • Corte Costituzionale

    Ha ritenuto legittima la disciplina dell'art. 58 d.lgs. 546/92, confermando la possibilità di produzione documentale in appello.

  • Corte di Cassazione

    Affermata la possibilità di produrre documenti in appello anche se preesistenti, nei limiti previsti dalla norma.

  • Corte di Cassazione

    Conferma il principio secondo cui il contenzioso tributario ammette la produzione di documenti in appello e chiarisce i limiti del divieto di nuove prove.

  • Corte di Cassazione

    nn. 21059/2007 e 12088/2011

    Stabiliscono che la mancata costituzione in primo grado non determina automaticamente contumacia che precluda la partecipazione nel giudizio di appello; la parte non costituita può esercitare pienamente le difese in secondo grado.

Massime di principio

  • L'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92 permette la produzione in appello di documenti anche se preesistenti al primo grado; tuttavia non è consentito introdurre in appello prove nuove se la parte avrebbe potuto fornirle nel primo grado senza giustificato motivo.
  • La produzione in appello di documenti comprovanti notifiche prodromiche può sanare la carenza probatoria rimarcata in primo grado e comportare l'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione.
  • La mancata costituzione nel giudizio di primo grado non equivale automaticamente a contumacia impeditiva: la parte non costituita può comunque partecipare e produrre documenti in appello per tutelare le proprie ragioni.
  • Se l'Amministrazione prova in appello la regolare notifica degli atti prodromici alla cartella, il giudice d'appello può riformare la decisione di primo grado favorevole al contribuente.
  • La tardiva produzione probatoria da parte dell'Amministrazione può comunque giustificare la compensazione delle spese quando la condotta processuale renda equo compensare i costi del doppio grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.