Sentenza n. 745/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - dell’interdittiva antimafia prot. Numero -OMISSIS- del -OMISSIS- (Doc. 1) emessa dal Prefetto di Foggia nei confronti della ditta individuale -OMISSIS- e, ove occorra - della nota prefettizia numero -OMISSIS- del -OMISSIS- (Doc. 2); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso alla determinazione sopra espressamente impugnata anche di estremi e contenuti ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Foggia nei confronti della ditta individuale, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico gruppo di censure, la violazione della disciplina dell'interdittiva antimafia contenuta nel d.lgs. n. 159/2011. Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe fondato il provvedimento esclusivamente sui rapporti con il contesto familiare, in particolare sulla posizione del padre e di altri parenti coinvolti in operazioni di polizia giudiziaria, senza considerare che tali rapporti sarebbero ormai inesistenti e che egli aveva dichiarato, in sede di audizione personale, la propria estraneità e il proprio allontanamento dall'ambiente familiare. Il procedimento era stato avviato in relazione a richieste concernenti la concessione di terreni demaniali per uso agricolo e zootecnico e l'erogazione di contributi agricoli. La Prefettura aveva valorizzato i precedenti di polizia del ricorrente, i numerosi precedenti e il coinvolgimento del padre in vicende relative a reati predatori, frodi ai danni di enti pubblici e dell'Agea, nonché l'affiliazione del padre a un clan mafioso e i rapporti di stretta parentela della madre con altro soggetto di vertice di un clan. Era inoltre emerso che il ricorrente conduceva in affitto terreni di proprietà del padre, già destinatario di interdittiva antimafia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, gli accertamenti prefettizi possono estendersi alle persone che risultino capaci di determinare le scelte operative dell'impresa e possono quindi riguardare anche il nucleo familiare di origine, quando il legame di sangue sia idoneo a influire sulla capacità decisionale dell'interessato. Nel caso concreto, la Prefettura aveva considerato non soltanto i rapporti familiari, ma un quadro complessivo composto dai precedenti del ricorrente, dalle vicende giudiziarie e dall'affiliazione mafiosa del padre, dai rapporti parentali della madre con esponenti di vertice di clan, dal coinvolgimento familiare in frodi ai danni dell'Agea e della Comunità europea, dal settore economico esercitato e dalla conduzione di terreni appartenenti al padre, già colpito da interdittiva. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa, superiore alla soglia del "più probabile che non". La dichiarata estraneità del ricorrente dall'ambiente familiare non è stata ritenuta sufficiente a neutralizzare il rischio, considerata l'operatività dell'impresa in un settore tradizionalmente esposto a condizionamenti illeciti e la rete di rapporti dei clan del territorio con gli allevatori. Il TAR ha inoltre richiamato la funzione preventiva e anticipatoria dell'interdittiva antimafia, ritenendo adeguata la motivazione prefettizia anche quanto alla natura solo formalmente autonoma dell'impresa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
la Prefettura estende gli accertamenti nei confronti di coloro i quali risulta possano avere capacità di determinare le scelte operative del soggetto sottoposto a verifica antimafia
La disposizione consente di estendere gli accertamenti prefettizi anche al nucleo familiare di origine e ai soggetti legati all'impresa quando possano influire sulle sue scelte operative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato esclusivamente quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Gli accertamenti prefettizi finalizzati all'adozione di un'interdittiva antimafia possono estendersi al nucleo familiare di origine dell'imprenditore quando i rapporti familiari siano idonei, anche in ragione del legame di sangue e delle concrete relazioni economiche, a influire sulle scelte operative dell'impresa.
- L'interdittiva antimafia può essere legittimamente adottata sulla base di un quadro indiziario complessivo, non limitato a singoli fatti isolati, quando gli elementi raccolti rendano il rischio di infiltrazione mafiosa più probabile che non.
- La dichiarazione dell'imprenditore di essersi allontanato dall'ambiente familiare non neutralizza di per sé il rischio di condizionamento mafioso, se persistono rapporti familiari o economici concreti e il contesto territoriale e settoriale rende plausibile l'influenza dei soggetti controindicati.
- La funzione dell'interdittiva antimafia è preventiva e anticipatoria: per la sua adozione non è necessaria la prova dell'avvenuto condizionamento mafioso, essendo sufficienti elementi indicativi della probabile permeabilità dell'impresa.
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