Ordinanza n. 363/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serit Lamezia Solare 1 S.r.l. il 11/12/2022: PER L'ACCERTAMENTO della non debenza degli importi richiesti dal GSE; PER L'ANNULLAMENTO - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera ARERA n. 266/2022, procedendo con la richiesta di pagamento e/o con la compensazione di importi asseritamente dovuti in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 maturati a decorrere dal mese di febbraio 2022; - del comunicato del GSE del 7 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet, rubricato “AGGIORNAMENTO TEMPISTICHE PUBBLICAZIONE E PAGAMENTI CORRISPETTIVI”; PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e agli atti impugnati con l'atto introduttivo e il presente atto di motivi aggiunti 3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serit Lamezia Solare 1 S.r.l. il 16/5/2023: PER L'ANNULLAMENTO della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO in via principale, dell'intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell'Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini esposti nel presente atto; in ogni caso, della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; E PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati con l'atto introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; il tutto: - previa disapplicazione dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero in ulteriore subordine per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero, in estremo subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. 4) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERIT LAMEZIA SOLARE 1 S.R.L. il 9\4\2025 : PER L’ANNULLAMENTO della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori e mediante mail, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e “Norma Extra Profitti Pubblicazione nuove partite economiche previste dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 N.4” (doc. 1 e 1 bis), del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023 [e della Delibera 266/2022]; della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); dell’Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati nel presente giudizio, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti già impugnati nel presente giudizio e con il presente atto di motivi aggiunti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell’Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini già esposti nei precedenti atti e qui ribaditi; del difetto assoluto dei presupposti per la riattivazione della fatturazione e per l’emissione delle fatture, in ogni caso, della non debenza degli importi richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest’ultimo dovute all’odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; E PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati nel presente giudizio; il tutto: - previa disapplicazione dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, atti attuativi e richieste di pagamento o compensazione del GSE relativi al prelievo sugli extraprofitti dell'energia elettrica
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi agli interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, chiedendo anche l'accertamento della non debenza delle somme richieste dal GSE, la restituzione di quanto eventualmente incassato o compensato e, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati. Sono state prospettate, tra l'altro, l'abrogazione o il mancato mantenimento in vigore dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, il contrasto della disciplina nazionale con il regolamento UE 2022/1854, nonché questioni pregiudiziali europee e costituzionali. Nella fase cautelare la società ha dedotto il rischio di un pregiudizio grave derivante dalla riscossione delle somme e dalla possibile compensazione con crediti vantati verso il GSE, richiamando la propria esposizione debitoria e l'incidenza degli importi sull'attività d'impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, lasciando impregiudicata la valutazione delle eccezioni pregiudiziali e, quanto agli atti esecutivi del GSE, la questione di giurisdizione. Il fumus non è stato esaminato in via definitiva, poiché è stata ritenuta insussistente la prova del periculum in mora. Il GSE si era limitato a trasmettere una diffida ad adempiere, riservandosi eventuali azioni di recupero, anche mediante compensazione ove possibile, senza che risultassero già intraprese azioni esecutive. La società non ha documentato una situazione finanziaria e patrimoniale tale da compromettere la continuità dell'attività in caso di riscossione, né ha dimostrato che gli importi fossero idonei a impedire la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio. Il TAR ha inoltre rilevato che la restituzione delle somme sarebbe comunque possibile in caso di successivo esito favorevole nel merito e che gli investimenti effettuati dopo la maturazione delle pretese del GSE erano stati compiuti in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili per operatori qualificati del settore. Anche la compensazione è stata considerata meramente eventuale, essendo stata prospettata dal GSE solo ove possibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; nel caso concreto tale requisito non è stato provato.
art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito in l. n. 25/2022
Costituisce la base normativa delle pretese economiche relative agli interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione; la sua validità e applicabilità sono contestate nel merito, ma non sono state definite con l'ordinanza cautelare.
Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È richiamato dalla ricorrente quale parametro europeo rispetto al quale verificare la compatibilità della disciplina nazionale; la questione non è stata decisa nella fase cautelare.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la prova concreta di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; il mero richiamo a esposizioni debitorie, senza documentazione dell'incidenza sulla situazione finanziaria e sulla continuità aziendale, non è sufficiente.
- La possibilità di recuperare le somme in caso di esito favorevole del giudizio di merito esclude, di regola, l'irreparabilità del pregiudizio patrimoniale, salvo che il ricorrente dimostri specifiche condizioni finanziarie tali da rendere effettivamente compromessa la reintegrazione.
- Una diffida di pagamento che si riservi future azioni di recupero o compensazioni non dimostra, di per sé, l'attualità del periculum in mora quando non risultino ancora avviate azioni esecutive.
- La prospettazione di una compensazione non integra un pregiudizio cautelare attuale quando l'amministrazione ne abbia previsto l'applicazione soltanto ove possibile e come eventualità alternativa alle ordinarie iniziative di riscossione.
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