Cassazione Penale, Sentenza n. 35863/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2025 con cui il Tribunale di Lodi aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/10/2024 (pena di 4 anni per fatti di cui all'art. 572, comma 2 c.p., commessi da giugno 2018 al 04/10/2019) e la sentenza del Tribunale di Lodi del 10/07/2019 (pena di 2 anni e multa per lesioni e rapina commesse l'08/01/2018). Il ricorso denunciava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., omissione di trattazione delle ragioni difensive, errori di trascrizione (riferimento al Tribunale di Monza), mancata considerazione della natura "abituale" del reato ex art. 571 c.p. e della preesistenza dello stato di tossicodipendenza in relazione alla rapina.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Lodi ha correttamente valutato gli indici rilevanti per il riconoscimento della continuazione (omogeneità dei reati e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, abitudini programmate, e prova di una preventiva risoluzione criminosa). Il Tribunale aveva motivatamente escluso la preordinazione alla luce delle disomogeneità temporali, spaziali, delle modalità e delle persone offese; ha valutato lo stato di tossicodipendenza come rilevante solo per i maltrattamenti e non come prova sufficiente della preordinazione. Il riferimento errato al Tribunale di Monza è stato considerato mero refuso ininfluente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, codice penale
Regola il reato continuato quale fattispecie che richiede una preventiva e unitaria risoluzione criminosa. La Corte richiede che la continuazione sia desumibile da concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità ecc.) e non sia provata da un solo elemento come la tossicodipendenza.
art. 671, comma 1, codice di procedura penale
Norma procedurale sull'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La modifica introdotta impone al giudice dell'esecuzione di verificare la preventiva risoluzione criminosa e valutare fattori quali lo stato di tossicodipendenza insieme agli altri indici richiesti dalla giurisprudenza.
art. 572, comma 2, codice penale
Norma nella quale sono contestati i fatti per cui è stata inflitta una pena (qui citata come titolo di condanna dalla Corte d'appello di Milano). La Corte di Cassazione ha considerato la tipologia del reato nell'analisi dell'omogeneità rispetto agli altri reati contestati.
art. 571, codice penale
Richiamato dalla difesa per sostenere la natura unitaria/abituale del reato. La Corte ha ricordato che l'eventuale carattere unitario del reato necessita di essere comprovato tramite gli indici della preordinazione e non può essere assorbente di per sé senza i necessari elementi fattuali.
art. 94, codice penale
Richiamato nel provvedimento relativo a uno dei procedimenti (maltrattamenti). Il Tribunale ha ritenuto che lo stato di tossicodipendenza fosse rilevante per alcuni reati (maltrattamenti) ma non per l'intero disegno criminoso oggetto di richiesta di continuazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare una preventiva e unitaria risoluzione criminosa: non basta la mera ricorrenza di più reati a carico dello stesso soggetto.
- Il giudice (anche in sede esecutiva) deve valutare un insieme di indici (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, abitudini di vita, causali) e motivare l'accoglimento o il rigetto dell'istanza comparando gli elementi probatori.
- Lo stato di tossicodipendenza può essere un elemento rilevante per spiegare la commissione di reati collegati alla dipendenza, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la preordinazione o l'unicità del disegno criminoso senza gli altri indicatori.
- Disomogeneità rilevante (fatti commessi in tempi e luoghi diversi, modalità differenti e vittime diverse) tende a escludere il vincolo della continuazione salvo prova di una preventiva programmazione comune.
- Errori formali o refusi nel provvedimento (es. indicazione errata dell'autorità giudicante) sono in genere considerati ininfluenti se la motivazione resta chiara e coerente rispetto alle evidenze.
- La difesa deve esporre e documentare in modo concreto gli indici che vorrebbe considerati per il riconoscimento della continuazione; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il riesame in sede esecutiva richiede la stessa accuratezza valutativa del giudizio di cognizione: il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a meri rilievi formali, ma deve compiere un accertamento motivato degli elementi fattuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35815/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35816/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35818/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35820/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →