Regolamento (UE) 2016/909
Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il contenuto minimo e dettagliato delle notifiche che le sedi di negoziazione devono trasmettere alle autorità competenti sugli strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 596/2014. Stabilisce inoltre i controlli automatizzati di completezza e accuratezza da parte delle autorità competenti e dell'ESMA, nonché la pubblicazione dell'elenco delle notifiche in formato elettronico leggibile e scaricabile. L'allegato contiene la classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione e l'elenco puntuale dei campi informativi da comunicare.
Norme tecniche sul contenuto delle notifiche degli strumenti finanziari da trasmettere alle autorità competenti e sulla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche nell'ambito del regolamento sugli abusi di mercato.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione che devono notificare alle autorità competenti gli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché alle autorità competenti e all'ESMA nella fase di ricezione, controllo, trasmissione, aggregazione e pubblicazione delle notifiche. Riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, negoziati o per i quali sia richiesta l'ammissione alla negoziazione; disciplina anche la tenuta dell'elenco delle notifiche degli strumenti finanziari. Si applica dal 3 luglio 2016 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Notifiche degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 596/2014
Il regolamento delegato (UE) 2016/909 integra il regolamento sugli abusi di mercato definendo in modo uniforme il contenuto delle notifiche che le sedi di negoziazione devono trasmettere alle autorità competenti in relazione agli strumenti finanziari ammessi, negoziati o oggetto di richiesta di ammissione. La disciplina mira a garantire l'efficienza dell'elenco delle notifiche, a ridurre gli oneri amministrativi e a rendere coerente il sistema informativo con quello previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che il regime delle notifiche deve essere allineato, per quanto possibile, agli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dal relativo regolamento delegato, così da evitare duplicazioni e oneri inutili. Il testo sottolinea inoltre l'esigenza che i dati siano completi e accurati, con controlli automatizzati da parte delle autorità competenti e dell'ESMA; quest'ultima deve anche pubblicare l'elenco in formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda principalmente le sedi di negoziazione, che sono tenute a notificare le informazioni sugli strumenti finanziari alle rispettive autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014. Coinvolge poi le autorità competenti, cui spetta la verifica della completezza e accuratezza delle notifiche e la loro trasmissione all'ESMA, e l'ESMA stessa, cui spetta l'aggregazione e la pubblicazione dell'elenco. L'oggetto materiale è costituito dalle notifiche relative agli strumenti finanziari e dai relativi dati identificativi e descrittivi.
Contenuto minimo della notifica
L'articolo 1 stabilisce che la notifica deve includere tutte le informazioni pertinenti ricomprese nella tabella 2 dell'allegato. Tale tabella articola i dati in blocchi tematici:
- campi generali, come codice identificativo, nome completo e classificazione dello strumento;
- campi relativi all'emittente, incluso il LEI;
- campi relativi alla sede di negoziazione, al nome breve, alle date rilevanti e alla cessazione;
- campi relativi al nozionale e, per i titoli di debito, dati su importo nominale, scadenza, valuta, tasso fisso o variabile e seniority;
- campi per derivati e derivati cartolarizzati, compresi sottostante, moltiplicatore del prezzo, tipo di opzione, prezzo di esercizio, stile di esercizio e tipo di consegna;
- campi specifici per derivati su merci e quote di emissione, derivati su tassi di interesse e derivati su cambi.
Verifiche automatizzate e flusso informativo
L'articolo 2 prevede una catena di controlli automatizzati. L'autorità competente deve verificare la conformità della notifica ai requisiti del regolamento e alle norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378. Se la notifica manca o è incompleta, il gestore della sede di negoziazione deve essere informato prontamente in modo automatico. La stessa logica vale a livello ESMA: l'autorità competente trasmette la notifica completa e accurata, l'ESMA la aggrega il giorno successivo al ricevimento e ne verifica completezza, accuratezza e conformità formale; in caso di anomalie, informa prontamente l'autorità competente.
Pubblicazione dell'elenco delle notifiche
L'ESMA deve pubblicare sul proprio sito web l'elenco completo delle notifiche degli strumenti finanziari, in formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile. La scelta del formato riflette l'obiettivo di favorire l'uso e lo scambio efficiente dei dati tra autorità e operatori.
Allegato: classificazione dei derivati e dati richiesti
L'allegato è la parte più operativa del regolamento. La tabella 1 contiene una classificazione molto dettagliata dei derivati su merci e su quote di emissione, con codici per numerose categorie merceologiche e industriali, per i prodotti energetici e ambientali e per altre classi come inflazione e statistiche economiche ufficiali. La tabella 2 elenca i campi informativi da notificare, imponendo di utilizzare codici standardizzati quali ISIN, LEI, MIC e CFI, e specificando il livello di dettaglio richiesto per ciascun tipo di strumento.
Decorrenza e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Contenuto della notifica dello strumento finanziario
La notifica prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 deve includere tutte le informazioni pertinenti tra quelle elencate nella tabella 2 dell'allegato. L'allegato specifica campi generali, campi relativi all'emittente, alla sede di negoziazione, a obbligazioni, derivati, derivati su merci e su quote di emissione, derivati su tassi di interesse e derivati su cambi.
Controllo e verifica da parte dell'autorità competente
L'autorità competente deve monitorare e verificare con procedura automatizzata se la notifica ricevuta è conforme ai requisiti del regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/378. Deve inoltre informare prontamente il gestore della sede di negoziazione, sempre con procedura automatizzata, se la notifica non è stata trasmessa entro il termine o se è incompleta.
Trasmissione all'ESMA e aggregazione delle notifiche
L'autorità competente trasmette all'ESMA, con procedura automatizzata, la notifica completa e accurata. Il giorno successivo al ricevimento della notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'ESMA riunisce automaticamente le notifiche ricevute da ciascuna autorità competente.
Controlli dell'ESMA e gestione dell'elenco
L'ESMA verifica, con procedura automatizzata, la completezza, l'accuratezza e la conformità della notifica ai criteri e al formato della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378. In caso di ritardo o incompletezza, informa prontamente l'autorità competente. Pubblica inoltre sul proprio sito web l'elenco completo delle notifiche in formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.
Classificazioni dei derivati su merci e quote di emissione
L'allegato contiene una tabella di classificazione dettagliata per i derivati su merci e su quote di emissione, con categorie, sottocategorie e ulteriori sottocategorie, tra cui prodotti agricoli, energia, ambientali, trasporto, concimi, industriali, metalli, carta, plastica, inflazione e statistiche economiche ufficiali. Sono previsti anche codici per la consegna fisica o in contanti.
Campi informativi delle notifiche
La tabella 2 dell'allegato elenca 48 campi informativi, tra cui codice e nome dello strumento, classificazione CFI, indicatore di derivato su merci, LEI dell'emittente o del gestore, MIC della sede, date di richiesta, approvazione, ammissione, prima negoziazione e cessazione, dati su nozionale e valuta, elementi specifici per obbligazioni, derivati, derivati su tassi di interesse e derivati su cambi, nonché informazioni sul sottostante, tipo di opzione, prezzo di esercizio, stile di esercizio, tipo di consegna e classificazione del prodotto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 3 luglio 2016. È direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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