Regolamento (UE) 2016/295
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/295 della Commissione, dal 1° marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori sulla base di dati variabili. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per alcune origini Paese, i valori in EUR/100 kg.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione per il giorno indicato nel titolo e nell'atto.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/295 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede l'aggiornamento quotidiano di tali valori sulla base di dati variabili.
Base normativa e funzione del meccanismo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e servono come parametro tecnico per il calcolo del prezzo di entrata per le importazioni dai paesi terzi.
Ambito oggettivo: prodotti e origini interessate
L'allegato elenca i codici NC dei prodotti interessati e i corrispondenti valori per specifiche origini. I prodotti indicati comprendono, tra gli altri, taluni pomodori, cetrioli/cetrioli da mensa, uva da tavola, agrumi e mele/pere, con valori differenziati per origine (ad esempio EG, IL, MA, SN, TN, TR, JO, CL, US, CN, ZA) e per il codice "ZZ" corrispondente alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Effetti giuridici e applicazione
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione, che diventano così il riferimento operativo per il calcolo del prezzo di entrata ai fini doganali e di mercato. L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di determinazione
La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione in applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che rinvia ai criteri previsti per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Il considerando ricorda che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione per i prodotti elencati siano quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC, distinti per paese terzo di provenienza e, ove previsto, per il codice "ZZ" relativo alle altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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