Regolamento (UE) 2016/294
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/294 della Commissione, del 1° marzo 2016, recante duecentoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/294 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento di capitali e risorse economiche nei confronti di persone ed entità associate ad Al-Qaeda. La modifica è limitata alla sostituzione dei dati identificativi di sei persone fisiche già inserite nell'elenco. Il provvedimento recepisce aggiornamenti deliberati dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 e il 23 febbraio 2016.
Modifica puntuale dell'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo a persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide esclusivamente sulle voci dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 relative a determinate persone fisiche elencate come soggette a misure restrittive; non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna i dati identificativi di sei soggetti inseriti nell'elenco. Le modifiche sono conseguenti alle decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'11 e del 23 febbraio 2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/294: aggiornamento delle misure restrittive contro persone associate ad Al-Qaeda
Il regolamento interviene in un sistema sanzionatorio già esistente, quello del regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di persone, gruppi ed entità collegati alla rete Al-Qaeda. La finalità del testo è meramente modificativa e consiste nell’allineare l’elenco europeo alle decisioni adottate dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’11 e il 23 febbraio 2016.
Contesto normativo
Il preambolo richiama l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, nel quale sono elencati i soggetti sottoposti alle misure restrittive. La Commissione interviene in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, dello stesso regolamento, che consentono l’aggiornamento dell’elenco quando intervengano modifiche determinate a livello ONU.
Ambito di applicazione
Il regolamento ha portata generale nell’Unione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Il suo ambito materiale è limitato alle persone fisiche già incluse nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002; non amplia l’elenco dei destinatari, ma aggiorna i dati identificativi di sei soggetti. Le misure sostanziali di congelamento restano quelle già previste dal regolamento base.
Modifiche introdotte all’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le sei voci oggetto di sostituzione sono quelle di:
- Salah Eddine Gasmi;
- Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi;
- Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine;
- Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi;
- Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali;
- Habib Ben Ahmed Al-Loubiri.
Per ciascuna voce sono aggiornati, in modo puntuale, elementi come data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, numeri di passaporto o di identificazione nazionale, eventuali alias e altre informazioni accessorie. In diversi casi cambia anche il riferimento alla base giuridica della data di designazione, con richiamo all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), in luogo del precedente riferimento all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b).
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma richiede agli operatori soggetti alla disciplina delle sanzioni UE di utilizzare i dati aggiornati per l’identificazione corretta dei soggetti inseriti nell’elenco. Ciò è rilevante ai fini dei controlli di compliance, del monitoraggio delle controparti e dell’applicazione delle misure di congelamento già vigenti.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'intervento riguarda le voci delle persone fisiche elencate, con sostituzione dei relativi dati identificativi e, in alcuni casi, aggiornamento di numeri di passaporto, documenti di identità, indirizzi e informazioni accessorie.
Soggetti interessati dalle modifiche nominative
Sono aggiornate le voci di Salah Eddine Gasmi, Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi, Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine, Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi, Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali e Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Le modifiche correggono o sostituiscono dati anagrafici e identificativi, compresa in taluni casi la data di nascita, l'indirizzo, i documenti di viaggio e le altre informazioni riportate nell'allegato I.
Base normativa e recepimento delle decisioni ONU
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il preambolo precisa che le modifiche discendono dalle decisioni del Comitato per le sanzioni del CSNU dell'11 e del 23 febbraio 2016.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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