Regolamento (UE) 2016/592
Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) definendo quali categorie di derivati OTC su crediti sono soggette all’obbligo di compensazione. Stabilisce inoltre una classificazione delle controparti in quattro categorie, con date di decorrenza differenziate e regole specifiche per operazioni infragruppo, anche con controparti di paesi terzi. Infine fissa soglie di durata residua minima per alcuni contratti stipulati prima della decorrenza dell’obbligo, al fine di bilanciare stabilità finanziaria, riduzione del rischio sistemico e certezza operativa per il mercato.
Regolamento delegato che individua le categorie di derivati OTC su crediti soggette all’obbligo di compensazione e ne disciplina la decorrenza, i soggetti interessati e la durata residua minima dei contratti.
Ambito di applicazione
Si applica ai derivati over-the-counter (OTC) su crediti elencati nell’allegato, in particolare ai CDS su indici europei senza tranches (iTraxx Europe Main e iTraxx Europe Crossover, in EUR, serie a partire da 17, tenor 5 anni). Si applica alle controparti finanziarie e non finanziarie che rientrano nelle categorie definite dall’articolo 2, inclusi taluni fondi di investimento alternativi e, per la soglia quantitativa, gli OICVM quando rilevante. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica anche a operazioni infragruppo transfrontaliere con controparti stabilite in un paese terzo, alle condizioni previste. Sono escluse dall’assoggettamento immediato talune operazioni infragruppo, i contratti conclusi prima della data di decorrenza per determinate categorie e i contratti con durata residua inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 4.
Obbligo di compensazione per taluni derivati OTC su crediti
Il regolamento delegato (UE) 2016/592 integra l’EMIR, regolamento (UE) n. 648/2012, individuando le categorie di derivati OTC su crediti che devono essere compensate centralmente. La disciplina è adottata sulla base dei criteri valutati da ESMA, con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico, assicurare un’attuazione graduale dell’obbligo e tenere conto delle differenze tra le controparti in termini di esperienza operativa, accesso alle CCP e capacità di adeguamento.
Ambito oggettivo: le categorie di derivati incluse
Il regolamento si applica alle categorie di derivati OTC elencate nell’allegato, che riguarda i CDS su indici europei senza tranches. In particolare sono ricompresi i contratti riferiti a iTraxx Europe Main e iTraxx Europe Crossover, in valuta EUR, serie a partire da 17 e con tenor di 5 anni. L’articolo 1 rende tali categorie soggette all’obbligo di compensazione.
Classificazione delle controparti
L’articolo 2 introduce una ripartizione delle controparti in quattro categorie, funzionale alla progressiva decorrenza dell’obbligo:
- categoria 1: controparti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, sono partecipanti diretti a una CCP autorizzata o riconosciuta per almeno una delle categorie dell’allegato;
- categoria 2: controparti non appartenenti alla categoria 1, appartenenti a gruppi con media mensile aggregata, per gennaio, febbraio e marzo 2016, dell’importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati centralmente superiore a 8 miliardi di EUR, purché controparti finanziarie o FIA non finanziari;
- categoria 3: controparti finanziarie e FIA non finanziari non inclusi nelle categorie 1 e 2;
- categoria 4: tutte le altre controparti non finanziarie.
Ai fini della soglia di 8 miliardi di EUR, devono essere considerati tutti i derivati del gruppo non compensati centralmente, compresi forward su cambi, swap e currency swaps. Per FIA e OICVM, la soglia si applica a livello di singolo fondo.
Decorrenza dell’obbligo di compensazione
L’articolo 3 stabilisce date differenziate di applicazione dell’obbligo:
- 9 febbraio 2017 per la categoria 1;
- 9 agosto 2017 per la categoria 2;
- 9 febbraio 2018 per la categoria 3;
- 9 maggio 2019 per la categoria 4.
Quando il contratto coinvolge controparti appartenenti a categorie diverse, si applica la data più lontana. Per i contratti infragruppo tra una controparte dell’Unione e una di paese terzo, l’obbligo decorre, in linea di principio, dal 9 maggio 2019 se manca una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, EMIR; se invece la decisione esiste, la decorrenza è fissata alla data più lontana tra 60 giorni dopo l’entrata in vigore della decisione e la data ordinaria. La deroga opera solo se ricorrono cumulativamente appartenenza al medesimo gruppo, consolidamento pieno, procedure centralizzate adeguate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, nonché comunicazione scritta all’autorità competente con conferma entro 30 giorni.
Durata residua minima dei contratti preesistenti
L’articolo 4 disciplina quali contratti, conclusi o novati prima della decorrenza dell’obbligo, restano comunque soggetti alla compensazione. Per le controparti finanziarie delle categorie 1 e 2, la durata residua minima alla data di decorrenza è:
- 5 anni e 3 mesi, per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016;
- 6 mesi, per i contratti stipulati o novati dal 9 ottobre 2016.
Per le controparti finanziarie della categoria 3 e per le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima è di 5 anni e 3 mesi. Se un contratto coinvolge controparti finanziarie di categorie diverse, conta la durata residua più lunga applicabile.
Logica regolatoria e finalità
Dai considerando emerge che la Commissione ha inteso calibrare l’obbligo di compensazione in funzione della standardizzazione dei prodotti, del volume, della liquidità e della disponibilità di informazioni di prezzo. La progressione temporale tra le categorie risponde all’esigenza di consentire agli operatori di organizzarsi, di evitare effetti destabilizzanti sul mercato e di preservare la capacità di copertura del rischio, soprattutto per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore e per le operazioni infragruppo. Il regolamento mira così a conciliare stabilità finanziaria, contenimento del rischio sistemico e certezza applicativa per le controparti.
Disposizioni principali
Categorie di derivati soggette a compensazione
L’articolo 1 dispone che le categorie di derivati OTC elencate nell’allegato sono soggette all’obbligo di compensazione. L’allegato include categorie di CDS su indici europei senza tranches, con riferimento agli indici iTraxx Europe Main e iTraxx Europe Crossover, denominati in EUR, serie a partire da 17 e con durata di 5 anni.
Classificazione delle controparti
L’articolo 2 suddivide le controparti in quattro categorie ai fini degli articoli 3 e 4: categoria 1 per i partecipanti diretti a controparti centrali autorizzate o riconosciute prima dell’entrata in vigore; categoria 2 per le controparti finanziarie e taluni FIA non finanziari di gruppi con media mensile aggregata superiore a 8 miliardi di EUR di derivati non compensati a livello centrale; categoria 3 per controparti finanziarie e taluni FIA non finanziari non ricompresi nella categoria 2; categoria 4 per le restanti controparti non finanziarie. La soglia di 8 miliardi di EUR si calcola sul gruppo, includendo tutti i derivati non compensati centralmente, compresi forward su cambi, swap e currency swaps, ed è applicata individualmente a livello di fondo per FIA e OICVM.
Date di decorrenza dell’obbligo di compensazione
L’articolo 3 prevede decorrenze differenziate: 9 febbraio 2017 per la categoria 1, 9 agosto 2017 per la categoria 2, 9 febbraio 2018 per la categoria 3 e 9 maggio 2019 per la categoria 4. Se il contratto è concluso tra controparti appartenenti a categorie diverse, vale la data più lontana. Per operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell’Unione e una in un paese terzo, per controparti diverse da quelle della categoria 4, l’obbligo decorre dal 9 maggio 2019 se non vi è decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, EMIR, oppure, se la decisione esiste, dalla data più lontana tra 60 giorni dopo l’entrata in vigore della decisione e la decorrenza ordinaria. La deroga richiede appartenenza allo stesso gruppo, consolidamento pieno, procedure centralizzate di risk management e comunicazione con conferma dell’autorità competente entro 30 giorni.
Durata residua minima per i contratti preesistenti
L’articolo 4 stabilisce la durata residua minima richiesta alla data di decorrenza dell’obbligo per i contratti non ancora scaduti. Per le controparti finanziarie delle categorie 1 e 2, la durata minima è di 5 anni e 3 mesi per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 e di 6 mesi per quelli stipulati o novati dal 9 ottobre 2016. Per le controparti finanziarie della categoria 3 e per le operazioni infragruppo dell’articolo 3, paragrafo 2, concluse tra controparti finanziarie, la durata minima è di 5 anni e 3 mesi. In caso di contratto tra controparti finanziarie di categorie diverse o coinvolte nelle operazioni infragruppo dell’articolo 3, paragrafo 2, si applica la durata residua più lunga.
Entrata in vigore
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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