Regolamento (UE) 2016/303
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/303 della Commissione, dal 1° marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane Toscano (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive la denominazione "Pane Toscano" nel registro delle denominazioni di origine protette, riconoscendole il valore di DOP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto chiude la procedura di opposizione avviata da Regno Unito e Belgio, ritenendo infondate le contestazioni sulla genericità del nome e sul nesso con l’ambiente geografico toscano. La Commissione valorizza il legame tra caratteristiche del pane, fattori naturali e umani dell’area di produzione e disciplinare di produzione. L’iscrizione decorre secondo l’ordinaria vacatio di 20 giorni dalla pubblicazione.
Registrazione della denominazione di origine protetta "Pane Toscano" nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Pane Toscano" e al prodotto appartenente alla classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto direttamente applicabile. Non disciplina in generale altri prodotti, ma solo la registrazione della specifica denominazione protetta.
Pane Toscano (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/303 della Commissione dispone la registrazione di "Pane Toscano" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’adozione avviene al termine della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a seguito di opposizioni presentate da Regno Unito e Belgio e poi non risolte in sede di consultazione.
Procedura di registrazione e opposizioni
La domanda italiana di registrazione della denominazione "Pane Toscano" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Regno Unito e Belgio hanno presentato opposizione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2; la Commissione le ha ritenute ammissibili e ha invitato le parti ad avviare consultazioni conformemente alle rispettive procedure interne, con lettere del 24 gennaio 2014 e del 13 febbraio 2014. Poiché non è stato raggiunto alcun accordo, la Commissione ha adottato la decisione di registrazione in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b).
Oggetto della contestazione e valutazione della Commissione
Gli opponenti sostenevano, in sintesi, che la denominazione fosse generica, che mancasse il nesso tra qualità del prodotto e territorio, e che le caratteristiche tecniche della farina non fossero specificamente toscane. Venivano inoltre sollevate obiezioni sull’assenza di norme relative all’origine delle sementi e sulla mancata dimostrazione scientifica di alcuni effetti climatici. La Commissione respinge tali contestazioni, affermando che il prodotto da valutare è il pane e non la farina o il frumento in sé, e che il legame con l’area geografica deve essere verificato sul prodotto finale.
Nesso con l’ambiente geografico toscano
Secondo il regolamento, le qualità e le caratteristiche del "Pane Toscano" sono dovute essenzialmente al particolare ambiente geografico toscano e ai suoi fattori naturali e umani. Il testo richiama, tra gli elementi caratterizzanti, la serbevolezza, il profumo di nocciola tostata, il sapore "sciocco" (senza sale), la crosta croccante, la mollica bianca o bianco-avorio con alveolatura irregolare, nonché l’elevato valore nutrizionale e l’alta digeribilità. Tali qualità risultano collegate all’uso di un mix di varietà di frumento con bassi valori di glutine, alla presenza naturale del germe di grano nella farina e alla storica assenza di sale tra gli ingredienti.
Ruolo dei fattori umani e naturali
La Commissione attribuisce rilievo al lungo processo di lavorazione, al lievito madre a pasta acida e alle conoscenze degli operatori. Viene spiegato che il lievito madre interagisce con farine aventi caratteristiche precise, in particolare bassa durezza, basso valore del W e medio valore del P/L; tali parametri sarebbero favoriti dalle specificità climatiche della Toscana, soprattutto dalle temperature minime. È inoltre sottolineato che l’attività degli operatori è di assoluta importanza nel contesto di interazione fra diversi elementi e che ciò è coerente con l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Risposta alle principali obiezioni
Il regolamento precisa che la varietà del frumento non deve essere, di per sé, specifica della Toscana: ciò che rileva è l’effetto dell’ambiente sulle varietà coltivate. La Commissione afferma anche che non vi è contraddizione nel documento unico, chiarendo che il richiamo al "mix di farine" va inteso come riferimento al mix di varietà di frumento. Viene altresì escluso che la molitura e lo stoccaggio presso il mulino impediscano la registrazione, poiché la definizione di DOP non richiede che ogni fase del processo produttivo sia tipica e unica dell’area geografica; nel caso concreto, la molitura ha comunque una valenza specifica perché consente di mantenere il germe di grano nella farina.
Effetti della registrazione
Con l’articolo 1 la denominazione "Pane Toscano" è registrata come DOP e viene collocata nella classe 2.3 dei prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Iscrizione della denominazione
L’articolo 1 dispone la registrazione di "Pane Toscano" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Esito della procedura di opposizione
La Commissione dà atto dell’opposizione presentata da Regno Unito e Belgio ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, delle consultazioni richieste alle parti e del mancato raggiungimento di un accordo. In base all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), procede quindi alla decisione di registrazione, respingendo le contestazioni sulla genericità del nome e sull’assenza del nesso causale con l’area geografica.
Fondamento del legame con l’area geografica
Il regolamento afferma che le qualità del prodotto sono dovute essenzialmente all’ambiente geografico toscano, comprensivo di fattori naturali e umani: serbevolezza, profumo di nocciola tostata, sapore senza sale, crosta croccante, alveolatura irregolare, elevato valore nutrizionale e alta digeribilità. È valorizzato l’uso di farine ottenute da varietà di frumento coltivate in Toscana, con specifiche caratteristiche merceologiche, e il ruolo decisivo del lievito madre, delle tecniche di lavorazione e della competenza degli operatori.
Chiarimenti sulle obiezioni tecniche e sul disciplinare
La Commissione ritiene infondate le obiezioni relative alla presunta genericità delle caratteristiche della farina, alla mancanza di prove scientifiche sull’influenza della temperatura, alla pretesa necessità di norme sull’origine delle sementi e alla supposta contraddizione del documento unico. Si precisa inoltre che la molitura e lo stoccaggio della farina non impediscono la DOP e che la registrazione può riguardare anche un nome già usato per prodotti non conformi al disciplinare.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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