Regolamento (UE) 2016/293
Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, dal 1° marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE sugli inquinanti organici persistenti recependo nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 l’esabromociclododecano (HBCDD). Introduce un divieto generale di produzione, uso, immissione in commercio, importazione ed esportazione, ma prevede una deroga molto circoscritta per il polistirene espanso destinato all’edilizia, subordinata ad autorizzazione REACH e con scadenze precise. Sono inoltre stabilite soglie di contaminazione, obblighi di identificazione dei prodotti e regole transitorie per articoli già prodotti o già in uso.
Modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 per includere l’esabromociclododecano (HBCDD) nell’allegato I, disciplinandone divieti, deroghe temporanee e condizioni di etichettatura/identificazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che producono, immettono in commercio, utilizzano, importano o esportano esabromociclododecano (HBCDD) e agli articoli, preparati e sostanze che lo contengono, con particolare riferimento al polistirene espanso ed estruso impiegato nell’edilizia. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento contiene anche disposizioni transitorie per articoli prodotti prima del 22 marzo 2016 e per articoli già in uso a tale data. Restano rilevanti le interazioni con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare per le autorizzazioni ai sensi del titolo VII, e con la deroga specifica per usi limitati nel settore edilizio.
Modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 per l’HBCDD
Il regolamento interviene sul regime UE degli inquinanti organici persistenti per inserire l’esabromociclododecano (HBCDD) nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. La misura dà attuazione nell’ordinamento dell’Unione agli impegni derivanti dalla convenzione di Stoccolma e mira a rafforzare il divieto di produzione, uso, importazione ed esportazione della sostanza, tenendo conto delle previsioni convenzionali e del coordinamento con il sistema REACH.
Contesto e finalità
Nei considerando si evidenzia che l’HBCDD è stato inserito nell’allegato A della convenzione di Stoccolma con una deroga specifica per l’uso nel polistirene espanso ed estruso per l’edilizia. Si richiama inoltre il fatto che la sostanza è iscritta nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, con conseguente necessità di autorizzazione per immissione in commercio e uso dopo il 21 agosto 2015. Il regolamento intende quindi allineare il diritto dell’Unione agli sviluppi internazionali e al quadro REACH, fissando al contempo regole transitorie e di identificazione dei prodotti.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda operatori economici che producono, commercializzano, utilizzano, importano o esportano HBCDD, nonché i prodotti, preparati e articoli che contengono tale sostanza. L’attenzione è rivolta in particolare agli articoli in polistirene espanso ed estruso destinati all’edilizia, sia prodotti nell’Unione sia importati. Il testo precisa che il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto generale e soglia per contaminazioni involontarie
L’effetto principale della modifica è l’estensione all’HBCDD del divieto del regolamento (CE) n. 850/2004. Tuttavia, per tenere conto di tracce non intenzionalmente presenti, la nuova voce dell’allegato I stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a concentrazioni pari o inferiori a 100 mg/kg, corrispondenti allo 0,01 % in peso, quando la sostanza è presente in sostanze, preparati, articoli o componenti di articoli usati come ritardanti di fiamma. Tale soglia deve essere riesaminata dalla Commissione entro il 22 marzo 2019, con possibile riduzione alla luce degli sviluppi tecnici.
Deroga specifica per il polistirene espanso e coordinamento con REACH
La voce inserita nell’allegato I consente, in modo eccezionale, l’uso di HBCDD nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa produzione e commercializzazione, ma solo se la sostanza è coperta da autorizzazione REACH ai sensi del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro il 21 febbraio 2014 e la decisione è ancora pendente. La deroga è temporaneamente limitata: la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino al 26 novembre 2019, oppure, se anteriore, fino alla fine del periodo di riesame indicato nella decisione di autorizzazione o fino al ritiro dell’autorizzazione stessa.
Regime degli articoli in polistirene e identificazione lungo il ciclo di vita
Gli articoli di polistirene espanso contenenti HBCDD prodotti in base alla deroga possono essere commercializzati e usati nell’edilizia fino a 6 mesi dopo la scadenza della deroga; quelli già in uso a quella data possono continuare a essere utilizzati. Il regolamento richiede inoltre che il polistirene espanso contenente HBCDD, se rientrante nella deroga, sia identificabile mediante etichettatura o altri mezzi per l’intero ciclo di vita, senza pregiudizio per le altre norme unionali sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele.
Regole transitorie per articoli prodotti prima del 22 marzo 2016
Per consentire l’adeguamento del mercato, il regolamento prevede che gli articoli di polistirene espanso ed estruso contenenti HBCDD prodotti prima del o il 22 marzo 2016 possano essere immessi in commercio e usati nell’edilizia fino al 22 giugno 2016. Se tali articoli sono stati prodotti nel quadro della deroga specifica, si applicano invece le regole più restrittive previste per quella deroga.
Articoli già in uso e rapporti con il regime autorizzatorio
Il testo chiarisce che gli articoli contenenti HBCDD già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono continuare a essere usati e immessi in commercio e non sono soggetti all’obbligo di identificazione di cui alla nuova voce dell’allegato I. Inoltre, qualora l’uso di HBCDD in articoli di polistirene espanso sia autorizzato a norma di REACH, anche l’importazione e l’uso di tali articoli restano consentiti per il periodo di validità dell’autorizzazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Inserimento dell’HBCDD nell’allegato I del regolamento POP
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 per includervi l’esabromociclododecano (HBCDD), in attuazione degli impegni derivanti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e del relativo protocollo. La sostanza è così soggetta al regime UE di eliminazione previsto per gli inquinanti organici persistenti.
Divieto generale e soglia per tracce non intenzionali
Per l’HBCDD opera il divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, salvo le deroghe espressamente previste. Per concentrazioni pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) presenti in sostanze, preparati, articoli o componenti di articoli usati come ritardanti di fiamma si applica l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), con riesame della Commissione entro il 22 marzo 2019.
Deroga specifica per il polistirene espanso nell’edilizia
È consentito l’uso di HBCDD, allo stato puro o in preparati, nella produzione di articoli in polistirene espanso, nonché la relativa produzione e commercializzazione, solo se l’uso è autorizzato ai sensi del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 oppure se oggetto di domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014 e ancora pendente. Tale commercializzazione e uso sono ammessi solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla scadenza del riesame o al ritiro dell’autorizzazione. Gli articoli di polistirene espanso contenenti HBCDD prodotti a norma della deroga possono essere commercializzati e usati in edilizia fino a 6 mesi dopo la scadenza della deroga; quelli già in uso a tale data possono continuare a essere utilizzati.
Disposizioni transitorie per articoli prodotti prima del 22 marzo 2016
Gli articoli di polistirene espanso ed estruso contenenti HBCDD, prodotti prima del o il 22 marzo 2016, possono essere immessi in commercio e usati nell’edilizia fino al 22 giugno 2016. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga specifica, si applicano invece le regole della deroga medesima, incluse le limitazioni temporali e di identificazione.
Articoli già in uso e continuità di utilizzo
Gli articoli contenenti HBCDD già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono continuare a essere usati e immessi in commercio; a tali articoli non si applicano le prescrizioni ulteriori previste per l’identificazione lungo il ciclo di vita. Il regolamento chiarisce inoltre che né il divieto generale né il requisito di identificazione si applicano agli articoli contenenti HBCDD già in uso alla data di entrata in vigore.
Articoli importati e autorizzazioni REACH
L’importazione e l’uso di articoli di polistirene espanso contenenti HBCDD sono consentiti per il periodo di validità di un’eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. In mancanza di autorizzazione, l’uso nella produzione di polistirene estruso non risulta più consentito, poiché non sono state presentate domande di autorizzazione per tale impiego nell’Unione.
Obbligo di identificazione/etichettatura lungo il ciclo di vita
Il polistirene espanso in cui sia stato usato HBCDD ai sensi della deroga specifica deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi per tutto il ciclo di vita, fatto salvo il rispetto di altre norme UE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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