Regolamento (UE) 2016/313
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra la disciplina tecnica delle segnalazioni di vigilanza introducendo gli schemi ALMM relativi alle ulteriori metriche di controllo della liquidità. Impone agli enti creditizi di trasmettere informazioni periodiche su concentrazione del finanziamento, prezzi e rinnovo del funding, nonché sulla concentrazione della capacità di compensazione, con finalità di vigilanza e allarme precoce. Prevede una regola generale di trasmissione mensile, una deroga trimestrale per alcuni enti minori e un regime transitorio iniziale per le scadenze di invio. Gli allegati XVIII-XXI contengono i modelli e le istruzioni dettagliate di compilazione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 introducendo nuove segnalazioni prudenziali sulla liquidità (ALMM) da parte degli enti creditizi.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti alle segnalazioni prudenziali previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, sia su base individuale sia consolidata, con riferimento alle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera b). Le nuove segnalazioni riguardano il monitoraggio della concentrazione del funding, dei prezzi del funding di varia durata, del rinnovo del funding e della concentrazione della capacità di compensazione; l'ambito e il livello di applicazione sono allineati a quelli del requisito di copertura della liquidità. È prevista una deroga alla frequenza mensile per taluni enti che soddisfano condizioni dimensionali e organizzative specifiche, con segnalazione trimestrale. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e, in quanto testo rilevante ai fini SEE, opera anche nel contesto del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, del 1° marzo 2016
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per introdurre nuove segnalazioni tecniche di vigilanza in materia di liquidità, in attuazione dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità dichiarata è rafforzare la vigilanza prudenziale, fornendo alle autorità competenti un quadro più completo e uno strumento di allarme precoce.
Finalità e contesto normativo
Il testo si inserisce nel quadro delle segnalazioni prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento disciplinate dal CRR, ma qui si concentra sugli enti creditizi e sulle metriche aggiuntive di controllo della liquidità (ALMM). I considerando evidenziano che le nuove informazioni devono essere proporzionate alla natura, dimensione e complessità dell'attività dell'ente e coerenti con il livello di applicazione del requisito di copertura della liquidità.
Ambito delle nuove segnalazioni
L'articolo 1, punto 1, amplia l'articolo 1 del regolamento 680/2014 inserendo tra le segnalazioni contemplate anche le ulteriori metriche di controllo della liquidità. L'articolo 16 ter, introdotto nel nuovo capo 7 ter, stabilisce che le informazioni siano trasmesse con frequenza mensile su base individuale e consolidata, mediante i modelli e le istruzioni contenuti negli allegati XVIII, XIX, XX e XXI.
Deroga per alcuni enti e primo periodo di applicazione
È ammessa una frequenza trimestrale, in deroga alla regola mensile, per gli enti che cumulativamente: non appartengono a gruppi con filiazioni o imprese madri in giurisdizioni diverse da quella dell'autorità competente; presentano un rapporto tra il loro totale di bilancio e la somma dei totali di bilancio degli enti del rispettivo Stato membro inferiore all'1 % per due anni consecutivi; e hanno attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR. Per il primo invio, il regolamento stabilisce che il primo mese oggetto di segnalazione è aprile 2016. Inoltre, per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi, il termine di invio delle segnalazioni mensili è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento, anziché il quindicesimo.
Contenuto dei modelli ALMM
L'allegato XVIII introduce quattro modelli principali. Il modello C 67.00 riguarda la concentrazione del funding per controparte e richiede il dettaglio delle dieci principali controparti, ciascuna oltre l'1 % delle passività totali, con informazioni su identificazione, settore, residenza, tipo di prodotto, importo, durata iniziale media ponderata e durata residua media ponderata. Il modello C 68.00 disciplina la concentrazione del funding per tipo di prodotto, distinguendo tra raccolta retail e wholesale e tra raccolta garantita e non garantita, con ulteriori sottocategorie; richiede anche la distinzione tra importi coperti e non coperti da sistemi di garanzia dei depositi.
Prezzi del funding e rinnovo del funding
Il modello C 69.00 rileva i prezzi del funding di varia durata, con scadenze da overnight a 10 anni, e per ciascuna scadenza richiede il volume e il differenziale medio ponderato, espresso in punti base, sia per il funding totale sia per alcune componenti specifiche (depositi retail, depositi wholesale non garantiti, finanziamento garantito, senior non garantito, obbligazioni garantite, ABS/ABCP). Il modello C 70.00 riguarda il rinnovo del funding su base giornaliera lungo un orizzonte mensile, imponendo la rilevazione dei fondi in scadenza, rinnovati e nuovi, del saldo netto per fascia temporale e delle durate medie ponderate del funding in scadenza, rinnovato, nuovo e complessivo.
Capacità di compensazione
L'allegato XX introduce il modello C 71.00 sulla concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte. Il modello serve a monitorare le dieci principali detenzioni di attività non vincolate o linee di liquidità irrevocabili non utilizzate che costituiscono la capacità di compensazione disponibile per coprire potenziali deficit di finanziamento. Le istruzioni dell'allegato XXI richiedono, tra l'altro, la segnalazione di nome, LEI, settore, residenza, tipo di prodotto, valuta, classe di merito di credito, valore di mercato o nominale e, se del caso, valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale.
Rapporti con altri atti e applicazione
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/61, il regolamento (UE) n. 1093/2010, la direttiva 86/635/CEE e, per alcuni profili, la direttiva 94/19/CE. È espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Disposizioni principali
Integrazione del campo di applicazione del regolamento 680/2014
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 viene aggiunta la lettera g) per includere le ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Schema e frequenza delle segnalazioni ALMM
È inserito il capo 7 ter con l'articolo 16 ter: gli enti trasmettono mensilmente le informazioni di cui agli allegati XVIII e XX, secondo le istruzioni degli allegati XIX e XXI, su base individuale e consolidata. Il primo mese oggetto di segnalazione è aprile 2016.
Deroga alla frequenza mensile e segnalazione trimestrale
Un ente può segnalare trimestralmente se: non appartiene a un gruppo con filiazioni o imprese madri in giurisdizioni diverse da quella dell'autorità competente; il rapporto tra il suo totale di bilancio e la somma dei totali di bilancio degli enti del rispettivo Stato membro è inferiore all'1 % per due anni consecutivi precedenti; le attività totali sono inferiori a 30 miliardi di EUR, calcolate secondo la direttiva 86/635/CEE.
Termine iniziale di invio per le segnalazioni mensili
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi la data d'invio delle segnalazioni mensili è il 30º giorno di calendario successivo alla data di riferimento, invece del 15º.
Contenuto degli allegati ALMM
L'allegato XVIII introduce i modelli 67-70: concentrazione del funding per controparte, per tipo di prodotto, prezzi del funding di varia durata e rinnovo del funding. L'allegato XX introduce il modello 71 sulla concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte; gli allegati XIX e XXI contengono le istruzioni di compilazione.
Regole di dettaglio per il funding per controparte
Il modello C 67.00 richiede i dieci principali finanziatori/controparti ciascuno superiore all'1 % delle passività totali, con indicazione di nome, LEI, settore, residenza, tipo di prodotto, importo ricevuto e durate media iniziale e residua ponderate; le altre passività sono riportate in un totale residuo.
Regole di dettaglio per il funding per tipo di prodotto
Il modello C 68.00 richiede la ripartizione del funding per categorie di dettaglio e wholesale, distinguendo tra depositi a vista, a termine, conti di risparmio, finanziamento all'ingrosso garantito e non garantito, con sottocategorie quali repo, obbligazioni garantite, ABS e finanziamenti infragruppo. Sono segnalati gli importi sopra l'1 % delle passività totali, inclusi importi coperti e non coperti da sistemi di garanzia dei depositi, e durate media iniziale e residua ponderate.
Regole di dettaglio sui prezzi del funding
Il modello C 69.00 richiede per diverse scadenze (overnight, 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni) il volume e il differenziale medio ponderato, espresso in punti base, per funding totale e per specifiche categorie (depositi retail, wholesale non garantiti, finanziamento garantito, senior non garantito, obbligazioni garantite, ABS/ABCP).
Regole di dettaglio sul rinnovo del funding
Il modello C 70.00 richiede dati giornalieri su fondi in scadenza, rinnovi, nuovi finanziamenti e saldo netto per varie fasce di scadenza fino a oltre 6 mesi, nonché i termini medi ponderati dei fondi in scadenza, rinnovati, nuovi e del profilo complessivo; il totale dei flussi netti corrisponde alla somma dei saldi netti di tutte le fasce.
Regole di dettaglio sulla capacità di compensazione
Il modello C 71.00 riguarda la concentrazione della capacità di compensazione per i dieci principali emittenti/controparti di attività non vincolate o linee di liquidità irrevocabili non utilizzate; si richiedono nome, LEI, settore, residenza, tipo di prodotto, valuta, classe di merito di credito, valore di mercato/nominale e valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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