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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/581

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/581 della Commissione del 27 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 in due punti principali: da un lato, sospende di fatto l’accesso dall’intero territorio turco o ne limita la portata territoriale in ragione di un caso di morva; dall’altro, amplia/precisa il modello di certificato per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea per competizioni FEI, includendo un nuovo evento negli Emirati arabi uniti. È inoltre introdotto un periodo transitorio per non interrompere gli scambi, consentendo fino al 31 ottobre 2020 l’accettazione di determinati certificati già rilasciati.

Modifica le condizioni sanitarie e certificate per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino, con aggiornamento dell’elenco relativo alla Turchia e del modello per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti diretti e obbligatori, in relazione all’ingresso nell’Unione di equidi vivi, sperma, ovuli ed embrioni di equidi disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. Incide in particolare sugli scambi con la Turchia e sulla reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati impiegati in competizioni equestri internazionali, dopo esportazione temporanea non superiore a 90 giorni. È previsto un regime transitorio per i certificati sanitari rilasciati prima del 21 ottobre 2020, accettabili fino al 31 ottobre 2020.

Modifica delle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/581 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, che disciplina le condizioni sanitarie e documentali per l’ingresso nell’Unione di equidi vivi, sperma, ovuli ed embrioni di equidi. L’intervento è motivato, da un lato, da un evento sanitario in Turchia relativo alla morva e, dall’altro, dall’esigenza di aggiornare la disciplina dei certificati per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea in occasione di eventi equesti internazionali FEI.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide sugli Stati membri nell’attuazione delle condizioni di importazione e reintroduzione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. Riguarda in particolare:

  • l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino provenienti da paesi terzi;
  • la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati da competizione dopo esportazione temporanea non superiore a 90 giorni;
  • la certificazione veterinaria richiesta per tali movimenti.

Modifica della disciplina relativa alla Turchia

La Commissione rileva che la direttiva 2009/156/CE consente importazioni di equidi solo da paesi terzi o parti di territorio indenni da morva da almeno sei mesi. Poiché la Turchia ha notificato un caso di morva, confermato il 4 dicembre 2019, in un cavallo nell’isola di Büyükada, provincia di Istanbul, il regolamento dispone la modifica della voce relativa alla Turchia nell’allegato I del regolamento 2018/659.

Il nuovo allegato distingue tra:

  • TR-0: tutto il paese;
  • TR-1: provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag.

La modifica risponde all’esigenza di sospendere l’ingresso nell’Unione di equidi e materiale germinale provenienti dalla Turchia per un periodo di almeno sei mesi.

Aggiornamento dei modelli di certificato per la reintroduzione di cavalli registrati

L’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento 2018/659 è sostituito per aggiornare il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione relativi alla reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati da competizione dopo un’esportazione temporanea non superiore a 90 giorni.

Il capitolo aggiornato copre eventi equestri organizzati con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale, tra cui:

  • gare di prova preliminari per i Giochi olimpici;
  • Giochi olimpici;
  • Giochi paralimpici;
  • Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali;
  • Giochi asiatici;
  • Giochi americani, inclusi Giochi panamericani, sudamericani, centroamericani e caraibici;
  • Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti;
  • LG Global Champions Tour;
  • International Show Jumping League negli Emirati arabi uniti.

Rilevanza dell’International Show Jumping League negli Emirati arabi uniti

Il regolamento riconosce che negli Emirati arabi uniti è stato istituito un nuovo concorso, l’International Show Jumping League, con il patrocinio FEI, comprendente prove di qualificazione per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Sulla base delle garanzie zoosanitarie fornite da tale Stato, la serie di concorsi viene inclusa tra gli eventi per i quali è autorizzata la reintroduzione nell’Unione dei cavalli registrati dopo esportazione temporanea inferiore a 90 giorni.

Regime transitorio

Per evitare effetti negativi sugli scambi, è previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2020. Durante tale periodo, gli Stati membri devono accettare i certificati sanitari rilasciati secondo il modello del regolamento 2018/659 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147, purché tali certificati siano stati rilasciati prima del 21 ottobre 2020.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dei paesi terzi per la Turchia

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato per adeguare la voce relativa alla Turchia. La motivazione è la notifica di un caso di morva (Burgholderia mallei) in Turchia, con conseguente necessità di sospendere l’ingresso nell’Unione di equidi e materiale germinale provenienti da tale paese per almeno sei mesi. Il nuovo testo distingue tra 'TR-0' (tutto il paese) e 'TR-1' (provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag).

Aggiornamento del certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati

L’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è sostituito per aggiornare il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati da competizione dopo un’esportazione temporanea non superiore a 90 giorni. Tra le manifestazioni coperte figurano competizioni FEI quali le gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, i Giochi olimpici, i Giochi paralimpici, i Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali, i Giochi asiatici, i Giochi americani e, per quanto qui rileva, l’International Show Jumping League negli Emirati arabi uniti.

Inclusione dell’International Show Jumping League degli Emirati arabi uniti

È riconosciuta, sulla base delle garanzie zoosanitarie fornite dagli Emirati arabi uniti, la serie di concorsi di salto ostacoli dell’International Show Jumping League come evento per il quale è autorizzata la reintroduzione nell’Unione dei cavalli registrati dopo esportazione temporanea inferiore a 90 giorni. Ciò comporta l’adeguamento del modello di certificato sanitario e della dichiarazione allegati al regolamento 2018/659.

Regime transitorio per i certificati sanitari

Fino al 31 ottobre 2020 gli Stati membri devono autorizzare la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147, purché il certificato sia stato rilasciato prima del 21 ottobre 2020. La misura è adottata per evitare impatti negativi sugli scambi.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di animali vivicertificazioni veterinariecircolazione degli equidi

Testo integrale

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