Regolamento (UE) 2020/989
Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione del 27 aprile 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il recepimento nell’ordinamento UE delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, modificando il regolamento delegato (UE) 2020/124. Le modifiche riguardano soprattutto allegati tecnici: elenco delle specie, formati di notifica e autorizzazione delle navi, regole sui foderoni superiori e sulle catenelle distanziatrici per gamberi, formati dei rapporti sulle catture, degli annullamenti, dei rapporti degli osservatori e dei rapporti di ispezione. Si tratta di un atto di adeguamento tecnico che rende vincolanti nell’Unione modifiche NAFO divenute efficaci il 3 dicembre 2019.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 aggiornando taluni allegati e disposizioni tecniche delle misure NAFO recepite nel diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica all’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità del regolamento, a tutti gli Stati membri e agli operatori della pesca che operano nella zona di regolamentazione della NAFO nell’Atlantico nord-occidentale. Incide in particolare su pescherecci, autorità competenti, segretariato NAFO, osservatori e soggetti coinvolti nella notifica, autorizzazione, trasmissione dei rapporti, controlli e ispezioni. Le modifiche riguardano esclusivamente gli allegati del regolamento delegato (UE) 2020/124, cioè formati, elenchi specie e requisiti tecnici delle CEM NAFO già integrate nel regolamento (UE) 2019/833; non introduce un nuovo regime autonomo ma aggiorna quello esistente. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/124 per le misure NAFO
Il regolamento attua un adeguamento tecnico del diritto dell’Unione alle modifiche approvate in sede NAFO nella riunione annuale di settembre 2019. Il considerando evidenzia che tali modifiche, divenute vincolanti per l’Unione dal 3 dicembre 2019, devono essere integrate nel sistema UE tramite aggiornamento del regolamento delegato (UE) 2020/124, adottato in attuazione dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833.
Contesto normativo
L’Unione è parte contraente della convenzione NAFO e il regolamento (UE) 2019/833 ha incorporato nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e di esecuzione applicabili nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale. L’articolo 50 di tale regolamento ha conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato integrativo e, successivamente, di modificarlo per recepire gli aggiornamenti della NAFO.
Ambito delle modifiche
Il presente regolamento non crea una disciplina sostanziale nuova, ma sostituisce e aggiorna parti dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124. Le modifiche riguardano in particolare:
- l’elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV);
- i moduli di notifica, ritiro, autorizzazione e sospensione delle navi;
- l’elenco delle specie regolamentate e non regolamentate;
- i requisiti tecnici di foderoni superiori e catenelle distanziatrici per gamberi;
- il formato dei rapporti sulle catture, degli annullamenti, dei rapporti degli osservatori e dei rapporti di ispezione.
Elenco delle specie indicatrici di EMV
Il punto 3 sostituisce integralmente la parte VI dell’allegato I.E delle CEM. L’elenco aggiornato comprende categorie di organismi vulnerabili tipici degli habitat profondi NAFO, tra cui grandi spugne, madrepore, piccole e grandi gorgonie, penne di mare, ceriantari, briozoi eretti, gigli di mare, ascidie e grandi xenophyophorea. Per ciascun taxon sono indicati nome scientifico, famiglia e, quando applicabile, codice alfa-3 ASFIS della FAO.
Notifica, autorizzazione e gestione delle navi
Il punto 5 riscrive l’allegato II.C delle CEM, disciplinando i formati dei messaggi relativi a:
- notifica delle navi che possono operare nella zona NAFO (NOT);
- ritiro delle navi notificate dal registro (WIT);
- autorizzazione a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO (AUT);
- sospensione dell’autorizzazione nel periodo iniziale di validità (SUS).
Il formato richiesto include, tra gli altri, nome della nave, indicativo di chiamata, Stato di bandiera, numero di registrazione interno, numero esterno, numero IMO, data di inizio e di fine, proprietario, noleggiatore, tipo di nave, attrezzo da pesca e specie bersaglio/zona. Per l’autorizzazione è specificato che la validità massima è di 12 mesi. I messaggi sono indirizzati al segretariato NAFO, identificato dal codice XNW.
Elenco delle specie ai fini delle catture
Il punto 11 sostituisce l’allegato I.C delle CEM con un elenco molto ampio di specie, ordinato per grandi gruppi: pesci demersali, pesci pelagici, altri pesci e invertebrati. Ogni specie è associata al corrispondente codice FAO alfa-3, necessario per la rendicontazione e la trasmissione dei dati. Il testo precisa inoltre che, se viene catturata una specie non inclusa nell’elenco, occorre usare il codice ASFIS della FAO.
Foderoni superiori e catenelle distanziatrici per gamberi
Il punto 12 aggiorna l’allegato III.B delle CEM, con particolare rilievo operativo per la pesca a strascico e per la pesca ai gamberi nella zona NAFO.
Per il foderone superiore di tipo ICNAF sono previsti requisiti dimensionali e strutturali specifici:
- le maglie della pezza devono essere almeno pari a quelle prescritte per il sacco;
- la pezza deve essere fissata solo sul bordo anteriore e sui lati, con limiti precisi di estensione rispetto allo strozzatoio e alla sagola di chiusura;
- la larghezza deve essere almeno una volta e mezza quella della superficie del sacco.
Per il foderone a fascia multipla si richiede che:
- ogni pezza abbia maglie non inferiori a quelle del sacco;
- sia fissata lungo il bordo anteriore a distanza minima di un metro, perpendicolarmente all’asse del sacco;
- non si sovrapponga alla pezza successiva;
- abbia larghezza almeno pari a quella del sacco;
- sia realizzata con filo ritorto semplice a galleggiabilità positiva;
- la lunghezza complessiva non superi i due terzi della lunghezza del sacco.
Per la fodera di rinforzo delle reti da traino per gamberi nella zona NAFO:
- è vietato usare fodere con maglia inferiore a 130 mm;
- la fodera non deve coprire o ostruire le griglie di selezione;
- non deve ridurre la dimensione autorizzata della maglia né ostruire l’apertura della maglia;
- non può essere usata contemporaneamente a un qualsiasi altro foderone.
Sono inoltre descritte le catenelle distanziatrici per gamberi, definite come catene, corde o combinazioni delle due che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla corda di supporto, con indicazione del criterio di misurazione della lunghezza.
Rapporti sulle catture e scambio elettronico dei dati
Il punto 31 sostituisce l’allegato II.D delle CEM e disciplina il formato di trasmissione dei rapporti sulle catture e dei messaggi elettronici. La trasmissione deve usare caratteri ISO 8859.1 e una struttura standardizzata con inizio e fine registrazione mediante SR ed ER.
Il sistema comprende anche:
- protocolli di scambio autorizzati tra le parti contraenti e il segretariato, conformi all’allegato II.B sulle norme di riservatezza;
- un formato elettronico per il controllo della pesca nell’Atlantico settentrionale con dati relativi a nave, autorizzazione, attività, catture, rigetti, pesci sotto taglia, trasferimenti, posizione, trasbordi, osservatore e conferme di ricezione;
- un sistema di codici di errore e di codici messaggio per la gestione delle ricezioni e degli scambi di dati.
Tra i messaggi previsti figurano, in particolare, ENT, POS, EXI per i messaggi VMS; MAN per le posizioni manuali; COE, CAT, COB, TRA, POR, COX, CAN per i rapporti di cattura; RET per l’avvenuta ricezione; OBR per il rapporto dell’osservatore.
Annullamento dei rapporti sulle catture
Il punto 32 sostituisce l’allegato II.F delle CEM. Il messaggio di annullamento, identificato dal codice CAN, deve indicare almeno mittente, destinatario XNW, numero di registrazione del rapporto da annullare, anno del rapporto annullato, data e ora UTC della trasmissione e indicativo di chiamata della nave. È espressamente previsto che il rapporto di annullamento non possa essere usato per annullare altri rapporti di annullamento.
Rapporti dell’osservatore
Il punto 35 sostituisce l’allegato II.M delle CEM e introduce un modello standard particolarmente dettagliato per il rapporto dell’osservatore. Il modulo è organizzato in sei parti:
- informazioni sulla nave da pesca, sulla bordata e sull’osservatore;
- informazioni sugli attrezzi da pesca, distinguendo tra attrezzi da traino e palangari;
- dati sulle catture e sullo sforzo per ciascuna retata/cala;
- informazioni sulla conformità, incluse eventuali condotte ostative nei confronti dell’osservatore, discrepanze tra stivaggio e piano di stivaggio, problemi del sistema di localizzazione satellitare, trasbordi, catture sotto taglia e ispezioni in mare;
- riepilogo dello sforzo di pesca e delle catture, con tabelle di sintesi per divisione, specie e attrezzo;
- informazioni specifiche sulle catture di squali di Groenlandia e modulo di frequenza di lunghezza.
Il modello richiede inoltre la distinzione tra stime dell’osservatore e dati del giornale di pesca, con evidenza delle eventuali discrepanze.
Il punto 36, relativo al rapporto quotidiano dell’osservatore, prevede un formato più sintetico ma comunque strutturato, con indicazione di attrezzo, specie bersaglio, dimensioni di maglia, zona, catture giornaliere, rigetti, pesci sotto taglia, giornale di bordo, rapporti di posizione, presunte infrazioni, nome dell’osservatore, data, ora e testo libero per osservazioni aggiuntive.
Rapporto di ispezione
Il punto 41 sostituisce l’allegato IV.B delle CEM. Il rapporto di ispezione NAFO deve contenere:
- dati sulla nave di ispezione e sugli ispettori;
- informazioni sulla nave ispezionata, incluso comandante, proprietario, posizione e porto di immatricolazione;
- verifica della documentazione, dei disegni certificati della stiva e del piano di stoccaggio giornaliero;
- verifica del giornale di pesca e del registro di produzione, in formato elettronico o cartaceo;
- presenza o assenza di osservatore notificato a bordo;
- determinazione della dimensione di maglia;
- riepilogo delle catture registrate nel giornale di bordo per la bordata in corso;
- esito dell’ispezione del pescato e del pescato a bordo;
- eventuali infrazioni CEM, osservazioni, firme e conferma di ricezione del rapporto da parte del comandante.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. L’intervento normativo consiste quindi nell’aggiornamento degli allegati tecnici che integrano le CEM NAFO nel diritto dell’Unione.
Aggiornamento dell’elenco delle specie indicatrici di EMV
Il punto 3 dell’allegato sostituisce la parte VI dell’allegato I.E delle CEM relativa all’elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV). Vengono aggiornati taxa, famiglie e codici ASFIS/FAO per grandi spugne, madrepore, piccole e grandi gorgonie, penne di mare, ceriantari, briozoi eretti, gigli di mare, ascidie e grandi xenophyophorea osservabili solo in situ.
Formati per notifica, autorizzazione, ritiro e sospensione delle navi
Il punto 5 sostituisce l’allegato II.C delle CEM e dettaglia i formati per notifica delle navi (NOT), ritiro dal registro (WIT), autorizzazione a svolgere attività di pesca (AUT) e sospensione dell’autorizzazione (SUS). Sono elencati i dati obbligatori/facoltativi, tra cui nome nave, indicativo di chiamata, Stato di bandiera, numero IMO, numero interno, data di inizio e di fine, specie bersaglio e zona; per l’autorizzazione è indicata una durata massima di validità di 12 mesi.
Aggiornamento dell’elenco delle specie dell’allegato I.C
Il punto 11 sostituisce l’allegato I.C delle CEM con un elenco dettagliato di specie regolamentate e non regolamentate, suddivise in pesci demersali, pelagici, altri pesci e invertebrati, con i relativi codici FAO alfa-3. È previsto che, se una specie non compare nell’elenco, si utilizzi il codice ASFIS della FAO.
Regole tecniche su foderoni superiori e catenelle distanziatrici per gamberi
Il punto 12 sostituisce l’allegato III.B delle CEM. Definisce i requisiti dei foderoni superiori di tipo ICNAF e a fascia multipla, nonché le regole per le fodere di rinforzo dei sacchi delle reti da traino per gamberi, imponendo ad esempio il divieto di maglie inferiori a 130 mm, l’assenza di ostruzione delle griglie di selezione e il divieto di usare contemporaneamente una fodera di rinforzo e un altro foderone. Vengono inoltre descritte le catenelle distanziatrici per gamberi e il metodo di misurazione della loro lunghezza.
Formato del rapporto sulle catture e scambio elettronico dei dati
Il punto 31 sostituisce l’allegato II.D delle CEM e disciplina il formato e i protocolli per la trasmissione dei rapporti sulle catture e degli scambi elettronici di dati. Sono specificati struttura del messaggio, protocolli autorizzati, formati per il controllo della pesca nell’Atlantico settentrionale, campi relativi a nave, autorizzazione, attività, catture, rigetti, trasbordi, osservatore, posizione e conferme di ricezione, oltre ai codici di errore e ai tipi di messaggio (tra cui ENT, POS, EXI, MAN, COE, CAT, COB, TRA, POR, COX, CAN, RET, OBR).
Formato per l’annullamento del rapporto sulle catture
Il punto 32 sostituisce l’allegato II.F delle CEM e regola il messaggio CAN di annullamento dei rapporti, con campi obbligatori relativi a mittente, destinatario XNW/NAFO, numero di registrazione, data e ora, indicativo di chiamata della nave, rapporto annullato e anno del rapporto annullato. È chiarito che il rapporto di annullamento non può essere usato per annullare altri rapporti di annullamento.
Rapporto standard dell’osservatore
Il punto 35 sostituisce l’allegato II.M delle CEM e introduce un modello standard molto dettagliato di rapporto dell’osservatore, articolato in sei parti: informazioni su nave e bordata, attrezzi da pesca, catture e sforzo per cala, conformità, riepilogo dello sforzo e delle catture, dati sulle catture di squali di Groenlandia e modulo di frequenza di lunghezza. Il modello prevede anche osservazioni su ostacoli all’osservatore, discrepanze, funzionamento del VMS, trasbordi e ispezioni in mare.
Rapporto giornaliero dell’osservatore
Il punto 36 sostituisce l’allegato II.G delle CEM e disciplina il rapporto quotidiano trasmesso dall’osservatore, con indicazione di attrezzo da pesca, specie bersaglio, dimensioni di maglia, zona, catture giornaliere, rigetti, pesci sotto taglia, giornale di bordo, rapporti di posizione, presunte infrazioni, nome dell’osservatore, data, ora e testo libero. Alcuni campi sono richiesti solo se pertinenti.
Rapporto di ispezione
Il punto 41 sostituisce l’allegato IV.B delle CEM e definisce il contenuto del rapporto di ispezione NAFO: dati sulla nave ispezionata e sulla nave ispettiva, verifiche documentali e tecniche, presenza di osservatore, controllo della dimensione di maglia, riepilogo delle catture, esito dell’ispezione del pescato, eventuali infrazioni, commenti, firme e conferma di ricezione del rapporto da parte del comandante.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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