Regolamento (UE) 2020/580
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/580 della Commissione del 27 aprile 2020 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «SOPURCLEAN» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/580 concede a SOPURA N.V. un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SOPURCLEAN", dopo la valutazione positiva dell’ECHA e della Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione riguarda prodotti disinfettanti del tipo 4, contenenti acido ottanoico e acido decanoico come principi attivi approvati, con diverse formulazioni e modalità d’uso in impianti e superfici del settore alimentare e mangimistico. L’atto fissa anche il periodo di validità dell’autorizzazione, dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2030, e rinvia al sommario delle caratteristiche del biocida allegato per condizioni d’uso, misure di mitigazione del rischio e istruzioni di sicurezza.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SOPURCLEAN" per il tipo di prodotto 4 (disinfettanti per il settore dell’alimentazione umana e animale).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società SOPURA N.V. e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso, nell’Unione, della famiglia di biocidi "SOPURCLEAN" per il tipo di prodotto 4, destinata all’impiego in ambienti chiusi per la disinfezione in ambito alimentare e dei mangimi. L’autorizzazione copre usi industriali e di utilizzatori professionali addestrati, con diversi metodi di applicazione (CIP a circuito chiuso, spruzzo, disinfezione manuale, immersione/macerazione) e con specifiche varianti di formulazione elencate nell’allegato. Non risultano esclusioni territoriali: il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SOPURCLEAN"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/580 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione alla società SOPURA N.V. per la famiglia di biocidi denominata "SOPURCLEAN", destinata al tipo di prodotto 4 del regolamento (UE) n. 528/2012, ossia i disinfettanti per il settore dell’alimentazione umana e animale. L’atto si fonda sulla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento biocidi, con valutazione dell’autorità competente belga, parere favorevole dell’ECHA e successiva decisione della Commissione.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama la domanda presentata il 28 agosto 2015 da SOPURA N.V. ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorità competente di valutazione ha trasmesso la relazione di valutazione il 15 dicembre 2017 e l’ECHA ha emesso il proprio parere il 15 luglio 2019, concludendo che "SOPURCLEAN" costituisce una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e che soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 6, subordinatamente al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida.
Oggetto dell’autorizzazione e durata
L’articolo 1 rilascia a SOPURA N.V. l’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "SOPURCLEAN", con numero EU-0021157-0000. L’autorizzazione decorre dal 18 maggio 2020 e scade il 30 aprile 2030.
Composizione e caratteristiche della famiglia di biocidi
L’allegato indica che la famiglia di biocidi contiene come principi attivi acido ottanoico e acido decanoico, entrambi inseriti nell’elenco dei principi attivi approvati dell’Unione. La formulazione generale è un concentrato solubile (SL) e comprende, oltre ai principi attivi, diverse sostanze non attive acide, a seconda del meta SPC e del singolo prodotto. Il fascicolo identifica inoltre i fabbricanti del prodotto e dei principi attivi, nonché i siti produttivi rilevanti.
Meta SPC e singoli prodotti autorizzati
L’autorizzazione copre quattro meta SPC, ciascuno con più prodotti commerciali identificati da specifici numeri di autorizzazione. Per il meta SPC 1 sono indicati, tra gli altri, i prodotti SEPTACID BN, SEPTACID BN PS, SOPURCIP EC, SOPURCLEAN BN e SOPURCLEAN BN PS; per il meta SPC 2 il prodotto SOPURCLEAN NR; per il meta SPC 3 il prodotto SOPURCLEAN OP-N; per il meta SPC 4 il prodotto SOPURCLEAN CIP OP. Ogni prodotto ha una composizione specifica, con percentuali di acido ottanoico e acido decanoico e combinazioni diverse di sostanze non attive acide.
Usi autorizzati
Gli usi autorizzati riguardano la disinfezione contro batteri e lieviti in ambienti chiusi destinati a contenere alimenti e mangimi. Le modalità principali sono:
- processo di pulizia in situ (CIP) con circolazione in sistema chiuso;
- immersione/macerazione di piccoli componenti duri non porosi;
- applicazione a spruzzo su superfici dure non porose a contatto con la lavorazione di alimenti;
- disinfezione manuale di piccoli componenti e superfici. Per ciascun uso sono previste concentrazioni e tempi di contatto minimi, in genere 1 % v/v o 1,5 % v/v, con aumento al 2 % v/v in caso di epidemie causate da Pediococcus damnosus, e un tempo di contatto minimo di 15 minuti tra +4 °C e +20-25 °C.
Destinatari e modalità operative
I prodotti sono destinati a utilizzatori industriali e utilizzatori professionali addestrati. Le confezioni autorizzate comprendono taniche, fusti, contenitori e IBC in PE-HD, oltre al trasporto alla rinfusa, con capacità variabili da 10-12,5 kg fino a 1 100-1 250 kg a seconda del meta SPC e del prodotto.
Istruzioni generali di uso
Le istruzioni generali stabiliscono che il risciacquo e il lavaggio prima della disinfezione non sono obbligatori, pur essendo raccomandati; nei mattatoi è invece sempre obbligatoria una fase di pulizia con soluzione alcalina fredda prima della disinfezione. Il ciclo di disinfezione prevede la diluizione in acqua di rubinetto, il rispetto del tempo di contatto e, a seconda dell’uso, il risciacquo finale con acqua potabile oppure l’assenza di risciacquo finale.
Misure di mitigazione del rischio e pronto soccorso
L’allegato qualifica i prodotti come corrosivi e potenzialmente dannosi per pelle, occhi, vie respiratorie e apparato digestivo. Per questo impone l’uso di dispositivi di protezione individuale, la ventilazione degli ambienti, il trasferimento in sistemi chiusi quando possibile e l’esclusione dell’esposizione cutanea e oculare. Sono dettagliate le misure di primo soccorso in caso di contatto con pelle, occhi, inalazione o ingestione, nonché indicazioni per il personale medico, tra cui il possibile ricorso a procedura endoscopica in caso di ingestione e la raccomandazione di non usare sciroppo di ipecac, neutralizzazione o carbone attivo.
Conservazione, stabilità e smaltimento
Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, ermeticamente chiusa, in luogo fresco e ben ventilato, protetto da congelamento, luce solare diretta e fonti di calore, a temperatura inferiore a +30 °C. La validità in condizioni normali di stoccaggio è di 12 mesi. Lo smaltimento deve avvenire secondo le norme locali, regionali, nazionali o internazionali applicabili, evitando l’immissione del prodotto in rete fognaria, corsi d’acqua o suolo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Allo SOPURA N.V. è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "SOPURCLEAN", con numero di autorizzazione EU-0021157-0000, in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2030.
Base giuridica e presupposti della decisione
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma. La Commissione richiama la domanda presentata il 28 agosto 2015, la valutazione dell’autorità competente belga, il parere dell’ECHA del 15 luglio 2019 e la conformità del prodotto alle condizioni di cui agli articoli 42 e 19 del regolamento biocidi.
Ambito tecnico del prodotto autorizzato
La famiglia di biocidi è qualificata come "famiglia di biocidi" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012. I principi attivi indicati sono acido ottanoico e acido decanoico, entrambi inclusi nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
Usi autorizzati e condizioni generali
L’allegato autorizza usi nel settore dell’alimentazione umana e animale per la disinfezione contro batteri e lieviti mediante CIP a circuito chiuso, spruzzo, applicazione manuale e immersione/macerazione, in ambienti chiusi destinati a contenere alimenti e mangimi. Le istruzioni generali prevedono, a seconda del meta SPC, diluizioni tipiche dell’1 %, dell’1,5 % o del 2 % v/v, tempi di contatto minimi di 15 minuti a partire da +4 °C fino a +20-25 °C e, in alcuni casi, risciacquo finale con acqua potabile non necessario o obbligatorio secondo la procedura.
Misure di mitigazione del rischio e sicurezza
L’allegato prescrive l’uso in ambienti ben ventilati e, durante miscelazione, carico e applicazione, l’impiego di tuta protettiva, guanti chimico-resistenti, occhiali protettivi e protezione del viso; per taluni meta SPC è richiesto anche un dispositivo di protezione respiratoria. Sono inoltre previste misure di contenimento degli sversamenti, divieto di contaminazione di fognature e acque pubbliche, e indicazioni di primo soccorso per esposizione cutanea, oculare, inalatoria o ingestione.
Condizioni di conservazione e smaltimento
Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale ermeticamente chiusa, in luogo fresco e ben ventilato, al riparo da luce solare, fonti di calore e congelamento, a temperatura inferiore a +30 °C; la durata di conservazione indicata è di 12 mesi nella confezione originale. Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale applicabile, senza dispersione nell’ambiente.
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