Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/579

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/579 of 27 April 2020 granting a Union authorisation for the biocidal product family ‘HYPRED’s octanoic acid based products’ (Text with EEA relevance)

Normativa europea32020R0579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione concede a HYPRED SAS un’autorizzazione dell’Unione per una famiglia di prodotti biocidi a base di acido octanoico, destinata all’impiego come disinfettante per l’area alimenti e mangimi (PT04). L’autorizzazione è rilasciata dopo la valutazione positiva dell’autorità competente dei Paesi Bassi e il parere favorevole dell’ECHA, con riferimento al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 19, 42 e 44 del regolamento (UE) n. 528/2012. L’allegato disciplina in dettaglio composizione, formulazioni, usi autorizzati, istruzioni operative, misure di mitigazione del rischio, primo soccorso, smaltimento e conservazione per ciascun meta-SPC e prodotto individuale.

Concessione dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di prodotti biocidi a base di acido octanoico "HYPRED’s octanoic acid based products" per l’uso come disinfettanti nell’area alimenti e mangimi (tipo di prodotto 4).

Ambito di applicazione

Si applica alla società HYPRED SAS quale titolare dell’autorizzazione e, in concreto, alla messa a disposizione sul mercato e all’uso nell’Unione della famiglia di prodotti biocidi "HYPRED’s octanoic acid based products" classificata come PT04 (food and feed area disinfectants). L’autorizzazione copre usi professionali in sistemi chiusi a circolazione in industrie lattiero-casearie, bevande, birrifici e per membrane di osmosi inversa/nanofiltrazione, con validità dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2030. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo indica anche rilevanza SEE. Restano fuori dal perimetro della valutazione, tra l’altro, le proprietà detergenti del prodotto, espressamente non esaminate ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

HYPRED’s octanoic acid based products

Il regolamento di esecuzione concede un’autorizzazione dell’Unione a una famiglia di prodotti biocidi a base di acido octanoico, destinata all’impiego come disinfettante nell’area alimenti e mangimi. La decisione recepisce il parere favorevole dell’ECHA e si fonda sulla procedura di autorizzazione dell’Unione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 per le famiglie di prodotti biocidi.

Base giuridica e iter procedurale

La domanda è stata presentata da HYPRED SAS il 25 agosto 2015 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorità competente dei Paesi Bassi ha svolto la valutazione e, il 19 dicembre 2017, ha trasmesso il rapporto di valutazione e le conclusioni all’ECHA; quest’ultima ha poi inviato alla Commissione, l’11 luglio 2019, il proprio parere con il progetto di summary of the biocidal product characteristics (SPC) e il rapporto finale di valutazione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 1, 3 e 4.

La Commissione ha condiviso il parere dell’Agenzia e ha ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione. Il regolamento è adottato anche sulla base del parere del Comitato permanente sui biocidi.

Oggetto dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione n. EU-0021020-0000 è concessa a HYPRED SAS per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di prodotti biocidi "HYPRED’s octanoic acid based products". La validità decorre dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2030.

L’allegato individua la famiglia come prodotto di tipo 4 (PT04 – Food and feed area, Disinfectants), quindi destinato ai disinfettanti per superfici e impianti utilizzati nell’ambito alimentare e dei mangimi.

Composizione e formulazione

La sostanza attiva è l’acido octanoico, incluso nell’elenco dell’Unione delle sostanze attive approvate di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

La famiglia è formulata come concentrato solubile (SL) e comprende quattro meta-SPC, ciascuno con una specifica composizione quantitativa. Le sostanze non attive variano tra acido metansolfonico, acido lattico, N,N-dimethyl-1-Decanamine, N-oxid ed ethoxylated alcohol, con percentuali minime e massime oppure valori fissi a seconda del meta-SPC.

Meta-SPC 1: circolazione nell’industria lattiero-casearia

Il meta-SPC 1 riguarda la disinfezione di circuiti nell’industria lattiero-casearia, con uso professionale in ambiente interno e applicazione mediante sistema chiuso a circolazione (CIP).

Sono autorizzate le seguenti condizioni d’uso:

  • soluzione al 1 % per attività battericida, con 5 minuti di contatto;
  • soluzione all’1,5 % per attività lieviticida, con 15 minuti di contatto;
  • 1-3 cicli al giorno, per 208-360 giorni l’anno;
  • temperatura della soluzione tra 40 e 85 °C.

Le istruzioni prevedono il risciacquo dei circuiti con acqua potabile prima della disinfezione, l’applicazione per circolazione e il risciacquo finale con acqua potabile.

Meta-SPC 2: circolazione in aziende agricole e industrie alimentari

Il meta-SPC 2 si applica alla disinfezione di impianti di mungitura e robot di mungitura nelle aziende agricole, nonché ai circuiti in birrifici, industrie lattiero-casearie e delle bevande. Anche in questo caso l’uso è professionale e in sistema chiuso a circolazione.

Sono previste:

  • soluzione allo 0,8 % per attività battericida e all’1,5 % per attività lieviticida nel contesto delle aziende agricole, con contatti rispettivamente di 10 e 15 minuti;
  • per i circuiti di birrifici, industrie lattiero-casearie e delle bevande, soluzione allo 0,4 % battericida e allo 0,6 % lieviticida, con 5 e 15 minuti di contatto.

L’allegato richiede, prima dell’applicazione, il lavaggio con detergente e il risciacquo con acqua potabile, l’impiego a temperature comprese tra 20 e 85 °C e il risciacquo finale con acqua potabile. In ambito agricolo è inoltre indicato di non superare i 75 °C, di non miscelare il prodotto con prodotti alcalini o alcalini clorurati e, se si alterna ad altri prodotti, di utilizzare un prodotto alternativo o detergente 1-4 volte per settimana in funzione della temperatura raggiunta nel sistema.

Meta-SPC 3: circolazione nei circuiti di birrifici, lattiero-caseari e bevande

Il meta-SPC 3 disciplina la disinfezione di circuiti in birrifici, industrie lattiero-casearie e delle bevande mediante circolazione in sistema chiuso.

Sono autorizzati:

  • soluzione allo 0,4 %;
  • 5 minuti per attività battericida;
  • 15 minuti per attività lieviticida;
  • 1-3 cicli al giorno, per 208-360 giorni l’anno;
  • temperatura della soluzione tra 20 e 85 °C.

Anche qui è richiesto il prelavaggio con detergente e acqua potabile, oltre al risciacquo finale con acqua potabile.

Meta-SPC 4: membrane per osmosi inversa e nanofiltrazione

Il meta-SPC 4 riguarda l’uso come disinfettante o cleaner-disinfectant per membrane impiegate in osmosi inversa e nanofiltrazione nelle industrie lattiero-casearie e delle bevande.

Le condizioni autorizzate sono:

  • soluzione allo 0,75 % se la pulizia è effettuata prima della disinfezione;
  • soluzione all’1 % se la pulizia preventiva non è effettuata;
  • 5 minuti per attività battericida e 15 minuti per attività lieviticida;
  • 1-3 cicli al giorno, per 104-312 giorni l’anno;
  • temperatura della soluzione tra 40 e 85 °C.

L’allegato prevede il risciacquo delle membrane con acqua potabile oppure la pulizia seguita da risciacquo prima della disinfezione.

Misure di sicurezza, primo soccorso e ambiente

Per tutti i meta-SPC, le misure di mitigazione del rischio richiedono l’uso di:

  • guanti chimico-resistenti;
  • tuta/indumento protettivo;
  • protezione degli occhi;
  • adeguata ventilazione durante l’applicazione.

Le istruzioni di primo soccorso prevedono, in caso di inalazione, esposizione cutanea, esposizione oculare o ingestione, l’immediato ricorso a un centro antiveleni o a un medico. Il testo insiste sulla necessità di rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare abbondantemente le aree esposte e non somministrare liquidi o solidi per via orale a persone compromesse o incoscienti.

Per l’ambiente, è vietato scaricare direttamente il prodotto in fognatura o nell’ambiente; lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale e nazionale applicabile.

Conservazione, durata e altre indicazioni

La durata di conservazione è indicata in 2 anni in HDPE. Il prodotto va conservato nella confezione originale, con contenitore chiuso; per alcuni meta-SPC è richiesto il mantenimento in luogo fresco e comunque a temperatura non superiore a 40 °C.

Il testo precisa inoltre che le proprietà detergenti del prodotto non sono state valutate, poiché non rientrano nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’Unione

È concessa a HYPRED SAS l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0021020-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di prodotti biocidi "HYPRED’s octanoic acid based products", conformemente al summary of biocidal product characteristics contenuto nell’allegato. La validità dell’autorizzazione decorre dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2030.

Base giuridica e istruttoria

Il provvedimento è adottato ai sensi del primo comma dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda era stata presentata il 25 agosto 2015 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1; l’autorità competente dei Paesi Bassi ha svolto la valutazione e l’ECHA ha trasmesso il parere e il progetto di SPC alla Commissione ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 1, 3 e 4.

Conclusioni sulla conformità del prodotto familiare

La famiglia di prodotti è qualificata come "biocidal product family" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ritenuta idonea all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e, a condizione del rispetto del progetto di SPC, soddisfa i requisiti dell’articolo 19, paragrafi 1 e 6.

Ambito tecnico dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda prodotti di tipo 4 (PT04) nell’area alimenti e mangimi, come definita nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, con impiego come disinfettanti per circuiti, impianti di mungitura e membrane in ambito lattiero-caseario e delle bevande.

Contenuto dell’allegato: composizione e formulazioni

L’allegato indica l’acido octanoico come sostanza attiva approvata a livello unionale e specifica le composizioni dei diversi meta-SPC e dei singoli prodotti. La formulazione è sempre un concentrato solubile (SL) e la famiglia comprende più combinazioni di sostanze non attive, tra cui acido metansolfonico, acido lattico, N,N-dimethyl-1-Decanamine, N-oxid ed ethoxylated alcohol, con percentuali minime e massime o valori fissi per ciascun meta-SPC.

Usi autorizzati e condizioni di impiego

Sono autorizzati usi professionali mediante circolazione in sistema chiuso. Il meta-SPC 1 copre la disinfezione di circuiti nell’industria lattiero-casearia con soluzione all’1 % per attività battericida e all’1,5 % per attività lieviticida; il meta-SPC 2 copre circuiti in birrifici, industrie lattiero-casearie e delle bevande con soluzione allo 0,4 % battericida e allo 0,6 % lieviticida; il meta-SPC 3 prevede circolazione allo 0,4 %; il meta-SPC 4 riguarda membrane per osmosi inversa e nanofiltrazione con soluzione allo 0,75 % se preceduta da pulizia o all’1 % se non preceduta da pulizia. Sono indicati tempi di contatto, temperature di utilizzo, cicli giornalieri e giorni/anno di impiego.

Misure di mitigazione del rischio e primo soccorso

L’allegato impone, in via generale, l’uso di guanti chimico-resistenti, tuta e protezione degli occhi durante la fase di manipolazione, nonché un’adeguata ventilazione durante l’applicazione. Sono riportate istruzioni di primo soccorso per inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e ingestione, con rinvio immediato a un centro antiveleni o a un medico; si richiede di tenere a disposizione imballaggio o etichetta e si vieta l’uso orale di liquidi/solidi a persone compromesse o incoscienti.

Smaltimento e conservazione

È vietato scaricare direttamente il prodotto in fognatura o nell’ambiente; smaltimento del prodotto e dell’imballaggio secondo la normativa locale e nazionale applicabile. La shelf-life è di 2 anni in HDPE; il prodotto va conservato nella confezione originale, con contenitore chiuso e, per i meta-SPC che lo prevedono, a temperatura non superiore a 40 °C.

Disposizioni finali

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti biocidisalute e sicurezza dei consumatoriambientemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.