Regolamento (UE) 2020/1058
Regolamento Delegato (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l’introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro europeo sugli UAS nel regolamento (UE) 2019/945, creando due ulteriori classi di prodotti e adattando gli obblighi tecnici e documentali alle operazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Vengono rafforzati i requisiti di identificazione remota, geo-consapevolezza, etichettatura, istruzioni al consumatore e cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato. Il testo disciplina inoltre in modo dettagliato le procedure di valutazione della conformità e fissa requisiti specifici per le classi C0-C6 e per i kit di conversione C5. L’obiettivo è ridurre i rischi per la sicurezza del volo, la riservatezza, la protezione dei dati personali, la security e l’ambiente.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 introducendo due nuove classi di UAS e aggiornando requisiti di marcatura, identificazione remota, geo-consapevolezza, valutazione di conformità e obblighi di fabbricanti/importatori/distributori.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), ai kit di accessori di classe C5 e ai componenti aggiuntivi di identificazione remota immessi sul mercato dell’Unione, nonché agli operatori economici coinvolti nella loro progettazione, fabbricazione, importazione e distribuzione. Disciplina in particolare gli UAS destinati alle operazioni nella categoria "aperta" e alle dichiarazioni operative nella categoria "specifica" soggette a dichiarazione, oltre agli UAS impiegati nelle categorie "certificata" e "specifica" non soggette a dichiarazione. Restano esclusi gli UAS costruiti da privati in alcuni casi espressamente indicati e le operazioni soggette a dichiarazione dal campo di applicazione del capo III; per gli UAS non soggetti a immatricolazione opera una disciplina specifica sul numero di serie, salvo quelli costruiti da privati.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/945 per l’introduzione di nuove classi di UAS
Il regolamento delegato (UE) 2020/1058 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/945 per adeguare la disciplina di mercato dei sistemi aeromobili senza equipaggio al quadro operativo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. La finalità dichiarata è quella di creare requisiti tecnici proporzionati al rischio, con particolare attenzione alla sicurezza del volo, alla tutela della riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla security e all’ambiente.
Finalità e contesto
Il testo prende le mosse dall’esigenza di disciplinare gli UAS destinati a operazioni a basso rischio, incluse quelle effettuate sulla base di scenari standard, senza ricorrere alle ordinarie procedure di conformità aeronautica. Vengono quindi introdotte due nuove classi di UAS e aggiornati gli obblighi di progettazione, fabbricazione, etichettatura, identificazione remota e valutazione della conformità.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda la messa a disposizione sul mercato di UAS, kit di accessori di classe C5 e componenti aggiuntivi di identificazione remota nell’Unione. Si applica agli UAS destinati alla categoria "aperta" e alle dichiarazioni operative nella categoria "specifica" soggette a dichiarazione, nonché agli UAS delle categorie "certificata" e "specifica" non soggette a dichiarazione, con esclusione espressa degli UAS costruiti da privati in alcune ipotesi. I requisiti tecnici si differenziano in funzione della classe di prodotto e della tipologia di operazione.
Classificazione e nuove definizioni
L’atto introduce la definizione di "unità di comando" (CU), di "servizio di collegamento C2" e di "notte". Sono anche riformulati i titoli dei capi II e III del regolamento 2019/945 per distinguere chiaramente gli UAS destinati alle operazioni aperte o specifiche soggette a dichiarazione dagli UAS impiegati nelle categorie certificate e specifiche non soggette a dichiarazione.
Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori
I fabbricanti devono garantire che il prodotto sia progettato e fabbricato conformemente ai requisiti dell’allegato, predisporre la documentazione tecnica, svolgere la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. Devono inoltre curare l’apposizione del numero di tipo e del numero di serie unico, nonché delle etichette di classe, e fornire istruzioni e note informative chiare, comprensibili e leggibili nella lingua stabilita dallo Stato membro interessato.
Gli importatori devono a loro volta verificare la conformità prima dell’immissione sul mercato e, se ritengono che un prodotto non sia conforme, non possono immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme; se il prodotto presenta un rischio per salute e sicurezza, devono informare fabbricante e autorità competenti. Fabbricanti e importatori devono informare l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro della propria sede principale quando immettono sul mercato UAS di classe C5 o C6 o componenti aggiuntivi di classe C5. I distributori devono verificare, prima della messa a disposizione sul mercato, la presenza della marcatura CE, dell’etichetta di classe se dovuta, dei documenti obbligatori e del rispetto, da parte di fabbricante e importatore, dei relativi requisiti documentali ed etichettari.
Presunzione di conformità, documentazione tecnica e vigilanza
La conformità a norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comporta una presunzione di conformità rispetto ai requisiti corrispondenti. La documentazione tecnica deve consentire la valutazione della conformità e includere, tra l’altro, descrizione del prodotto, software e firmware rilevanti, disegni, schemi, analisi dei rischi, prove, elenco delle norme applicate, copia della dichiarazione di conformità UE ed eventuale certificato di esame UE del tipo.
Se la documentazione tecnica non è conforme, l’autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all’importatore di far eseguire prove da un organismo ritenuto accettabile, a spese dell’operatore interessato, entro un termine determinato. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che un prodotto presenti un rischio, devono svolgere una valutazione del prodotto comprendente tutti i requisiti del capo pertinente, con cooperazione degli operatori economici interessati.
Valutazione della conformità
Il regolamento disciplina tre principali moduli di valutazione della conformità: controllo interno della produzione, esame UE del tipo con conformità al tipo, e garanzia di qualità totale. In tutti i casi il fabbricante deve considerare tutte le condizioni operative previste e prevedibili.
Nel modulo A il fabbricante agisce sotto la propria esclusiva responsabilità, redige la documentazione tecnica, organizza la fabbricazione in modo da assicurare la conformità e appone marcatura CE ed etichetta di classe; la dichiarazione di conformità UE deve essere conservata per dieci anni. Nel modulo B/C l’organismo notificato esamina il progetto tecnico, valuta campioni e rilascia il certificato di esame UE del tipo se il prodotto è conforme; il fabbricante deve poi garantire la conformità della produzione al tipo approvato. Nel modulo H il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per progettazione, fabbricazione, ispezione finale e collaudo, con sorveglianza continuativa dell’organismo notificato.
Requisiti specifici per le classi C0-C4
Le classi C0, C1, C2, C3 e C4 sono soggette a requisiti differenziati su massa massima al decollo, velocità massima, quota massima, resistenza meccanica, sicurezza in caso di guasto, limitazione dei rischi di lesione, uso di alimentazione elettrica, istruzioni e note informative. Per alcune classi sono previsti requisiti di limitazione del rumore, indicazione del livello di potenza sonora e modalità follow me.
- C0: MTOM inferiore a 250 g, velocità massima 19 m/s, quota massima 120 m, alimentazione esclusivamente elettrica; sono previste istruzioni e nota informativa EASA.
- C1: MTOM inferiore a 900 g oppure requisiti di trasmissione energetica alla testa umana inferiori a 80 J; velocità massima 19 m/s, quota massima 120 m, numero di serie unico, identificazione remota diretta e, per i modelli non ad ala fissa, obblighi acustici e luminosi.
- C2: MTOM inferiore a 4 kg; oltre ai requisiti generali, sono previsti tethering con limiti specifici, modalità a velocità ridotta, geo-consapevolezza, funzioni di limitazione dell’accesso a zone aeree, avvertimenti per batteria bassa, illuminazione e identificazione remota.
- C3: MTOM inferiore a 25 kg e dimensione caratteristica inferiore a 3 m; sono previsti requisiti di tethering, modalità di emergenza, protezione C2, geo-consapevolezza, limitazione dell’accesso ad aree vietate e funzioni di avviso batteria e illuminazione.
- C4: MTOM inferiore a 25 kg, assenza di modalità di controllo automatico salvo assistenza alla stabilizzazione e alla perdita di collegamento, con istruzioni operative e di manutenzione e nota informativa EASA.
Identificazione remota e geo-consapevolezza
Per le classi interessate, il regolamento richiede sistemi di identificazione remota diretta in grado di caricare il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS, effettuare un controllo di coerenza e trasmettere in tempo reale dati minimi quali numero di immatricolazione, numero di serie, timestamp, posizione e quota dell’UAS, rotta, velocità al suolo, posizione del pilota remoto o del punto di decollo e stato di emergenza. I sistemi devono usare protocolli aperti e documentati e ridurre la possibilità di manomissione.
Per le classi dotate di geo-consapevolezza, il sistema deve consentire il caricamento e l’aggiornamento dei dati relativi alle limitazioni dello spazio aereo imposte dalle zone geografiche UAS, avvisare il pilota remoto di possibili violazioni e segnalare eventuali malfunzionamenti dei sistemi di posizionamento o navigazione. Se esiste una funzione di esclusione di determinate aree o volumi di spazio aereo, questa deve interagire senza pregiudicare la sicurezza del volo e informare chiaramente il pilota remoto quando impedisce l’accesso.
Classe C5 e kit di conversione
La classe C5 è concepita per UAS che possono essere ottenuti mediante conversione di un UAS C3 con un kit di accessori. Il kit deve consentire la conversione senza alterare la conformità del C3 ai requisiti originari, deve garantire la conformità del sistema convertito ai requisiti aggiuntivi della classe C5 ed essere accompagnato da istruzioni per l’installazione e l’uso. L’etichetta di classe C5 deve essere apposta su tutti gli accessori del kit.
Classe C6
La classe C6 disciplina UAS con velocità massima al suolo in volo livellato pari a 50 m/s, dotati di funzioni per programmare la traiettoria, impedire il superamento dei limiti di un volume operativo programmabile e terminare il volo in modo affidabile e indipendente dal sistema di guida automatica. Le istruzioni devono indicare anche la distanza presumibile percorsa dall’UAS dopo l’attivazione del terminatore di volo, dato utile per definire l’area di buffer del rischio a terra.
Requisiti per gli UAS soggetti a certificazione
L’articolo 40 riscritto stabilisce che progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate quando l’UAS: ha dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m e opera sopra assembramenti di persone; è progettato per trasporto di persone; è progettato per trasporto di merci pericolose con elevata robustezza; oppure, nelle operazioni specifiche, richiede certificazione in base alla valutazione del rischio e all’autorizzazione operativa dell’autorità competente. Gli UAS soggetti a certificazione devono rispettare anche i regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È prevista inoltre l’applicazione dal 16 luglio 2021 dei paragrafi 1-4 dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 ai prodotti disciplinati dal regolamento, ai fini della vigilanza del mercato.
Disposizioni principali
Modifica dell’oggetto e dell’ambito del regolamento 2019/945
L’articolo 1 del regolamento 2019/945 è aggiornato per includere espressamente la messa a disposizione sul mercato di UAS, kit di accessori e componenti aggiuntivi di identificazione remota e la loro libera circolazione nell’Unione. Il capo II si applica agli UAS destinati alla categoria "aperta" o alle dichiarazioni operative nella categoria "specifica", ai kit C5 e ai componenti aggiuntivi di identificazione remota; il capo III si applica agli UAS delle categorie "certificata" e "specifica" tranne quelli soggetti a dichiarazione.
Nuove definizioni e classificazione
Sono introdotte le definizioni di "unità di comando" (CU), "servizio di collegamento C2" e "notte". Il regolamento sostituisce inoltre il titolo del capo II e del capo III per riflettere la nuova distinzione tra UAS per operazioni aperte/dichiarate e UAS per operazioni certificate o specifiche non soggette a dichiarazione.
Obblighi del fabbricante, importatore e distributore
Sono rafforzati gli obblighi di progettazione e fabbricazione conforme ai requisiti dell’allegato, di apposizione della marcatura CE, dell’etichetta di classe, del numero di tipo e del numero di serie unico, nonché di predisposizione di documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e istruzioni/note informative in lingua comprensibile per il mercato nazionale. Fabbricanti e importatori devono informare l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro della propria sede principale quando immettono sul mercato UAS di classe C5 o C6 o componenti aggiuntivi di classe C5.
Presunzione di conformità e valutazione della conformità
Un prodotto conforme a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presume conforme ai requisiti corrispondenti. La valutazione della conformità deve tenere conto di tutte le condizioni operative previste e prevedibili e può avvenire tramite controllo interno della produzione, esame UE del tipo e conformità al tipo, oppure garanzia di qualità totale. Sono dettagliati i contenuti della documentazione tecnica e le procedure di intervento degli organismi notificati.
Requisiti tecnici delle classi C0-C6 e dei kit C5
L’allegato sostituito introduce requisiti specifici per le classi C0, C1, C2, C3, C4, C5 e C6, inclusi limiti di massa, velocità, altezza massima, robustezza meccanica, riduzione del rischio di lesioni, limiti acustici, alimentazione elettrica, modalità follow me, sistemi di identificazione remota diretta, geo-consapevolezza, funzioni di terminazione del volo e, per alcune classi, capacità di programmare la traiettoria e limitare i volumi operativi. Per i kit C5 è prevista una disciplina specifica di conversione di UAS C3 in C5, con obblighi di compatibilità e istruzioni di montaggio.
Requisiti per gli UAS soggetti a certificazione
L’articolo 40 del regolamento 2019/945 è riscritto per stabilire quando progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate: UAS con dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m destinati a operare sopra assembramenti di persone, UAS per il trasporto di persone, UAS per il trasporto di merci pericolose che richiedono elevata robustezza, e UAS per operazioni specifiche per le quali l’autorizzazione operativa richiede una certificazione. Gli UAS soggetti a certificazione devono rispettare anche i regolamenti (UE) n. 748/2012, n. 1321/2014 e (UE) 2015/640.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. È inoltre prevista una data specifica, 16 luglio 2021, per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 1-4, del regolamento (UE) 2019/1020 agli UAS e prodotti interessati.
Come è indicizzato
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