Regolamento (UE) 2020/585
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2021-2023 sui residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale. Stabilisce quali prodotti e sostanze devono essere campionati, il numero minimo di campioni per Stato membro, le modalità di campionamento e di analisi, nonché i termini e il formato di trasmissione dei risultati all’EFSA. Abroga il precedente programma 2019/533, che continua però ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2020 fino al 1° settembre 2021.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021-2023 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord richiamato nel regolamento, anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Riguarda il prelievo e l’analisi, negli anni 2021, 2022 e 2023, di campioni di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare elencate nell’allegato I, sia di origine vegetale sia animale, inclusi taluni alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e prodotti dell’agricoltura biologica. Restano rilevanti le esclusioni o limitazioni ricavabili dall’allegato, ad esempio per alcune sostanze da monitorare solo su determinati prodotti o solo in alcuni anni, nonché la disciplina speciale per i campioni già esaminati nel 2020 ai fini dell’abrogato regolamento 2019/533.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021-2023 sui residui di antiparassitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per gli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari (LMR) e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 29, paragrafo 2, e sostituisce il precedente programma 2019/533, assicurando continuità ai controlli ufficiali e comparabilità dei dati nel tempo.
Finalità e criteri di programmazione
La Commissione richiama, nei considerando, la necessità di monitorare un paniere rappresentativo dei principali alimenti della dieta europea, tenendo conto della variabilità dell’uso degli antiparassitari nel tempo. La scelta dei prodotti e delle sostanze da analizzare è stata effettuata anche sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e dei risultati dei precedenti programmi di controllo ufficiali, così da rendere il campione rappresentativo sia dell’esposizione dei consumatori sia dell’applicazione della normativa dell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’obbligo di prelievo e analisi grava sugli Stati membri. Il regolamento si applica ai prodotti alimentari di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I, incluse alcune categorie sensibili come gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica. L’allegato contiene, inoltre, un’articolazione puntuale per anno e per combinazione antiparassitario/prodotto, prevedendo che alcune sostanze siano controllate solo su specifici alimenti o solo in determinati anni del triennio.
Campionamento e procedure analitiche
Il lotto da campionare deve essere selezionato a caso. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità campionarie, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati con riferimento alle definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005; quando una definizione di residuo comprende più componenti, i risultati devono essere comunicati secondo la definizione completa e, se i singoli analiti sono misurati separatamente, anche distintamente.
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni devono essere valutati come pronti al consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante, considerando i limiti massimi di residui previsti dalle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e dal regolamento delegato (UE) 2016/127. Se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati vanno comunicati con riferimento al prodotto non ricostituito così come immesso in commercio.
Campioni e numero minimo per Stato membro
L’allegato II stabilisce il numero minimo di campioni per ciascuno Stato membro e il totale complessivo di 683 campioni. I valori più rilevanti sono: Germania 97, Francia 71, Italia 69, Spagna 50, Polonia 47, Romania 20, Paesi Bassi 18 e 12 campioni per ciascuno degli altri Stati membri elencati. Il regolamento tiene conto anche del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, con 71 campioni.
Il medesimo allegato prevede campioni aggiuntivi specifici:
- nel 2021, dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali;
- nel 2022, dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi da formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti per bambini a base di cereali;
- nel 2023, cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento.
I campioni di prodotti biologici devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nazionale, con un minimo di uno.
Combinazioni antiparassitario/prodotto da monitorare
L’allegato I elenca un ampio numero di sostanze attive e combinazioni con i prodotti da analizzare nei prodotti di origine vegetale e animale. Per alcune sostanze sono previste limitazioni specifiche, ad esempio:
- 2,4-D: solo su determinati prodotti e anni, con distinta ripartizione 2021-2023;
- ione bromuro, clormequat, ciromazina, ditianon, etefon, fenbutatin ossido, fluazifop-P, alossifop, mepiquat, propamocarb, protioconazolo e altre sostanze: da analizzare solo su specifiche matrici e nel triennio secondo le indicazioni dell’allegato;
- isoprotiolano: non da analizzare nel 2021 e 2022, ma solo nel 2023 su riso bruno;
- pimetrozina: prevista solo in alcuni prodotti nel 2021 e 2022, non nel 2023;
- triciclazolo: da analizzare solo nel e sul riso.
Per i prodotti di origine animale, la parte D dell’allegato prevede il monitoraggio di residui come aldrin e dieldrin, clorpirifos, DDT, endosulfano, fipronil, glifosato, glufosinato-ammonio, lindano, metossicloro, paration, permetrina, pirimifos-metile e altri. Indoxacarb è previsto solo nel 2022 e solo nel e sul latte.
Comunicazione dei risultati e formato elettronico
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2021, 2022 e 2023 entro il 31 agosto 2022, 2023 e 2024 rispettivamente. La comunicazione deve avvenire nel formato elettronico previsto dall’EFSA, secondo le modalità concordate tra Stati membri, Commissione ed EFSA, inclusa la descrizione standardizzata del campione SSD2 richiamata nei considerando.
Rapporti con altri atti e disciplina transitoria
Il regolamento richiama la direttiva 2002/63/CE per il campionamento e le direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE, oltre al regolamento delegato (UE) 2016/127, per la verifica degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 396/2005 per le definizioni di residuo e per il quadro dei LMR.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 è abrogato, ma continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2020 fino al 1° settembre 2021, al fine di evitare sovrapposizioni tra programmi consecutivi e garantire certezza del diritto.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con l’estensione territoriale al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord secondo il protocollo applicabile.
Disposizioni principali
Istituzione del programma di controllo 2021-2023
Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, campioni delle combinazioni antiparassitario/prodotto indicate nell’allegato I. Il numero di campioni per ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti biologici, è stabilito nell’allegato II.
Modalità di campionamento e analisi
Il lotto da campionare è scelto a caso e la procedura di campionamento, incluso il numero di unità, deve rispettare la direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari elencati nell’allegato I secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni vanno valutati come prodotti pronti al consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto dei limiti massimi di residui fissati dalle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e dal regolamento delegato (UE) 2016/127; se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati sono comunicati per il prodotto non ricostituito così come immesso sul mercato.
Trasmissione dei risultati
I risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2021, 2022 e 2023 devono essere trasmessi rispettivamente entro il 31 agosto 2022, 2023 e 2024, nel formato elettronico previsto dall’EFSA. Quando la definizione del residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati in base alla definizione completa del residuo; se i singoli analiti sono misurati individualmente, essi devono essere trasmessi anche separatamente.
Campioni per prodotti biologici e alimenti per l’infanzia
Oltre ai campioni ordinari, l’allegato II impone prelievi aggiuntivi: nel 2021 dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali; nel 2022 dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi da formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti per bambini a base di cereali; nel 2023 cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento. I campioni di prodotti biologici devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nazionale, con un minimo di uno.
Numero minimo di campioni per Stato membro
L’allegato II fissa un numero minimo annuo di campioni per ciascuno Stato membro, per un totale complessivo di 683 campioni. Tra i valori principali: Germania 97, Francia 71, Italia 69, Spagna 50, Polonia 47, Romania 20, Paesi Bassi 18, e 12 campioni per ciascuno degli altri Stati membri elencati; il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord è indicato con 71 campioni.
Metodi analitici e campioni monoresiduo
Per le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono soddisfare gli obblighi di analisi mediante laboratori ufficiali già dotati dei necessari metodi convalidati. Gli Stati membri che utilizzano metodi multiresiduo possono impiegare metodi di screening qualitativi per un massimo del 15 % dei campioni; i restanti campioni devono essere analizzati con metodi multiresiduo quantitativi e, in caso di screening positivo, deve essere applicato un metodo standardizzato di quantificazione.
Abrogazione del regolamento precedente e regime transitorio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2020 fino al 1° settembre 2021, per evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.
Entrata in vigore e applicazione territoriale
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, si applica anche nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, con i riferimenti agli Stati membri da intendersi estesi a tale contesto.
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