Regolamento (UE) 2020/1059
Regolamento delegato (UE) 2020/1059 della Commissione del 27 aprile 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012 e (UE) n. 874/2012 per quanto attiene all’etichettatura di alcuni prodotti connessi all’energia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2020/1059 non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma corregge errori presenti in varie versioni linguistiche di sette regolamenti delegati sull’etichettatura energetica. Le rettifiche incidono soprattutto su valori, formule di calcolo, diciture standard da riportare in etichetta, scheda prodotto e materiali promozionali, oltre che su alcuni requisiti grafici delle etichette. L’atto è stato adottato per assicurare coerenza tra le diverse discipline settoriali e uniformità applicativa nelle versioni linguistiche interessate.
Rettifica di numerose versioni linguistiche di sette regolamenti delegati UE sull’etichettatura energetica di specifici prodotti connessi all’energia, con correzione di formule, diciture e requisiti grafici.
Ambito di applicazione
Si applica ai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012 e 874/2012, limitatamente alle versioni linguistiche interessate dagli errori materiali indicati nel regolamento di rettifica. Riguarda operatori economici, produttori, venditori e soggetti tenuti agli obblighi di etichettatura, scheda prodotto, documentazione tecnica, pubblicità e materiale promozionale per lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici, televisori, condizionatori d’aria, asciugabiancheria e lampade elettriche/apparecchiature d’illuminazione. Ha effetto nell’ordinamento UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica di alcune versioni linguistiche di regolamenti delegati sull’etichettatura energetica
Il regolamento delegato (UE) 2020/1059 della Commissione ha lo scopo di correggere errori materiali presenti in talune versioni linguistiche di sette regolamenti delegati adottati nel quadro dell’etichettatura energetica. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/1369, in particolare l’articolo 16, e osserva che, dato il legame tra gli atti corretti e la loro base giuridica comune, le rettifiche devono essere operate con un unico atto per garantire coerenza e uniformità.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le rettifiche incidono sui regolamenti delegati relativi a specifiche categorie di prodotti connessi all’energia: lavastoviglie per uso domestico, apparecchi di refrigerazione per uso domestico, lavatrici per uso domestico, televisori, condizionatori d’aria, asciugabiancheria per uso domestico, lampade elettriche e apparecchiature d’illuminazione. Le correzioni riguardano soprattutto le versioni linguistiche indicate nei considerando e si concentrano su etichette energetiche, schede prodotto, documentazione tecnica, pubblicità e materiale promozionale.
Finalità delle rettifiche
Il regolamento non modifica la disciplina sostanziale dell’efficienza energetica dei prodotti, ma sostituisce formulazioni errate, corregge riferimenti ai parametri tecnici e sistema alcune formule di calcolo. In più punti chiarisce come debbano essere espressi i consumi annuali o orari, come debbano essere arrotondati i valori e quale descrizione standard debba accompagnare i dati in etichetta o nella scheda prodotto.
Lavastoviglie: consumo annuo, scheda prodotto e formule di calcolo
Per il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010, l’articolo 1 corregge l’allegato I, l’allegato II, l’allegato IV e l’allegato VII.
Nell’allegato I, punto 1.1, i dati sull’etichetta energetica devono indicare:
- il consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato per eccesso alla prima cifra intera e calcolato secondo l’allegato VII, punto 1, lettera b);
- il consumo annuo di acqua (AWC) in litri/anno, arrotondato per eccesso alla prima cifra intera e calcolato secondo l’allegato VII, punto 3.
Nell’allegato II, punto 1, le indicazioni della scheda prodotto sono corrette per precisare che:
- il consumo annuo di energia deve essere espresso come “Consumo energetico ‘X’ kWh all’anno, basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.”;
- il consumo annuo di acqua deve essere espresso come “Consumo di acqua ‘W’ litri/anno, basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.”
Nell’allegato IV, relativo alle informazioni per i casi in cui l’utilizzatore finale non veda il prodotto, sono corretti i riferimenti al consumo annuo di energia e di acqua con formulazioni analoghe, sempre con arrotondamento alla prima cifra intera.
Nell’allegato VII è corretto il calcolo del consumo annuo di energia per talune lavastoviglie con formula SAEC = 25,2 × ps + 126, dove ps è il numero di coperti, e viene sostituito il punto 3 sul consumo annuo di acqua con la formula AWC = Wt × 280, dove Wt è il consumo di acqua per il ciclo standard di lavaggio, espresso in litri e arrotondato al primo decimale.
Apparecchi di refrigerazione: etichetta, scheda prodotto e consumo annuo
Per il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010, le rettifiche riguardano l’allegato II, l’allegato III e l’allegato V.
Viene corretto il riferimento al consumo annuo di energia (AEC) da riportare in etichetta, con specifica che il valore va arrotondato per eccesso alla prima cifra intera e calcolato secondo l’allegato VIII, punto 3.2. Nella scheda prodotto, la dicitura standard viene sostituita con la formula che richiama i risultati di prove standard per 24 ore e precisa che il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo e dal luogo di installazione dell’apparecchio.
Anche le informazioni per i casi in cui l’utilizzatore finale non veda il prodotto sono corrette per allineare il testo al medesimo criterio di calcolo del consumo annuo di energia.
Lavatrici: consumo ponderato di energia e acqua
Per il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010, l’articolo 3 corregge l’allegato I, l’allegato II, l’allegato IV e l’allegato VII.
L’etichetta energetica deve riportare il consumo annuo ponderato di energia (AEC) e il consumo annuo ponderato di acqua (AWC), entrambi arrotondati alla cifra intera superiore più vicina e calcolati secondo l’allegato VII. La scheda prodotto deve indicare:
- il consumo annuo ponderato di energia come “Consumo di energia ‘X’ kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio”;
- il consumo annuo ponderato di acqua con formulazione analoga.
Per le informazioni da fornire quando il prodotto non è visibile, l’allegato IV viene rettificato in modo corrispondente.
L’allegato VII, punto 2, è sostituito per disciplinare il calcolo del consumo annuo ponderato di acqua: AWC = Wt × 220, dove Wt è il consumo di acqua ponderato, a sua volta determinato tramite formula che combina i consumi dei programmi standard a pieno e a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C.
Condizionatori d’aria: pubblicità, etichetta e grafica
Per il regolamento delegato (UE) n. 626/2011, le rettifiche sono molto estese e riguardano sia l’articolo 4 sia l’allegato III.
L’articolo 4 viene corretto per precisare che:
- la pubblicità per uno specifico modello deve contenere l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità riporta informazioni relative all’energia o al prezzo;
- se sono possibili più classi di efficienza, il venditore/produttore deve indicare almeno la classe riferita alla stagione media;
- il materiale promozionale tecnico deve includere il riferimento alle classi energetiche del modello e al manuale di istruzioni;
- gli apparecchi a singolo condotto devono essere denominati “condizionatori d’aria locali” su imballaggio, documentazione tecnica e comunicazioni promozionali o pubblicitarie.
L’allegato III è corretto in numerosi punti per diverse tipologie di apparecchi: reversibili, solo raffreddamento, solo riscaldamento, a doppio condotto e a condotto singolo. Le rettifiche riguardano i dati tecnici da esporre in etichetta, tra cui:
- carico teorico in kW per raffreddamento e riscaldamento;
- indice di efficienza energetica stagionale (SEER);
- coefficiente di prestazione stagionale (SCOP);
- consumo annuo di energia in kWh/anno;
- capacità nominale, EERnominale e COPnominale;
- consumo orario di energia in kWh per 60 minuti.
In più punti viene precisato che, per le stagioni o i profili climatici per i quali il dato non è riportato, deve essere indicato “X”. Sono inoltre corretti i requisiti grafici dell’etichetta, con specifiche di font, corpo, colore e stile per le indicazioni “SEER”, “SCOP”, “EER” e “COP” e per i relativi valori numerici.
Asciugabiancheria per uso domestico: energia, documentazione e condensazione
Per il regolamento delegato (UE) n. 392/2012, l’articolo 6 rettifica l’allegato I, l’allegato II, l’allegato III, l’allegato IV e l’allegato VI.
L’etichetta deve riportare il consumo annuo di energia ponderato (AEC) in kWh/anno, arrotondato per eccesso alla prima cifra intera e calcolato secondo l’allegato VII.
La scheda prodotto e la documentazione tecnica vengono corrette per distinguere tra asciugabiancheria alimentate dalla rete elettrica e asciugabiancheria a gas, con formule descrittive specifiche per AEC, AEC(Gas) e AEC(Gas)el, tutte riferite a 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone e ai modi a basso consumo energetico, ove applicabili.
Viene inoltre rettificato l’allegato IV per le informazioni da fornire quando il prodotto non è visibile, e il punto relativo ai consumi dei programmi standard a pieno carico e a mezzo carico per tessuti di cotone. Infine, l’allegato VI, punto 2, è corretto per stabilire che l’efficienza di condensazione ponderata (Ct) delle asciugabiancheria a condensazione è determinata conformemente all’allegato VII, punto 3.
Lampade elettriche e apparecchiature d’illuminazione
Per il regolamento delegato (UE) n. 874/2012, l’articolo 7 corregge l’allegato I e l’allegato IV.
L’etichetta energetica deve riportare il consumo annuo ponderato di energia (EC) in kWh per 1 000 ore, calcolato e arrotondato per eccesso alla prima cifra intera in conformità all’allegato VII. Anche le informazioni da fornire quando il detentore finale non può vedere il prodotto esposto sono rettificate in coerenza con tale parametro.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica del regolamento 1059/2010 sulle lavastoviglie
Corrette le indicazioni su consumo annuo di energia (AEC) e di acqua (AWC) nell’etichetta e nella scheda prodotto, nonché nelle informazioni per i casi in cui il prodotto non sia visibile all’utilizzatore finale. È inoltre corretto il calcolo del SAEC per alcune lavastoviglie e la formula del consumo annuo di acqua: AWC = Wt × 280, con Wt definito come consumo per ciclo standard.
Rettifica del regolamento 1060/2010 sugli apparecchi di refrigerazione
Sostituiti i testi relativi al consumo annuo di energia (AEC) da riportare in etichetta, nella scheda prodotto e nelle informazioni per i casi di prodotto non visibile. Le rettifiche precisano il riferimento al calcolo nell’allegato VIII, punto 3.2, e la descrizione standard del consumo energetico annuale basato su prove standard di 24 ore.
Rettifica del regolamento 1061/2010 sulle lavatrici
Corrette le indicazioni su consumo annuo ponderato di energia (AEC) e di acqua (AWC) nell’etichetta, nella scheda prodotto e nelle informazioni per i casi di prodotto non visibile. Rettificata anche la formula di calcolo del consumo annuo ponderato di acqua nell’allegato VII, con AWC = Wt × 220 e definizione del consumo ponderato Wt.
Rettifica del regolamento 626/2011 sui condizionatori d’aria
Rettificati l’articolo 4 e numerose parti dell’allegato III. Le correzioni riguardano la pubblicità, il materiale promozionale tecnico, la denominazione degli apparecchi a singolo condotto come 'condizionatori d’aria locali', i dati da indicare in etichetta per varie tipologie di condizionatori (reversibili, solo raffreddamento, solo riscaldamento, doppio condotto, condotto singolo) e i relativi requisiti grafici. Sono corretti valori come carico teorico, SEER, SCOP, EERnominale, COPnominale, consumo annuo e consumo orario di energia, con indicazioni sull’uso di 'X' per stagioni/profili climatici non riportati.
Rettifica del regolamento 392/2012 sulle asciugabiancheria
Corrette le indicazioni su consumo annuo ponderato di energia (AEC) per asciugabiancheria alimentate dalla rete elettrica e a gas, nonché i dati della scheda prodotto, della documentazione tecnica e delle informazioni per i casi in cui il prodotto non sia visibile. Rettificati anche i parametri di misurazione del consumo energetico e la regola sull’efficienza di condensazione ponderata (Ct), rinviata all’allegato VII, punto 3.
Rettifica del regolamento 874/2012 sulle lampade elettriche
Corrette le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (EC) da riportare nell’etichetta delle lampade elettriche e nelle informazioni per i casi di prodotto non visibile. Per la versione tedesca è inoltre corretto il calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) dei modelli di lampada.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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