Sentenza del 08/06/2017 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Contributo unificato - Motivi aggiunti impropri - Costituiscono nuova domanda - Debenza - Ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la richiesta di versare un contributo unificato aggiuntivo di 1.350 euro per il ricorso introduttivo, sostenendo che non avesse impugnato una procedura di gara in quanto tale, ma gli effetti della delibera sul rapporto contrattuale ancora in corso. Contestava inoltre la richiesta di ulteriori 2.000 euro per i motivi aggiunti, ritenendo che l'impugnazione della delibera di aggiudicazione fosse strettamente connessa all'impugnazione della delibera di indizione della gara e non introducesse una domanda nuova.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del TAR e riformato la sentenza di primo grado, rigettando integralmente il ricorso di P.G. Ha stabilito che il ricorso introduttivo riguardava una procedura di affidamento di pubblico servizio e pertanto era soggetto al contributo unificato speciale di 2.000 euro, con obbligo di versare la differenza di 1.350 euro rispetto ai 650 euro già pagati. Ha inoltre stabilito che i motivi aggiunti, diretti contro la successiva delibera di aggiudicazione, introducevano una domanda nuova, sebbene connessa, e richiedevano quindi un ulteriore contributo unificato di 2.000 euro. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, Codice del processo amministrativo
I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte.
La norma distingue tra motivi aggiunti propri, che sviluppano nuove censure contro l'atto già impugnato, e motivi aggiunti impropri, che impugnano un diverso provvedimento sopravvenuto e introducono una domanda nuova, anche se connessa alla precedente.
Art. 119, comma 1, lettera a), Codice del processo amministrativo
Le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici servizi rientrano nel rito speciale e sono soggette al contributo unificato previsto per le controversie in materia di appalti pubblici.
Art. 13, comma 6-bis, lettere d) e l), D.P.R. n. 115 del 2002
Per le controversie in materia di appalti e affidamenti pubblici è dovuto il contributo unificato nella misura speciale prevista dalla legge. Quando i motivi aggiunti introducono domande nuove contro un diverso provvedimento, il contributo è nuovamente dovuto, alla stessa stregua di quello previsto per il ricorso principale.
Art. 9, D.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato è dovuto per gli atti giudiziari e deve essere versato secondo la natura e il valore della controversia.
Art. 120, comma 7, Codice del processo amministrativo
La possibilità di proporre motivi aggiunti contro nuovi atti della medesima procedura di gara non elimina necessariamente l'autonomia della nuova domanda ai fini del contributo unificato.
Art. 336, comma 1, Codice di procedura civile
La riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese processuali in base all'esito finale della lite.
Massime di principio
- Per determinare il contributo unificato rileva principalmente l'oggetto del provvedimento impugnato e non soltanto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Se viene impugnato un atto di indizione o aggiudicazione di una gara pubblica, la controversia può essere qualificata come materia di appalti o affidamenti pubblici anche se il ricorrente mira a tutelare un rapporto contrattuale preesistente.
- I motivi aggiunti contro un atto successivo e distinto, come l'aggiudicazione rispetto all'indizione della gara, costituiscono normalmente una domanda nuova perché hanno un petitum diverso, anche quando gli atti sono collegati e incidono sulla medesima situazione giuridica.
- La connessione tra la domanda originaria e quella introdotta con motivi aggiunti consente la trattazione nello stesso processo, ma non elimina automaticamente l'obbligo di pagare un nuovo contributo unificato.
- La qualificazione dichiarata dalla parte nel ricorso non è decisiva: il giudice valuta il contenuto effettivo delle censure e il provvedimento concretamente impugnato.
- Prima di proporre motivi aggiunti occorre verificare se si stanno formulando nuove ragioni contro lo stesso atto oppure se si sta chiedendo l'annullamento di un nuovo provvedimento; nel secondo caso è normalmente dovuto un ulteriore contributo unificato.
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