Sentenza n. 2356/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione (Prefettura di Roma) del 12.2.2025, con cui è stato rigettato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta precedentemente rilasciato e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso, rilevando l'assenza dell'asseverazione attestante la capacità economica del datore di lavoro. Ha dedotto, in primo luogo, che il requisito economico risultava comunque dimostrato in concreto dal rapporto di lavoro effettivamente instaurato dopo l'ingresso in Italia, documentato mediante buste paga ed estratto contributivo. Ha sostenuto, inoltre, che l'asseverazione non fosse richiesta al momento della presentazione della domanda, poiché l'istanza era stata presentata il 27 gennaio 2022, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73/2022; ai sensi dell'art. 44, comma 3, tale documento avrebbe dovuto essere prodotto soltanto al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, adempimento non concretizzatosi per problemi organizzativi della Prefettura, nonostante la tempestiva richiesta di appuntamento. Il ricorrente ha censurato anche la mancata considerazione della buona fede, della diligenza propria e del datore di lavoro e del legittimo affidamento maturato per il decorso di oltre due anni dall'ingresso in Italia. Ha infine chiesto che fosse valutata la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, disponendo la riedizione dell'istruttoria e delle valutazioni amministrative. Ha ritenuto applicabile l'art. 44, comma 3, del d.l. n. 73/2022, poiché la domanda era stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge: l'asseverazione avrebbe dovuto essere prodotta esclusivamente in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tale momento non si era verificato per ragioni organizzative imputabili alla gestione dell'appuntamento presso la Prefettura. Il giudice ha inoltre valorizzato la concreta instaurazione del rapporto di lavoro per diversi mesi, ritenendola elemento rilevante ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro. La Prefettura, invece, si era limitata a rilevare l'assenza dell'asseverazione, senza svolgere ulteriori accertamenti, anche tramite banche dati, e senza considerare adeguatamente gli elementi indicati dall'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020. In particolare, l'utile d'impresa non può costituire l'unico parametro di valutazione, dovendo essere considerati, ove rilevanti, anche il fatturato superiore a 30.000 euro, il numero dei dipendenti, il tipo di attività, la regolarità contributiva e gli altri elementi concreti. La motivazione depositata dalla Prefettura nel giudizio non poteva colmare tale carenza, trattandosi di motivazione postuma e comunque fondata soltanto sull'utile d'impresa. In sede di riedizione del potere, la Prefettura dovrà convocare nuovamente il ricorrente, riesaminare la capacità economica del datore alla luce dell'intera vicenda concreta e valutare anche la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, tenendo conto del tempo trascorso, della conclusione del rapporto di lavoro, della buona fede e dell'affidamento. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 44 d.l. 73/2022
L'asseverazione si sarebbe dovuta produrre esclusivamente al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno
Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73/2022, l'asseverazione relativa alla capacità economica del datore di lavoro deve essere prodotta al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non già necessariamente con la domanda originaria.
art. 44, comma 3, d.l. 73/2022
per le domande già proposte
La disposizione transitoria disciplina le domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, rinviando la produzione dell'asseverazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
fatturato superiore a 30.000,00 euro
La capacità economica del datore di lavoro non deve essere valutata considerando esclusivamente l'utile d'impresa, ma anche, alternativamente o congiuntamente secondo il caso concreto, il fatturato, il numero dei dipendenti, il tipo di attività, la regolarità contributiva e ulteriori elementi rilevanti.
art. 1 legge 12/1979
professionista di cui all’art. 1 legge n. 12/1979
Individua, secondo il richiamo riportato nel provvedimento, il professionista abilitato a redigere l'asseverazione richiesta per la verifica del requisito economico.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
L'azione amministrativa è soggetta ai principi di buona fede e correttezza, rilevanti anche nella valutazione degli effetti del ritardo amministrativo e dell'affidamento maturato dall'interessato.
Massime di principio
- Per le domande di ingresso per lavoro subordinato presentate prima dell'entrata in vigore dell'art. 44 del d.l. n. 73/2022, l'asseverazione relativa alla capacità economica del datore di lavoro deve essere prodotta al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno e la sua mancanza non può giustificare automaticamente il rigetto della domanda originaria.
- Nel valutare la capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, l'amministrazione non può considerare l'utile d'impresa come parametro esclusivo, ma deve esaminare complessivamente gli elementi pertinenti, tra cui fatturato, numero dei dipendenti, tipo di attività e regolarità contributiva.
- La concreta instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro, documentata da buste paga e contribuzione, costituisce un elemento rilevante che l'amministrazione deve valutare nella verifica della capacità economica del datore di lavoro e non può essere ignorata mediante il solo richiamo all'assenza dell'asseverazione.
- La motivazione formulata dall'amministrazione soltanto nel corso del giudizio non può sanare la carenza motivazionale e istruttoria del provvedimento impugnato, soprattutto quando introduce una valutazione parziale e non contenuta nell'atto originario.
- Quando il rapporto di lavoro si è concluso durante il lungo intervallo intercorso tra l'ingresso dello straniero e il provvedimento di revoca del nulla osta, la riedizione del potere deve includere la valutazione della possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, alla luce dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
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