Cassazione Civile, Ordinanza n. 25278/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare rogato da un notaio, nel quale la venditrice lamentava che il professionista non avesse eseguito correttamente le visure e non si fosse avveduto della trascrizione di una domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. relativa all’immobile. In conseguenza di tale omissione, la parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati nel prezzo di vendita da restituire all’acquirente, nelle spese sostenute per resistere nel giudizio ex art. 2932 c.c. instaurato da terzi e nel danno alla salute. Il tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione del notaio; la corte d’appello, invece, aveva escluso la prescrizione ma, in accoglimento dell’appello incidentale del notaio, aveva negato comunque la sua responsabilità professionale. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2229 e 2697 c.c., oltre a manifesta illogicità della sentenza, censurando la parte della decisione che aveva escluso la responsabilità del notaio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la corte territoriale, con motivazione non specificamente censurata, aveva accertato che la ricorrente e le altre comproprietarie erano già a conoscenza del vincolo pregiudizievole sull’immobile, essendo state destinatarie di un atto di costituzione in mora e di una richiesta di stipula del definitivo, con conseguente esclusione sia della violazione del dovere di diligenza qualificata del notaio sia del nesso causale tra eventuale omissione informativa e stipulazione dell’atto. Ha inoltre rilevato che la stessa sentenza impugnata aveva evidenziato un ulteriore e autonomo ostacolo alla rilevazione della formalità pregiudizievole, dovuto a errori nella trascrizione e all’assenza, all’epoca, di informatizzazione dei servizi catastali. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1176 c.c.
Il dovere di diligenza qualificata del professionista va letto anche alla luce del canone generale di buona fede; nel caso concreto non è ravvisata violazione, perché la parte interessata conosceva già il vincolo pregiudizievole.
art. 2229 c.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso come parametro della responsabilità professionale, ma non è accolta alcuna violazione nella decisione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte conferma l’accertamento di fatto della conoscenza del vincolo e dell’assenza di nesso causale.
art. 2932 c.c.
È la domanda giudiziale trascritta sull’immobile che costituiva il vincolo pregiudizievole non rilevato dalla ricorrente.
art. 2943 c.c.
Richiamato dalla precedente sentenza di merito come norma idonea a fondare l’effetto interruttivo della prescrizione mediante atto di costituzione in mora.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il notaio non risponde per omessa indicazione di un vincolo pregiudizievole sull’immobile quando sia provato che la parte interessata ne conosceva già l’esistenza, poiché in tal caso manca sia la violazione della diligenza professionale qualificata sia il nesso causale tra omissione e stipulazione dell’atto.
- La responsabilità professionale del notaio presuppone che l’informazione omessa sia effettivamente ignota al cliente e che l’omissione sia causalmente rilevante rispetto alla decisione di concludere l’atto o alle conseguenze dannose lamentate.
- Ai fini della responsabilità del professionista, l’accertamento del giudice di merito circa la previa conoscenza del vincolo da parte del contraente esclude, in linea di principio, la configurabilità del danno risarcibile da omessa visura o mancata informazione.
- La difficoltà o l’oggettiva complessità delle ricerche catastali e di trascrizione, se non specificamente censurata e se autonomamente valorizzata dal giudice di merito, costituisce ulteriore ragione idonea a escludere la responsabilità del notaio.
- In cassazione non è sufficiente contestare in modo generale la motivazione: occorre censurare specificamente tutti gli autonomi argomenti posti a base della decisione impugnata.
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