Cassazione Penale, Sentenza n. 29516/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il reclamo originario di Zagaria contestava il divieto disposto dalla Direzione del carcere di Bancali di acquistare lievito e farina. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo che la limitazione non fosse giustificata sul piano della sicurezza, anche alla luce di un'informativa degli Artificieri che non dimostrava pericolo dall'uso e cottura di tali alimenti. I ricorrenti (Casa circondariale, D.A.P., Ministero) hanno impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo che la materia rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria, che non sussisteva una lesione di un diritto soggettivo attuale e grave e che il divieto è giustificato da esigenze di sicurezza (rischio di infiammabilità) e da necessità organizzative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha affermato che la decisione della Direzione che vieta l'acquisto di lievito e farina rientra in una valutazione organizzativa e discrezionale, non irragionevole né sproporzionata, particolarmente in presenza di ragioni di sicurezza e considerata la non essenzialità degli alimenti rispetto al vitto fornito dall'Amministrazione conforme alle tabelle nutrizionali. Conseguenza pratica: annullamento dell'accoglimento del reclamo e mantenimento della legittimità della limitazione imposta dalla Direzione dell'istituto.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ordinamento penitenziario
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c.
La Corte riafferma che le restrizioni previste per i detenuti sottoposti a regime differenziato rientrano nell'ambito delle misure volte a sicurezza e ordine interno; la valutazione di limitare l'introduzione di determinati beni può essere motivata da ragioni di sicurezza e organizzazione
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
art. 35-bis; art. 69, comma 6, lett. b)
Norme che disciplinano il rimedio giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza: tutela delle posizioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi quando sia dimostrabile un attuale e grave pregiudizio; tuttavia la giurisdizione non è estesa a sindacare scelte discrezionali di carattere organizzativo quando non cagionino una lesione di diritti soggettivi attuali e gravi
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024
Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024
Principio secondo cui il diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo dell'istituto non determina di per sé la lesione di un diritto soggettivo giustiziabile, purché il vitto garantisca una dieta sana ed equilibrata e la scelta dei generi rimanga nell'ambito discrezionale dell'Amministrazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021
Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021
Riconosce che la pretesa del detenuto di alimentarsi in modo sano ed equilibrato attiene a una posizione che può incidere sul diritto alla salute, ma tale tutela è modulata dalle possibili limitazioni derivanti dalla condizione detentiva e dalle scelte organizzative dell'Amministrazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023
Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023
Affermato che le misure organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, adottate nella ragionevolezza e proporzionalità per garantire ordine, sicurezza e trattamento rieducativo, possono incidere legittimamente sui diritti dei detenuti degradandoli a interessi legittimi
Massime di principio
- Le scelte dell'Amministrazione penitenziaria relative al catalogo dei beni acquistabili e alle regole interne rientrano nella sua discrezionalità organizzativa e non sono automaticamente sindacabili in sede giurisdizionale se non producono una lesione di un diritto soggettivo attuale e grave
- Il diritto del detenuto a un'alimentazione sana può costituire un interesse tutelabile, ma la Corte valuta se tale diritto è comunque soddisfatto dal vitto fornito dall'Amministrazione secondo le tabelle nutrizionali; se sì, divieti su beni non essenziali sono più facilmente giustificabili
- Per impugnare con successo divieti simili occorre dimostrare concretezza e gravità della lesione: ad esempio prova che il divieto compromette la salute o l'equilibrio alimentare, o che il divieto è sproporzionato rispetto agli scopi di sicurezza dichiarati
- Le esigenze di sicurezza e ordine interno (anche in regime 41-bis) costituiscono motivi legittimi per limitazioni; tali motivazioni vanno però supportate da elementi concreti e non meramente assertivi dell'Amministrazione
- In caso di contestazione, è utile acquisire elementi tecnici (perizie, informative degli artificieri, valutazioni mediche) che possano confutare o corroborare la valutazione di pericolo e la rilevanza dell'alimento rispetto alla dieta complessiva
- Se la limitazione è applicata in modo discriminatorio rispetto ad altri detenuti in condizioni comparabili, ciò può costituire argomento forte contro la discrezionalità amministrativa
- Azioni pratiche consigliate: documentare l'effettiva necessità dell'elemento vietato, chiedere motivazioni dettagliate alla Direzione, far valere eventuale discriminazione o carenza di motivazione e, se possibile, produrre prove cliniche o tecniche che dimostrino l'assenza di rischio concreto
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