Sentenza n. 3632/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento -dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; -dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 17, 22 e 25; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 17, 22 e 25, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso, con attribuzione di 19 punti, mancato superamento della soglia di idoneità ed esclusione dalla procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato inidoneo alla prova scritta con 19 punti rispetto alla soglia di 21/30 prevista dal bando, ha contestato la valutazione dei quesiti nn. 17, 22 e 25. Ha sostenuto di avere individuato le risposte corrette e ha dedotto che i quesiti fossero formulati in modo errato o fuorviante, chiedendo l’annullamento degli esiti della prova, la rettifica in aumento del punteggio, l’inclusione tra gli idonei e il risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che, pur non avendo posto in essere direttamente gli atti della procedura, il Ministero ne fosse destinatario degli effetti e risultasse inciso dall’attività amministrativa. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio, richiamando precedenti della stessa Sezione ritenuti sovrapponibili, ha giudicato correttamente formulati i quesiti e corrette le risposte indicate dall’Amministrazione. Per il quesito n. 17, relativo alla responsabilità civile del cancelliere per il compimento di un atto nullo ai sensi dell’art. 60 c.p.c., è stata ritenuta corretta la risposta secondo cui il cancelliere è civilmente responsabile se ha agito con dolo. Per il quesito n. 22, relativo al file non elaborabile da un OCR, è stata ritenuta corretta la risposta riferita al documento in formato Word, e non quella relativa al PDF indicata dal candidato. Per il quesito n. 25, relativo ai soggetti legittimati a promuovere direttamente davanti alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità ai sensi dell’art. 127 Cost., è stata ritenuta corretta la risposta secondo cui possono farlo le Regioni e il Governo, e non quella indicata dal ricorrente. Non essendo emersi errori o ambiguità invalidanti nei quesiti, è stata esclusa la possibilità di rettificare il punteggio o disporre l’inclusione del candidato tra gli idonei. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata, essendo completo il contraddittorio e risultando sufficiente la documentazione acquisita.
art. 74 c.p.a.
il ricorso, che può essere definito a norma dell’art. 74 c.p.a. mediante sintetico richiamo dei precedenti della Sezione
La motivazione è stata resa in forma sintetica mediante richiamo a precedenti della Sezione ritenuti perfettamente sovrapponibili.
art. 60 c.p.c.
In base all'art. 60 del codice di procedura civile, il cancelliere, se compie un atto nullo
Il giudice ha ritenuto corretta la risposta secondo cui il cancelliere è civilmente responsabile se ha compiuto l’atto nullo con dolo.
art. 127 Cost.
In base all'art. 127 della Costituzione italiana, possono promuovere direttamente alla Corte Costituzione la questione sulla costituzionalità della legge
Il giudice ha ritenuto corretta la risposta secondo cui la questione può essere promossa direttamente dal Governo e dalle Regioni.
art. 30 c.p.a.
condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica
La domanda di risarcimento in forma specifica, volta alla rettifica del punteggio e all’inclusione tra gli idonei, è stata respinta in conseguenza dell’infondatezza della domanda principale.
Massime di principio
- Nelle controversie concorsuali, la contestazione di quesiti a risposta multipla richiede la dimostrazione dell’erroneità o dell’ambiguità della formulazione e della conseguente illegittimità della risposta individuata dall’amministrazione; in mancanza, la valutazione della commissione resta ferma.
- È legittima la mancata rettifica del punteggio concorsuale quando i quesiti contestati siano ritenuti correttamente formulati e le risposte indicate dalla commissione risultino esatte secondo la disciplina applicabile.
- L’amministrazione destinataria degli effetti della procedura concorsuale e incisa dall’attività amministrativa è legittimata passivamente, anche se non ha adottato direttamente tutti gli atti della procedura.
- La domanda di rettifica del punteggio e di inclusione nella graduatoria, nonché il risarcimento in forma specifica, non possono essere accolti quando non sia dimostrata l’illegittimità della valutazione della prova.
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