Cassazione Civile, Ordinanza n. 25545/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due compravendite immobiliari e da un coevo atto di donazione del diritto di abitazione, posti in essere da due coniugi in favore di una società terza, in un contesto nel quale una banca creditrice aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l’inefficacia degli atti nei propri confronti, deducendo che essi fossero stati compiuti in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie derivanti da fideiussioni prestate dai coniugi a garanzia di mutui concessi a società terze. I coniugi, nel contestare l’esito sfavorevole del giudizio di merito, avevano anche sostenuto la simulazione assoluta delle vendite e la nullità per mancanza o illiceità della causa, assumendo che i trasferimenti fossero meramente apparenti e inseriti in un più ampio disegno simulatorio senza effettivo pagamento del prezzo. Con il ricorso per cassazione hanno articolato sei motivi: 1) violazione degli artt. 2332 c.c. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa adeguata considerazione dei documenti e del dedotto piano simulatorio; 2) violazione degli artt. 1418 e 1470 c.c. per asserita superficiale valutazione delle circostanze istruttorie e mancato rilievo della simulazione; 3) violazione dell’art. 1418 c.c. per omesso riconoscimento dell’illiceità della causa degli atti; 4) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello confermato la revocatoria pur in presenza, secondo i ricorrenti, di simulazione e nullità degli atti e per la denunciata contraddittorietà della motivazione; 5) violazione delle regole sull’ammissione delle prove per il rigetto di prove orali, ordini di esibizione e CTU; 6) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, che i ricorrenti ritenevano dovesse essere compensata o posta a carico della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile e comunque infondato nei punti scrutinati. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, meramente meritale e non autosufficienti, perché non confrontate in modo analitico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha inoltre evidenziato che la Corte d’appello aveva già spiegato in modo intellegibile che gli elementi addotti dai ricorrenti erano compatibili sia con la simulazione sia con la volontà effettiva di trasferire i beni, ma soprattutto con l’intento di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori, senza che fosse provato che i trasferimenti fossero solo apparenti. Quanto alla nullità per causa illecita, è stato ribadito che l’intento di pregiudicare i creditori non elimina di per sé la causa del contratto né integra, in via generale, illiceità causale. È stata poi confermata la correttezza del rigetto delle doglianze revocatorie e della statuizione sulle spese, perché la banca aveva ottenuto il bene della vita perseguito, cioè l’inefficacia degli atti nei suoi confronti, e dunque non vi era soccombenza reciproca. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per la revocatoria ordinaria occorre la prova dei relativi presupposti; nella specie la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano effettivamente contestato tali presupposti e che le doglianze erano strettamente dipendenti dalla dedotta simulazione.
art. 1418 c.c.
La dedotta volontà di sottrarre i beni ai creditori non comporta, di per sé, mancanza o illiceità della causa del contratto.
art. 1470 c.c.
La censura era prospettata come violazione della disciplina della vendita, ma la Corte l’ha ritenuta inammissibile perché volta a contestare la ricostruzione fattuale e l’apprezzamento delle prove.
art. 2332 c.c.
La norma è stata solo richiamata dai ricorrenti; la Corte ha rilevato l’inconferenza e la genericità della censura, priva di un effettivo confronto con la decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
La Corte d’appello non ha omesso di pronunciare sulla doglianza di contraddittorietà, ma l’ha esaminata e disattesa, distinguendo tra accordo simulatorio e participatio fraudis.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Anche il richiamo alla violazione dell’art. 116 c.p.c. è stato considerato improprio, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente; la mancata trascrizione dei capitoli di prova e degli elementi rilevanti rende inammissibili le censure.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ogni motivo deve specificare puntualmente norme violate, contenuto precettivo e contrasto con la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce l’omesso esame di documenti deve indicare con precisione dove e quando essi siano stati prodotti e la loro attuale collocazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge non coincide con l’erronea ricognizione dei fatti, mentre il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la parte che ottiene il risultato utile perseguito può essere considerata vittoriosa anche se talune domande avversarie siano state rigettate.
art. 92 c.p.c.
La decisione sulle spese, nei limiti consentiti dall’ordinamento, resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile se non nei casi di violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e corredate dal necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una diversa lettura dei fatti di causa.
- La prova della simulazione assoluta richiede che risulti non solo l’intento di sottrarre i beni ai creditori, ma anche che il trasferimento sia stato solo apparente, senza reale volontà di dismettere e acquistare la titolarità del bene.
- L’intenzione di pregiudicare i creditori non comporta automaticamente la nullità per mancanza o illiceità della causa, se il contratto conserva una sua autonoma funzione negoziale e produce un effettivo trasferimento.
- La revocatoria ordinaria e la simulazione sono piani distinti: la partecipazione fraudolenta all’atto ai fini revocatori non equivale, da sola, a prova dell’accordo simulatorio.
- Il mancato esame di documenti o prove è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica con precisione la loro produzione, la collocazione processuale e la decisività, altrimenti la censura è inammissibile.
- In tema di spese di lite, la soccombenza va valutata in base al risultato complessivo ottenuto nel giudizio; la parte che consegue il bene della vita perseguito può essere considerata vittoriosa anche se le domande avversarie non sono state integralmente accolte.
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