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Sentenza

Sentenza n. 16059/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nel 2023 e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso, confermati con un nuovo decreto dopo l’annullamento in autotutela del primo provvedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca, disposta il 1° settembre 2025, del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 maggio 2023 su domanda dell’impresa datrice di lavoro, nonché la comunicazione di avvio del procedimento del 4 novembre 2024. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 29 aprile 2026, che aveva annullato la prima revoca ma nuovamente revocato il nulla osta e respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso. Il nuovo decreto motivava la decisione con l’inidoneità dell’asseverazione, risultata illeggibile e quindi inidonea a provare il requisito economico, e con la mancata corrispondenza tra la sede dell’impresa risultante dalla visura camerale e l’indirizzo dichiarato come luogo di impiego. Il testo non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l’annullamento in autotutela del primo provvedimento e il ripristino dell’istanza in attesa dei pareri dell’Ispettorato territoriale del lavoro e della Questura, l’amministrazione ha adottato il 9 ottobre 2026 una nuova revoca del nulla osta e un nuovo rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso. Il giudice ha ritenuto che tale sopravvenienza facesse venir meno l’interesse alla decisione delle impugnazioni, senza esaminare nel merito le censure. Spese compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • artt. 60 e 73 c.p.a.

    ritenuto pertanto che, previo avviso alle parti ex artt. 60 e 73 cpamm., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso odierno e dei motivi aggiunti in causa per la sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione e che le spese possono essere compensate per giusti motivi;

    Il TAR, previo avviso alle parti, ha definito il giudizio in camera di consiglio dichiarando improcedibili ricorso e motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili quando, per effetto di fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto alla decisione delle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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