Cassazione Civile, Ordinanza n. 14033/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un atto di divisione notarile del 1979 relativo a beni caduti in successione. Il ricorrente, assegnatario del quarto lotto in comproprietà con un fratello, ha chiesto la risoluzione e/o inefficacia della divisione sostenendo che non si fosse verificata la condizione prevista da una scrittura privata coeva: se ai condividenti del quarto lotto non fosse stata concessa alcuna licenza edilizia per costruire due casette, oppure fosse stata concessa una minore edificabilità, le parti avrebbero dovuto procedere a una nuova divisione. I giudici di merito hanno invece ritenuto che il lotto fosse edificabile secondo il PRG del Comune di Rapallo e che la mancata presentazione del progetto edilizio dipendesse non da inedificabilità, ma dall'inerzia degli assegnatari. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme di attuazione del PRG di Rapallo, perché il terreno sarebbe stato destinato solo ad attività agricole o comunque non residenziali; 2) violazione delle medesime norme e omesso esame, sostenendo che il lotto non consentisse due villette unifamiliari per il limite minimo di edificazione e che la mancata presentazione del progetto derivasse dall'impossibilità di edificare; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse deciso oltre i limiti del devolutum ignorando il giudicato interno formatosi sulla ricostruzione del primo giudice circa l'esistenza di una condizione sospensiva e di una risolutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero un errore di diritto, ma tentassero di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano aderito alle conclusioni della CTU sull'edificabilità del lotto alla luce del PRG vigente e dell'attestazione comunale. Ha inoltre osservato che il ricorrente si era limitato a contestazioni apodittiche, senza spiegare in che modo il PRG escludesse la residenza. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che il giudice d'appello può riesaminare la vicenda e fondare la decisione su ragioni connesse alle censure proposte, anche usando argomentazioni giuridiche diverse; inoltre, la mancata contestazione di singoli passaggi logici non impedisce la revisione dell'intera statuizione quando sia stata impugnata una delle sue componenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio denunciato deve riguardare un'erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione dell'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le critiche che mirano solo a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o della CTU non integrano il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d'appello decide su ragioni in diretta connessione con i motivi devoluti e riesamina l'intera statuizione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea interpretazione della norma astratta; se invece si contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, la censura è inidonea a fondare il vizio di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c.
- Le critiche alla sentenza di merito che si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle prove, anche rispetto a una consulenza tecnica d'ufficio condivisa dal giudice, non integrano di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
- Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico assolve l'obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover replicare analiticamente a tutte le obiezioni difensive.
- Nel giudizio di appello, il principio tantum devolutum quantum appellatum non impedisce al giudice di fondare la decisione su ragioni strettamente connesse alle censure proposte, né gli vieta di riesaminare l'intera statuizione impugnata.
- Ai fini del giudicato interno, la mancata impugnazione di singoli passaggi argomentativi non preclude la revisione della statuizione complessiva quando sia stata comunque devoluta una delle componenti logico-giuridiche della decisione.
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