Sentenza n. 582/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20.2.2024, n. 233.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20 febbraio 2024, n. 233, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito e non ha formulato contestazioni. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle sei annualità. Per l'ulteriore caso di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, attribuendogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può essere attivato dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€ 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, determinandone decorrenza e termine finale.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato mediante l'adozione degli atti e l'accredito delle somme necessari a dare piena attuazione al comando giudiziale, quando l'amministrazione rimanga inottemperante dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione intimata e l'inutile decorso del termine assegnato dalla legge per l'adempimento costituiscono elementi sufficienti, in presenza di un obbligo giudiziale puntuale, per ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine fissato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con un termine successivo e predeterminato, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione qualora persista l'inadempimento dell'ordine giudiziale.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in una somma giornaliera decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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