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Sentenza

Sentenza n. 1470/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato stagionale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 38 del d.P.R. n. 394/1999, avere ottenuto il visto d'ingresso ed essere entrato in Italia, si è rivolto alla Prefettura per la convocazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dopo essere stato informato che la convocazione avrebbe dovuto avvenire congiuntamente al datore di lavoro, divenuto successivamente irreperibile, ha diffidato la Prefettura a fissare un appuntamento. Ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di convocazione entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni hanno dedotto che il ricorrente era stato formalmente convocato per l'11 marzo 2025, ma non si era presentato, e che la convocazione era stata trasmessa tramite il sistema SPI 2.0 all'indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro nella domanda, avente valore di domicilio digitale per le comunicazioni del procedimento. Hanno inoltre sostenuto che il termine di otto giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 fosse perentorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistesse più un silenzio significativo dell'amministrazione, poiché la Prefettura aveva già dato seguito all'istanza mediante l'adozione e la trasmissione di una convocazione espressa per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. In applicazione degli artt. 3-bis e 65 del d.lgs. n. 82/2005, l'indirizzo PEC indicato nella domanda telematica tramite il sistema SPI 2.0 è stato qualificato come domicilio digitale speciale per il procedimento, idoneo a ricevere con valore legale le comunicazioni dello Sportello Unico per l'Immigrazione. La circostanza che l'indirizzo fosse stato fornito dal datore di lavoro non ha impedito di riconoscere l'efficacia della comunicazione, considerato che il procedimento di rilascio del nulla osta coinvolge direttamente il datore di lavoro e che su quest'ultimo gravano gli oneri informativi e documentali relativi alla domanda. La prova della trasmissione è stata desunta dalla documentazione della piattaforma, dalla comunicazione di avvio del procedimento, dal richiamo dell'indirizzo nel provvedimento e dalla mancata contestazione della modalità telematica di comunicazione. Il giudice non ha quindi ravvisato un'inerzia illegittima e non ha disposto alcun ordine di provvedere né la nomina di un commissario ad acta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio sul silenzio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti processuali e decisori.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la decisione in forma semplificata mediante richiamo a un precedente conforme, ove la questione sia manifestamente definibile.

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il nulla osta per lavoro subordinato stagionale, presupposto del procedimento considerato.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il procedimento relativo al lavoro subordinato e gli oneri informativi e documentali gravanti sul datore di lavoro; il termine di otto giorni è stato invocato dall'amministrazione come perentorio.

  • art. 38 d.P.R. n. 394/1999

    Costituisce la disciplina regolamentare richiamata per il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale.

  • art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 82/2005

    “è possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate”

    La trasmissione telematica a un indirizzo PEC indicato per uno specifico procedimento costituisce elezione di domicilio digitale speciale e rende legali le comunicazioni indirizzate a tale recapito.

  • art. 65 d.lgs. n. 82/2005

    “le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici […] sono valide”

    L'indicazione di un indirizzo PEC nell'ambito della presentazione telematica dell'istanza può determinare l'elezione di domicilio digitale speciale per gli atti e le comunicazioni riferiti all'istanza.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 82/2005

    “a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato”

    Le amministrazioni devono comunicare con il cittadino tramite il domicilio digitale dichiarato, salvo diversa modalità prevista dalla legge.

  • art. 47 c.c.

    È richiamato quale fondamento dell'elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nella domanda; il giudice considera tale recapito destinato alle comunicazioni del procedimento.

Massime di principio

  • L'indirizzo PEC indicato nell'ambito della presentazione telematica di un'istanza amministrativa, in assenza di un diverso domicilio digitale registrato e quando sia utilizzato per lo specifico procedimento, costituisce domicilio digitale speciale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 4-quinquies, e 65 del d.lgs. n. 82/2005.
  • La comunicazione amministrativa trasmessa tramite il sistema telematico istituzionalmente utilizzato per il procedimento all'indirizzo PEC eletto come domicilio digitale speciale produce effetti legali, anche quando il destinatario materiale della comunicazione sia individuato attraverso i dati forniti dal soggetto che ha presentato l'istanza.
  • Nel procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, gli oneri di allegazione informativa e documentale gravano sul datore di lavoro richiedente; tra tali oneri rientra l'indicazione dei recapiti rilevanti per le successive comunicazioni dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
  • Non è configurabile il silenzio-inadempimento quando l'amministrazione abbia già adottato e trasmesso un provvedimento espresso relativo all'istanza, anche se il destinatario contesta l'effettiva conoscenza della comunicazione inviata al domicilio digitale eletto nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAmministrazione digitaleTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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