Cassazione Civile, Sentenza n. 2611/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito l’unico motivo di ricorso. Ha interpretato l’atto congiunto depositato dalle parti come rinuncia agli atti da parte della ricorrente, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha compensato integralmente le spese del giudizio, come previsto nell’accordo di conciliazione.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
L’Agenzia del Demanio aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale un’ingiunzione fiscale emessa per conto del Comune ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, relativa a 2.993,70 euro per ICI non versata nell’anno 2007, comprensivi di onorari di ingiunzione, IVA al 20% sugli onorari, rimborso forfettario e CPA. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo che il professionista incaricato avesse agito in forza di mandato rappresentativo del funzionario comunale; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello, ritenendo legittima l’ingiunzione emessa dal Comune tramite il responsabile competente e affidata per la riscossione a un avvocato. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1, 4, lett. b), e 52, comma 5. Ha sostenuto che la possibilità di riscossione diretta mediante ingiunzione prevista dal comma 6 dell’art. 52 era stata abrogata dal 1° gennaio 2008 e che, comunque, la normativa non consentiva di affidare a un libero professionista il potere di riscuotere i tributi comunali. Nel giudizio di Cassazione le parti hanno poi depositato un atto congiunto di conciliazione/transazione e rinuncia totale alla lite, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
L’atto può essere interpretato come rinuncia agli atti da parte del ricorrente con accettazione della controparte; ne consegue l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
La rinuncia agli atti del ricorrente, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1
In particolare assume la ricorrente che la norma richiamata dalla CTR, e precisamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, che prevede la possibilità della riscossione in modo diretto ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2008 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed in ogni caso l’affidamento del potere riscuotitorio dei tributi comunali ad un libero professionista non trovava alcun fondamento nella predetta normativa.
La disposizione è indicata soltanto come parte della censura formulata dalla ricorrente; la Corte non ne decide l’interpretazione, poiché il processo si estingue in seguito alla rinuncia.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4, lett. b)
In particolare assume la ricorrente che la norma richiamata dalla CTR, e precisamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, che prevede la possibilità della riscossione in modo diretto ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2008 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed in ogni caso l’affidamento del potere riscuotitorio dei tributi comunali ad un libero professionista non trovava alcun fondamento nella predetta normativa.
La disposizione è menzionata quale norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte non affronta la censura nel merito.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5
Con l’unico motivo denuncia la ricorrente violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 e art. 4, lett. b), art. 52, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La disposizione è richiamata come parametro della censura di violazione di legge, ma la Corte non decide la questione normativa per effetto dell’estinzione del processo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6
In particolare assume la ricorrente che la norma richiamata dalla CTR, e precisamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, che prevede la possibilità della riscossione in modo diretto ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2008 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed in ogni caso l’affidamento del potere riscuotitorio dei tributi comunali ad un libero professionista non trovava alcun fondamento nella predetta normativa.
Il comma è richiamato per descrivere la questione sollevata dalla ricorrente circa la riscossione diretta e la sua asserita abrogazione dal 1° gennaio 2008; la Corte non si pronuncia sul punto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo denuncia la ricorrente violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 e art. 4, lett. b), art. 52, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La disposizione è indicata quale mezzo processuale con cui la ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non esamina la fondatezza del motivo.
L. 24 dicembre 2007, n. 244
In particolare assume la ricorrente che la norma richiamata dalla CTR, e precisamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, che prevede la possibilità della riscossione in modo diretto ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2008 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed in ogni caso l’affidamento del potere riscuotitorio dei tributi comunali ad un libero professionista non trovava alcun fondamento nella predetta normativa.
La legge è menzionata nella ricostruzione della tesi della ricorrente sull’abrogazione della facoltà di riscossione diretta; la Corte non valuta tale tesi.
R.D. 10 aprile 1910, n. 639
In particolare assume la ricorrente che la norma richiamata dalla CTR, e precisamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, che prevede la possibilità della riscossione in modo diretto ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2008 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed in ogni caso l’affidamento del potere riscuotitorio dei tributi comunali ad un libero professionista non trovava alcun fondamento nella predetta normativa.
Il regio decreto è richiamato in relazione alla modalità di riscossione contestata; la Corte non si pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione, essendosi estinto il processo.
Massime di principio
- L’atto con cui le parti dichiarano di aver conciliato o transatto la lite e chiedono la cessazione della materia del contendere può essere interpretato, in base al suo contenuto, come rinuncia agli atti del ricorrente accettata dalla controparte; in tal caso il processo si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- Quando l’estinzione consegue alla rinuncia concordata e l’atto delle parti prevede la compensazione delle spese, la Corte dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
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