Cassazione Penale, Sentenza n. 16692/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per estorsione con applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" e contestano: 1) la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (mancanza di collegamenti o di capacità intimidatoria reale); 2) il mancato assorbimento dell'aggravante nel reato di estorsione; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) per MORUZZI Daniele, il diniego dell'attenuante della minima partecipazione; 5) per entrambi, la mancata riqualificazione in tentativo di estorsione in ragione di una consegna controllata dalla polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché le questioni risultano reiterative e già valutate nel merito. Sulla sostanza, la Corte ha confermato che l'aggravante del metodo mafioso può applicarsi anche in assenza di prova di un'organizzazione mafiosa effettivamente operante quando il comportamento sia oggettivamente idoneo a evocare la forza intimidatrice mafiosa nella vittima; ha escluso l'assorbimento dell'aggravante nell'estorsione; ha giudicato legittimo il diniego delle attenuanti generiche e della circostanza di minima importanza per i profili di gravità, premeditazione e partecipazione centrale degli imputati; ha inoltre confermato che l'estorsione si considera consumata anche se la consegna è avvenuta in contesto di intervento e controllo della polizia. Per effetto di ciò, ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma determinata equitativamente in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)
L'aggravante può ritenersi sussistente anche senza prova di una compagine mafiosa di riferimento se il comportamento dell'agente è oggettivamente idoneo a evocare nella vittima la coartazione psicologica tipica della forza intimidatrice mafiosa, inclusa l'allusione al controllo del territorio
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203
Richiamata in continuità normativa con l'art. 416-bis per l'interpretazione dell'aggravante del metodo mafioso
art. 114 cod. pen. (circostanza attenuante della minima importanza)
Per riconoscere l'attenuante è necessaria una partecipazione del tutto marginale e trascurabile rispetto all'evento; la mera minore efficacia causale non è sufficiente
art. 62-bis cod. pen. (incensuratezza)
L'incensuratezza è un dato formale che non impedisce al giudice di negare le attenuanti quando prevalgano elementi oggettivi di gravità, premeditazione e professionalità delle condotte
art. 629 cod. pen. (definizione di estorsione)
costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa
La norma tutela lo stato oggettivo di costrizione; l'estorsione si considera consumata anche se la consegna della cosa avviene sotto controllo della polizia o con l'intento della vittima di far arrestare l'autore
art. 616 c.p.p.
Dispositivo richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche in assenza di accertamento di un'organizzazione mafiosa concreta, quando le condotte alludono al controllo del territorio o evocano la forza intimidatrice tipica delle associazioni mafiose, rendendo la minaccia particolarmente grave e credibile.
- La qualificazione dell'estorsione come consumata non è esclusa dal fatto che la consegna sia avvenuta sotto il controllo della polizia o con intervento successivo: conta lo stato di costrizione e il risultato ottenuto dall'agente.
- L'attenuante della minima importanza (art. 114) richiede una partecipazione effettivamente marginale e trascurabile rispetto all'evento; non è sufficiente la mera comparazione tra ruoli dei concorrenti.
- La valutazione del giudice di merito circa la gravità, la premeditazione e la professionalità delle condotte, e il conseguente diniego delle attenuanti generiche, è sindacabile con molta limitazione in Cassazione se logica e congrua.
- Ricorsi che ripropongono questioni già esaurientemente valutate in sede di merito rischiano l'inammissibilità in Cassazione; è essenziale articolare motivi nuovi e non meramente reiterativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16566/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16570/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16571/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →