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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4608/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava alla rescissione del giudicato per vizio di notifica: si contestava che la Corte d'Appello avesse ritenuto legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore d'ufficio sulla base di un'elezione di domicilio prestata in sede di identificazione. La difesa sosteneva che tale elezione non si era perfezionata (il difensore d'ufficio non aveva risposto al telefono) e che, essendo stata fatta in fase di indagini preliminari prima dell'iscrizione della notizia di reato, non poteva costituire prova della conoscenza effettiva della celebrazione del processo da parte dell'imputata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha statuuito che l'elezione di domicilio avvenuta nella fase prodromica, non perfezionata con l'assenso del difensore e senza altri elementi concreti che dimostrassero un collegamento effettivo fra la persona e il luogo eletto, non può ritenersi idonea a provare la conoscenza della celebrazione del processo. In applicazione dei principi indicati dalle Sezioni Unite, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, rinviando gli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 633 e 639-bis cod. pen.

    reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.

    Indicano i reati per cui la ricorrente era stata condannata; non centrali nella decisione sulla regolarità delle notifiche, che ha carattere processuale.

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    notifiche da effettuarsi ex art. 161, comma 4 c.p.p. presso lo studio del difensore d'ufficio nominato

    Prevede la possibilità di notificare presso lo studio del difensore; la Corte ha ricordato però che la sola previsione normativa non basta se l'elezione di domicilio non è effettiva e perfezionata.

  • art. 162 c.p.p., comma 4 e comma 4-bis

    riferimento all'art. 162, comma 4 cod. proc. pen. e all'art. 162, comma 4 bis cod. proc. pen.

    L'art. 162(4) si applica quando il domicilio precedentemente dichiarato o eletto è valido; il giudice deve verificare l'idoneità concreta del domicilio ai fini della conoscenza del processo (4-bis). Se l'elezione non è valida/perfetta, le presunzioni di conoscenza non operano.

  • art. 335 c.p.p.

    registro ex art. 335 cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che il verbale redatto prima dell'iscrizione della notizia di reato non è di per sé sufficiente a presumere la conoscenza dell'esistenza di un processo.

  • L. 23 giugno 2017 n. 103

    riferimento all'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017 n. 103

    La Corte ha tenuto conto del periodo normativo richiamato, ma ha affermato che anche dopo l'entrata in vigore della legge l'elezione di domicilio deve essere effettiva e concreta per produrre gli effetti di conoscenza del processo.

  • Sezioni Unite - Ismail Darwish (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019) e Innaro (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019)

    richiamo alle pronunce delle Sezioni Unite (Ismail Darwish e Innaro)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che misure quali elezione di domicilio, nomina di difensore o applicazione di misure cautelari sono indici di conoscenza del procedimento, ma non presunzioni automatiche: devono avere carattere di effettività, essere serie e indicare un reale rapporto con il luogo eletto per provare la conoscenza del processo.

  • art. 420-bis c.p.p. (processo in assenza dell'imputato)

    riferimento alla disciplina del processo in assenza (artt. 420-bis e ss.)

    Il regime del processo in assenza richiede che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; in mancanza, il giudizio celebrato in assenza è illegittimo e può essere annullato.

  • Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 (Cappelli)

    richiamo alla sentenza Cappelli

    Conferma che la dichiarazione/e elezione di domicilio nella fase delle indagini non è sufficiente se non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio effettuata nella fase delle indagini non vale automaticamente come prova della conoscenza del processo; deve essere effettiva, seria e collegata concretamente a un luogo in cui l'imputato può ricevere le notifiche.
  • La mancata risposta o il mancato assenso del difensore d'ufficio al momento dell'elezione impedisce il perfezionamento della stessa e la produzione dell'effetto di conoscenza del processo.
  • Il giudice che procede in assenza deve accertare la effettiva conoscenza dell'imputato circa l'accusa e la data/luogo dell'udienza; indici formali non validi/non concreti non bastano.
  • Non è onere dell'imputato provare di non essersi sottratto; l'accertamento della conoscenza grava sul giudice e sul sistema delle notifiche previste dalla legge.
  • Se il processo è stato celebrato illegittimamente in assenza per difetto di conoscenza, la decisione può essere annullata e la vicenda rinviata per nuovo giudizio.

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