Cassazione Civile, Ordinanza n. 25083/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava alcuni terreni siti in Roma, in relazione ai quali i privati possessori avevano chiesto e ottenuto il riconoscimento della non assoggettabilità a usi civici. Il giudice commissariale, poi la Corte d’appello di Roma, avevano ritenuto che i fondi non fossero gravati da uso civico, escludendo che il loro acquisto da parte dell’Università Agraria e il successivo passaggio al Comune avessero mutato la loro natura di beni privati. Il Comune di Frascati ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sugli usi civici e sui domini collettivi, sostenendo in sintesi che: i terreni erano stati acquisiti dall’Università Agraria per i bisogni della popolazione rurale; i beni delle università agrarie sono per loro natura collettivi e non richiedono prova dell’esercizio dell’uso civico come avviene per i terreni dei privati; la legge n. 168/2017 avrebbe ricondotto espressamente i beni derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie tra i beni collettivi; il trasferimento delle terre al Comune in sede di scioglimento dell’università agraria non ne avrebbe mutato la destinazione; inoltre la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto a carico del Comune l’onere di produrre la relazione di consulenza tecnica espletata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha affermato che le università agrarie rientrano nel sistema degli usi civici e che l’uso civico può riferirsi anche a una categoria determinata di cittadini, non solo all’intera collettività indifferenziata. Ha inoltre ritenuto che il trasferimento dei terreni all’Università Agraria nel 1921, con finalità di soddisfare i bisogni della popolazione rurale, li rendesse soggetti alla disciplina dell’art. 1 l. n. 397/1894 e che il successivo passaggio al Comune, a seguito dello scioglimento dell’ente, non ne modificasse il regime giuridico, ai sensi dell’art. 25 l. n. 1766/1927. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito si adegui ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; il Collegio chiarisce anche la legittima partecipazione del consigliere proponente
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel chiarire la composizione del collegio nella fase camerale
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
esclusa l’incompatibilità del consigliere proponente a far parte del collegio
art. 52 c.p.c.
richiamato nel medesimo ragionamento sull’assenza di incompatibilità
l. 4 agosto 1894, n. 397, art. 1
le università agrarie sono considerate persone giuridiche; l’uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini e non necessariamente l’intera collettività
l. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 1, 11, 25
richiamano espressamente le università agrarie nel riordino degli usi civici; l’art. 25 prevede che, in caso di scioglimento dell’università, i terreni siano trasferiti ai Comuni o alle frazioni con la destinazione corrispondente alla categoria cui appartengono
r.d. 22 maggio 1924, n. 751
richiamato come fonte convertita dalla l. n. 1766/1927 e nel contesto del riordino degli usi civici
l. 20 novembre 2017, n. 168, art. 1, lett. a)
riconosce tra i beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; ha valenza ricognitiva
l. 20 novembre 2017, n. 168, art. 3, comma 1, lett. c)
invocato dal ricorrente per sostenere la natura di bene collettivo dei terreni derivanti dallo scioglimento dell’università agraria
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del rango costituzionale dei domini collettivi
art. 61 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorso insieme ad altre norme processuali, senza autonoma decisività nella ratio accolta
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorso
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorso
art. 168 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorso
art. 74 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorso
artt. 23 e 24 r.d.l. 25 maggio 1924, n. 571
richiamati dal ricorrente per sostenere che lo scioglimento dell’università agraria e il trasferimento al Comune non mutavano destinazione e regime giuridico dei beni
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766
richiamato dalla giurisprudenza citata sulla competenza del Commissario per gli usi civici
art. 30 l. 16 giugno 1927, n. 1766
richiamato dalla giurisprudenza citata sulla competenza del Commissario per gli usi civici
art. 615 c.p.c.
richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere che deroghi alla competenza del Commissario quando la controversia attiene alla pignorabilità di beni demaniali civici
Massime di principio
- Le università agrarie e le associazioni agrarie rientrano nel sistema degli usi civici e la loro disciplina va ricostruita alla luce della normativa speciale sul riordino dei domini collettivi e degli usi civici.
- L’uso civico può essere riferito anche a una categoria determinata di cittadini, non essendo necessario che il godimento riguardi l’intera collettività indistinta del comune.
- Quando un bene viene acquisito da un’università agraria per la soddisfazione dei bisogni della popolazione rurale, il suo regime giuridico va valutato secondo la disciplina speciale sugli usi civici, e non può essere degradato a bene privatistico per la sola modalità di successiva gestione.
- Lo scioglimento dell’università agraria e il trasferimento dei terreni al Comune non mutano automaticamente la natura giuridica dei beni, che restano assoggettati alla destinazione corrispondente alla categoria di appartenenza.
- La legge n. 168/2017 ha valenza ricognitiva dei beni collettivi e deve essere considerata nell’interpretazione del sistema, senza che ciò integri domanda o eccezione nuova se richiamata come argomento giuridico.
- In controversie sui beni collettivi, la qualificazione del bene e la sua destinazione vanno accertate sulla base della disciplina speciale e della sua continuità storica, non su presunzioni di natura privatistica.
- Non sussiste incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che decide il ricorso in camera di consiglio, poiché tale proposta non ha natura decisoria definitiva.
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