Cassazione Civile, Sentenza n. 11525/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società in liquidazione ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 28 settembre 2017, che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo 2016 dichiarativa del fallimento, dopo aver ritenuto inammissibile la proposta di concordato preventivo. Con il primo motivo, la società ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 162 L. fall. e vizi di motivazione, sostenendo che mancasse un’istanza di fallimento di un creditore o del pubblico ministero; in particolare, ha affermato che il pubblico ministero, prestando il nulla osta all’ammissione al concordato, avrebbe rinunciato alla precedente istanza di fallimento. Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 160, 161 e 162 L. fall., contestando che l’offerta ai creditori chirografari, pari allo 0,44%, fosse inidonea a integrare la causa concreta del concordato e sostenendo che il giudice avesse invaso la valutazione di convenienza riservata ai creditori; ha inoltre contestato la rilevanza della mancata prova della consistenza patrimoniale dei soci che si erano impegnati a finanziare il pagamento. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 160, comma 2, 177, comma 3, e 182-ter L. fall., censurando la valutazione di inammissibilità collegata alla dilazione dei pagamenti ai creditori privilegiati oltre un anno dall’omologazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile anzitutto perché proposto oltre il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., essendo la sentenza d’appello stata notificata via PEC il 28 settembre 2017. Ha inoltre rilevato che i motivi presentavano profili di inammissibilità o infondatezza. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità: la sentenza impugnata non attestava il preteso nulla osta del pubblico ministero e la ricorrente non aveva trascritto le conclusioni invocate né indicato dove reperirle. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello aveva rilevato, quale ragione assorbente, che l’impegno dei soci a destinare risorse proprie ai chirografari non era accompagnato dalla prova della loro consistenza patrimoniale, con conseguente radicale inettitudine della proposta a soddisfare i creditori. La Corte d’appello poteva esaminare d’ufficio tale ulteriore profilo nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento, poiché il reclamo comporta un effetto devolutivo pieno sulle questioni di ammissibilità del concordato, parte del medesimo giudizio sulla regolazione della crisi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, essendo rimasta ferma un’autonoma ragione sufficiente a sorreggere la decisione, le censure contro l’ulteriore ragione relativa alla dilazione dei crediti privilegiati erano prive di interesse. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché la curatela non si è costituita. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
la società ricorrente, la quale ha depositato il ricorso per cassazione oltre il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c.
La Corte ha ritenuto tardivo il ricorso perché depositato oltre il termine breve applicabile dopo la notificazione della sentenza impugnata.
art. 18 L. fall.
il giudice del reclamo, adito ai sensi della L.Fall., artt. 18 e 162, è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dalla L.Fall., art. 18, comma 10, tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, nè da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite
Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento successiva all’inammissibilità del concordato, il giudice deve riesaminare tutte le questioni sull’ammissibilità della proposta e può avvalersi dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, comma 10, anche rispetto a fatti non esaminati in primo grado.
art. 162 L. fall.
il giudice del reclamo, adito ai sensi della L.Fall., artt. 18 e 162, è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dalla L.Fall., art. 18, comma 10, tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, nè da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite
Nel giudizio di reclamo contro il fallimento, l’effetto devolutivo comprende anche la decisione sull’inammissibilità del concordato; il giudice può quindi esaminare i profili di ammissibilità dedotti per la prima volta in reclamo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando la dichiarazione di fallimento segue l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, il reclamo contro il fallimento devolve al giudice anche la verifica dell’ammissibilità del concordato, quale parte inscindibile del giudizio sulla regolazione concorsuale della crisi; il giudice del reclamo può esaminare anche profili fondati su fatti dedotti per la prima volta in quella fase e avvalersi dei poteri officiosi previsti dalla legge.
- La censura di una decisione che attribuisce rilievo a dichiarazioni o conclusioni processuali della controparte deve rispettare gli oneri di autosufficienza e specificità, riportando il contenuto rilevante e indicando la sede processuale in cui esso è reperibile.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, la mancata valida censura di una di esse rende inammissibili per difetto d’interesse le censure rivolte alle altre.
- La proposta concordataria che si fondi su risorse esterne promesse dai soci, senza dimostrazione della loro consistenza patrimoniale, può essere giudicata radicalmente inidonea a soddisfare i creditori.
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